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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15460/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di un ciclomotore con numero di telaio abraso e targa intestata a terzo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.): la Corte di appello avrebbe illegittimamente identificato il delitto presupposto, in quello di riciclaggio, valorizzando la circostanza della abrasione del telaio che sarebbe una condotta sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 74 del D.Igs n. 285 del 1992.

2.1.2. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. li collegio ribadisce che la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene (tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013 Giordano, Rv. 257059 - 01) Pertanto la detenzione del bene in questione - oggetto di interventi volti a dissimulare la provenienza delittuosa - integra il delitto di ricettazione, dato che è stato identificato correttamente il delitto presupposto in quello di riciciaggio. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di un ciclomotore con numero di telaio abraso e targa intestata a terzo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.): la Corte di appello avrebbe illegittimamente identificato il delitto presupposto, in quello di riciclaggio, valorizzando la circostanza della abrasione del telaio che sarebbe una condotta sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 74 del D.Igs n. 285 del 1992. 2.1.2. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. li collegio ribadisce che la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene (tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013 Giordano, Rv. 257059 - 01) Pertanto la detenzione del bene in questione - oggetto di interventi volti a dissimulare la provenienza delittuosa - integra il delitto di ricettazione, dato che è stato identificato correttamente il delitto presupposto in quello di riciciaggio. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così
Sentenza Cassazione n. 15460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris