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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31281/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato, ed il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della scrinninante relativa all'esercizio del diritto di critica, sono manifestamente infondati ed altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità: - il primo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), che integrano il reato di diffamazione secondo la giurisprudenza di legittimità (Si attribuiva al sindaco di un comune un comportamento imparziale per favorire una ditta in ambito di gestione dei rifiuti, con conseguente lesione della reputazione non soltanto del sindaco ma anche della società e del suo legale rappresentante: nel processo, è costituito l'amministratore di tale ditta come parte civile); - il secondo non tiene conto del fatto che la Corte d'Appello ha escluso la scrinninante della critica politica basandosi sulla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 e, già in passato, Sez. 5, n. 30877 del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222-01);

3. Considerato che il motivo di ricorso concernente gli interessi civili, con il quale si deduce l'illegittimità del risarcimento del danno causato nei confronti dell responsabile legale della società coinvolta nella diffamazione al sindaco-persona offesa, è generico per indeterminatezza, risolvendosi in una sterile critica alla mancata prova del profilo di danno subito;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

4.1. Rilevato che la parte civile ha depositato memoria con cui conclude per l'inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese sostenute, senza, tuttavia, argomentare alcunchè al riguardo, sicchè non possono liquidarsi somme in suo favore, visto che non ha fornito alcun effettivo contributo processuale (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato, ed il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della scrinninante relativa all'esercizio del diritto di critica, sono manifestamente infondati ed altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità: - il primo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), che integrano il reato di diffamazione secondo la giurisprudenza di legittimità (Si attribuiva al sindaco di un comune un comportamento imparziale per favorire una ditta in ambito di gestione dei rifiuti, con conseguente lesione della reputazione non soltanto del sindaco ma anche della società e del suo legale rappresentante: nel processo, è costituito l'amministratore di tale ditta come parte civile); - il secondo non tiene conto del fatto che la Corte d'Appello ha escluso la scrinninante della critica politica basandosi sulla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 e, già in passato, Sez. 5, n. 30877 del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222-01); 3. Considerato che il motivo di ricorso concernente gli interessi civili, con il quale si deduce l'illegittimità del risarcimento del danno causato nei confronti dell responsabile legale della società coinvolta nella diffamazione al sindaco-persona offesa, è generico per indeterminatezza, risolvendosi in una sterile critica alla mancata prova del profilo di danno subito; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 4.1. Rilevato che la parte civile ha depositato memoria con cui conclude per l'inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese sostenute, senza, tuttavia, argomentare alcunchè al riguardo, sicchè non possono liquidarsi somme in suo favore, visto che non ha fornito alcun effettivo contributo processuale (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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