CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 34589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8149/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di L'AQUILA n. 1393/2020depositata il 19/10/2020 . Ad. 05/07/2023 R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda nel merito trae origine da un rapporto di vicinato tra due proprietari di terreni a pascolo conti g ui , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con emanazione , su ricorso cautelare de llo Spitilli, di un provvedimento giudiziale di pagamento periodico di somma,ai sensi dell’art. 614 bis c od . p roc . c iv . A causa dell’inadempimento del Costantini al detto ordine di pagamento,dallo Spitilli venne notificato pignoramento immobiliare sui beni immobili di proprietà del Costantini. Avverso l’esecuzione immobiliare [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Teramo, contesta nd o il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata per il credito derivante dalla misura di coercizione indiretta, sulla base del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 16/03/2012, nel procedimento promosso dallo Spitilli ai sensi dell’art. 700 cod.proc. c iv . Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 204/2016 del 22/02/2016, rigettò l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di L’Aquila, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con la sentenza n. 1393/2020, pubblicata il 19/10/2020 , ha rigettato l’appello. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa, originariamente destinata alla trattazione in sede di adunanza camerale n o n partecipata, è stata rimessa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza interlocutoria della Sez. VI - 3 n. 8813 del 17/03/ 2022 , in ordine alla ritualità della procura alle liti per il giudizio di legittimità. Per la detta adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La questione preliminare riguardante la procura alle liti, redatta su foglio spillato e non contenente un riferimento specifico al ricorso per cassazione, sulla cui base la causa, originariamente destinata a essere trattata secondo il rito di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., era stata rimessa all’adunanza camerale partecipata con ordinanza interlocutoria della Sez. VI – 3 , è stata risolta a seguito di intervento della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 Rv. 666374 - 01) e, pertanto, alla stregua della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte , deve ritenersi che la procura alle liti in atti soddisfa i requisiti normativamente previsti. Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale con i seguenti motivi. Il primo motivo propone vizio di errore di giudizio ( error in iudicando) per la parte in cui la sentenza di appello non ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado , in ragione della violazione del principio diregolare costituzione del giudice che si era pronunciato sull'opposizione all'esecuzione, in relazione agli artt. 158 cod. p roc . c iv . e 25 della C ost ituzione , con conseguente violazione del principio di imparzialità del giudice di cui agli artt. 24 e 111 Costituzionee violazione del diritto di difesa. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2697 c od . c iv . e dell'art. 115 c od . Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. Valle proc. c iv . e per la conseguente violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, per aver interdetto al Costantini il diritto alla prova. Il terzo motivo pone censura di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del regime delle preclusioni istruttorie, per avere la Corte d’appello omesso di rilevare che il Tribunale di Teramo aveva ammesso la produzione documentale dello Spitilli al di fuori dei casi consentiti, violando le preclusioni istruttorie. Il quarto motivo deduce censura di violazione e (o) falsa applicazione della disciplina sui beni impignorabili. Il quinto m otivo, pone censura di violazione e ( o ) falsa applicazione delle norme in tema di litispendenza. Il primo motivo, concernente l’identità del giudice della fase di cognizione e di quello della fase di opposizione all’esecuzione, oltre che aspecifico, in quanto non sono adeguatamente richiamati gli atti processuali nei quali la prospettazione della violazione dei principi di costituzione del giudice era stata effettuata, è inammissibile, in quanto è incontroverso che la ricusazione del giudice non erastata in alcun modo proposta , così come richiede la giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 26223 del 12/12/2014 Rv. 633417 - 01) , secondo la quale i l potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza. Giova rimarcare, inoltre, che non vi sarebbe comunque stata, nel caso di specie, ragione di astensione o ricusazione in quanto (Cass. n. 12263 del 27/05/2009 Rv. 608577 - 01) n on costituisce causa di ricusazione, ai sensi Ad. 05/07/2023 R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. Valle dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., la circostanza che il medesimo giudice, dopo avere pronunciato una sentenza di condanna, sia chiamato a decidere l'opposizione all'esecuzione della stessa sentenza, in quanto in questo secondo giudizio il titolo esecutivo giudiziale viene in rilievo unicamente quale presupposto dell'esecuzione e non come momento conclusivo della funzione cognitiva del giudice. Il secondo motivo è inammissibile in quanto censura infondatamente il criterio di riparto dell’onere probatorio, e, lungi dal dedure che il giudice del merito abbia applicato in modo errato l’art. 2697 cod. civ., si incentra unicamente sulla mancata ammissione delle prove.Deve sul punto ribadirsi che (Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 - 01) il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, cosicché nella specie la censura non risulta idonea a incrinare il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Il mezzo è vieppiù inammissibile in quanto non indica specificamente quale fosse la rilevanza decisoria dei mezzi di prova non ammessi. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha, alla pag. 6, punto 2.2., ribadito la decisione di esclusione, dal materiale istruttorio rilevante per la decisione, di quanto era stato Ad. 05/07/2023 R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. Valle prodotto dallo Spitilli successivamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta e ha specificamente affermato che «Sotto quest’ultimo profilo occorre precisare, anche con specifico riguardo al quarto motivo dell’appello, che il Tribunale di Teramo - come risulta dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha espressamente escluso dagli atti e documenti utilizzabili per la decisione la memoria e le fotografie prodotte dall’odierno appellato prima della discussione della causa, cosicché la sentenza di primo grado non è caratterizzata dalla violazione del regime delle preclusioni istruttorie e quindi pure il quarto motivo dell’impugnazione è infondato.».La censura non coglie, pertanto, nel segno. Il quarto motivo, concernente l’impignorabilità dei beni è pure inammissibile, in quanto il pignoramento risulta avere colpito beni immobili e solo parzialmente beni mobili e la deduzione di impignorabilità è stata già adeguatamente disattesa dalla Corte d’appello alla pag. 7 della sentenza, laddove ha affermato che «Il terzo motivo dell’appello, concernente l’impignorabilità dei beni oggetto dell’espropriazione immobiliare, è inammissibile atteso che le norme sull’impignorabilità dei beni concernono esclusivamente la diversa fattispecie dell’esecuzione mobiliare presso il debitore (artt.514 – 515 c.p.c.). Si deve comunque rilevare che l’odierno appellante si è limitato a dedurre la “natura aziendale dei pignorati” senza provare e neppure allegare specificamente l’eventuale collegamento tra i medesimi beni e la propria attività.», così evidenziando che la dedotta impignorabilità, in particolare riferita agli immobili,non sussisteva. La censura, di cui al quinto motivo di ricorso, che si compendia in poche righe, relativa alla mancata dichiarazione della litispendenzacon altro processo, pure pendente dinanzi al lo stesso Tribunale di Teramo, è generica, non essendo adeguatamente rappresentato l’oggetto dei due giudizi asseritamente Ad. 05/07/2023 R.g. n. 8149 del 2021; estensore: C. Valle contemporaneamente pendenti dinanzi a giudici diversi di detto Tribunale e, inoltre, non risulta in alcun modo, dalla lettura complessiva del ricorso, che vi fosse stato uno specifico motivo di appello sul punto, cosicché legittimamente la Corte territoriale non ha reso alcuna statuizione sul punto. Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di tutti i motivi, va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente esono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i l ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 .300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stes