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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 33971/2026

Testo disponibile della fonte

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le di Sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 19 febbraio2026, ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 16 luglio 2024che ha applicato il regime di cui all’art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, ord. pen. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord.pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione resa dalTribunale sarebbe apparente in quanto farebbe riferimento a elementi inesistentie non si confronterebbe con gli ulteriori elementi presenti in atti e con gliargomenti evidenziati dalla difesa, ciò con specifico riferimento ai provvedimentidi revoca delle misure cautelari.3.

In data 1° giugno 2026 è pervenuta la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Staiano di fissare la trattazione orale dell’udienza4.

In data 11 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente si deve dare atto che la richiesta di trattazione delricorso in camera di consiglio partecipata presentata nell’interesse di AntoninoAccorinti deve essere respinta, dovendosi ribadire sul punto che per i ricorsifissati ex art. 611, comma 1, cod. proc. per. la legge non prevede la trattazionenelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. per cui non è possibile chiederela discussione orale.2.

Il ricorso è inammissibile.3.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.evidenziando che la motivazione resa dal Tribunale sarebbe apparente in quantofarebbe riferimento a elementi inesistenti e non si confronterebbe con gli altri ediversi elementi presenti in atti e con gli argomenti evidenziati dalla difesa.Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma cheafferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, non sonoconsentite e, comunque, risultano manifestamente infondate.3.1.

L’art. 41-bis, comma 2, delimita l'ambito del sindacato devoluto allaCorte di cassazione, prevedendo che "il procuratore generale presso la corted'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro diecigiorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza deltribunale per violazione di legge".Nello specifico, per pacifico arresto interpretativo (Sez. 1, n. 18434 del23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 – 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/1/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01;Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628 - 01), l'ammissibilità deimotivi di ricorso limitati alla sola violazione di legge comporta che il controllodemandato nel giudizio di legittimità riguarda l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva ilprovvedimento impugnato del requisito preteso dall'art. 125 cod. proc. pen. e dalcomma 2 sexies dell'art. 41 bis ord. pen., secondo il quale il tribunale disorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento esulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al commaIl vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione contro l'ordinanzadel tribunale di sorveglianza comprende, infatti, oltre all'ipotesi, pressochéscolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato disolo dispositivo, tutti i più frequenti casi nei quali la motivazione stessa siadeficitaria dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto darisultare apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorsologico seguito dal giudice di merito, o comunque l'apparato argomentativo delprovvedimento sia così carente e scoordinato nei suoi necessari passaggi logicida non fare intendere le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

Un., n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 - 01; Sez.

Un., n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014,Giovannini, Rv 260314 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430- 01) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione deiprovvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto(cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi,Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 - 01).Resta, quindi, esclusa la censurabilità del provvedimento sotto il profilo dellacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.3.2.

Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quantoindicato nell’atto di ricorso, ha reso una motivazione coerente e adeguata per cuile doglianze, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementiacquisiti, non sono consentite.Il giudice della sorveglianza, infatti - con il compiuto riferimento al decretoministeriale e all’istruttoria espletata in tale sede, nonché alle conversazioniintercettate in relazione ai rapporti intercorsi con i fratelli Trimboli, allo stralciodella motivazione della sentenza riportata, all’operatività dell’ambiente criminaledi provenienza, ai rapporti con le cosche del vibonese nel loro complesso e,infine, al prestigio di cui gode [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto con la conferma dellasentenza di condanna del 20 marzo 2025 alla pena di anni tredici e mesi quattrodi reclusione, che pure è coerente con gli elementi già emersi quanto al pericolodi veicolare messaggi - ha reso una motivazione tutt’altro che apparente ma,anzi, articolata e puntuale quanto alla sussistenza dei presupposti previsti perl’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.Ragione queste per la quale le censure, prima ancora che esseremanifestamente infondate, non sono consentite.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 19 febbraio2026, ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 16 luglio 2024che ha applicato il regime di cui all’art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, ord. pen. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord.pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione resa dalTribunale sarebbe apparente in quanto farebbe riferimento a elementi inesistentie non si confronterebbe con gli ulteriori elementi presenti in atti e con gliargomenti evidenziati dalla difesa, ciò con specifico riferimento ai provvedimentidi revoca delle misure cautelari.3. In data 1° giugno 2026 è pervenuta la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Staiano di fissare la trattazione orale dell’udienza4. In data 11 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente si deve dare atto che la richiesta di trattazione delricorso in camera di consiglio partecipata presentata nell’interesse di AntoninoAccorinti deve essere respinta, dovendosi ribadire sul punto che per i ricorsifissati ex art. 611, comma 1, cod. proc. per. la legge non prevede la trattazionenelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. per cui non è possibile chiederela discussione orale.2. Il ricorso è inammissibile.3. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.evidenziando che la motivazione resa dal Tribunale sarebbe apparente in quantofarebbe riferimento a elementi inesistenti e non si confronterebbe con gli altri ediversi elementi presenti in atti e con gli argomenti evidenziati dalla difesa.Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma cheafferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, non sonoconsentite e, comunque, risultano manifestamente infondate.3.1. L’art. 41-bis, comma 2, delimita l'ambito del sindacato devoluto allaCorte di cassazione, prevedendo che "il procuratore generale presso la corted'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro diecigiorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza deltribunale per violazione di legge".Nello specifico, per pacifico arresto interpretativo (Sez. 1, n. 18434 del23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 – 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/1/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01;Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628 - 01), l'ammissibilità deimotivi di ricorso limitati alla sola violazione di legge comporta che il controllodemandato nel giudizio di legittimità riguarda l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva ilprovvedimento impugnato del requisito preteso dall'art. 125 cod. proc. pen. e dalcomma 2 sexies dell'art. 41 bis ord. pen., secondo il quale il tribunale disorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento esulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al commaIl vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione contro l'ordinanzadel tribunale di sorveglianza comprende, infatti, oltre all'ipotesi, pressochéscolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato disolo dispositivo, tutti i più frequenti casi nei quali la motivazione stessa siadeficitaria dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto darisultare apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorsologico seguito dal giudice di merito, o comunque l'apparato argomentativo delprovvedimento sia così carente e scoordinato nei suoi necessari passaggi logicida non fare intendere le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un., n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 - 01; Sez. Un., n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014,Giovannini, Rv 260314 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430- 01) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione deiprovvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto(cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi,Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 - 01).Resta, quindi, esclusa la censurabilità del provvedimento sotto il profilo dellacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.3.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quantoindicato nell’atto di ricorso, ha reso una motivazione coerente e adeguata per cuile doglianze, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementiacquisiti, non sono consentite.Il giudice della sorveglianza, infatti - con il compiuto riferimento al decretoministeriale e all’istruttoria espletata in tale sede, nonché alle conversazioniintercettate in relazione ai rapporti intercorsi con i fratelli Trimboli, allo stralciodella motivazione della sentenza riportata, all’operatività dell’ambiente criminaledi provenienza, ai rapporti con le cosche del vibonese nel loro complesso e,infine, al prestigio di cui gode [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto con la conferma dellasentenza di condanna del 20 marzo 2025 alla pena di anni tredici e mesi quattrodi reclusione, che pure è coerente con gli elementi già emersi quanto al pericolodi veicolare messaggi - ha reso una motivazione tutt’altro che apparente ma,anzi, articolata e puntuale quanto alla sussistenza dei presupposti previsti perl’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.Ragione queste per la quale le censure, prima ancora che esseremanifestamente infondate, non sono consentite.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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