CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1950
Cassazione n. 43213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1950 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 13 ottobre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge circa l'omessa acquisizione di prove ritualmente richieste e il vizio di motivazione, sono inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10