CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 3856/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 1303/2021 della Corte di Appello di Ancona pubblicata in data 29.11.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c