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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 26086/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte; Considerato che il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362); Rilevato, pertanto, che gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Lecce quale giudice a quo (Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte; Considerato che il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362); Rilevato, pertanto, che gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Lecce quale giudice a quo (Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 10 dicembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 26086/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris