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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47188/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. di TARANTO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato ,c2/772 Generale [OSCURATO:PERSONA]), nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di lecce (Sezione distaccata di Taranto), quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alle fattispecie di omicidio in concorso, in ordine alle quali il richiedente è stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza d'appello passata in giudicato (in rifora di una condanna in primo grado).

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente oltre che con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ritenuto sussistente la condotta ostativa argomentando dagli elementi emergenti dall'ordinanza cautelare oltre che dalla stessa sentenza assolutoria, ancorché ritenuti dal giudice penale inidonei a fondare l'accusa.

In sostanza, sarebbe stata individuata la condotta ostativa nell'aver frequentato [OSCURATO:PERSONA], capo di un'associazione di tipo mafioso nonché condannato per l'omicidio ascritto in concorso anche al richiedente, del quale era anche deputato a custodirne il telefono, oltre che altri soggetti, anch'essi coinvolti nell'azione criminosa e nel contesto spazio- temporale della preparazione della stessa.

A quanto innanzi, il ricorrente aggiunge l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel valorizzare la condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dal mero silenzio.

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1.

La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra difatti nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza» volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188).

3.2. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di concorso in omicidio con riferimento al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, per non aver commesso il fatto, in appello ed in riforma di una condanna in primo grado.Muovendo dai fatti accertati ed emergenti dalla sentenza assolutoria, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare.

La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente con [OSCURATO:PERSONA], capo di un'associazione di tipo mafioso nonché condannato per l'omicidio ascritto in concorso anche al richiedente, del quale era autista nonché custode del telefono in quanto deputato a intrattenere i contatti tra il citato soggetto di vertice e altri coinvolti nell'azione criminosa di cui all'ordinanza cautelare, anche nel contesto spazio-temporale della relativa preparazione del reato.

Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, l'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato dalle descritte frequentazioni e dalla sostanziale messa a disposizione del richiedente anche nel contesto spazio-temporale della preparazione dell'omicidio, in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per converso, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. di TARANTO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato ,c2/772 Generale [OSCURATO:PERSONA]), nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di lecce (Sezione distaccata di Taranto), quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alle fattispecie di omicidio in concorso, in ordine alle quali il richiedente è stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza d'appello passata in giudicato (in rifora di una condanna in primo grado). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale avrebbe erroneamente oltre che con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ritenuto sussistente la condotta ostativa argomentando dagli elementi emergenti dall'ordinanza cautelare oltre che dalla stessa sentenza assolutoria, ancorché ritenuti dal giudice penale inidonei a fondare l'accusa. In sostanza, sarebbe stata individuata la condotta ostativa nell'aver frequentato [OSCURATO:PERSONA], capo di un'associazione di tipo mafioso nonché condannato per l'omicidio ascritto in concorso anche al richiedente, del quale era anche deputato a custodirne il telefono, oltre che altri soggetti, anch'essi coinvolti nell'azione criminosa e nel contesto spazio- temporale della preparazione della stessa. A quanto innanzi, il ricorrente aggiunge l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel valorizzare la condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dal mero silenzio. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra difatti nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza» volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). 3.2. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di concorso in omicidio con riferimento al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, per non aver commesso il fatto, in appello ed in riforma di una condanna in primo grado.Muovendo dai fatti accertati ed emergenti dalla sentenza assolutoria, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente con [OSCURATO:PERSONA], capo di un'associazione di tipo mafioso nonché condannato per l'omicidio ascritto in concorso anche al richiedente, del quale era autista nonché custode del telefono in quanto deputato a intrattenere i contatti tra il citato soggetto di vertice e altri coinvolti nell'azione criminosa di cui all'ordinanza cautelare, anche nel contesto spazio-temporale della relativa preparazione del reato. Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, l'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato dalle descritte frequentazioni e dalla sostanziale messa a disposizione del richiedente anche nel contesto spazio-temporale della preparazione dell'omicidio, in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per converso, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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