CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10764-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente donliciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1562/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Ravenna, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione tramite operatore privato; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 4, primo comma, lett. a) d.lgs. n. 261/1999; 1. n. 890/1982; d.m. 9 aprile 2001; art. 43 e 60 (1.1gs. n. 600/1973; art. 140 e 156 c.p.c., per aver ritenuta inesistente la notifica della raccomandata informativa, munita di avviso di ricevimento, del deposito dell'atto notificato presso la casa comunale, in quanto il messo comunale si è servito di operatore postale privato; che gli orientamenti di questa Corte richiamati da parte contribuente in memoria sono precedenti all'arresto delle Sezioni Unite 2020 e non tengono conto dell'adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento comunitario intervenute sull'equiparazione dell'operatore di posta privato al servizio universale precedentemente garantito dallo Stato; che, infatti, in tema di notificazioni di atti processuali e degli atti impositivi, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti Ric. 2020 n. 10764 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla 1. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass. S.U. n. 299/2020; V, n. 15360/2020); che nella fattispecie la CTR ha ritenuto inesistente la notifica e irrilevante il raggiungimento dello scopo dimostrato dal ricorso interposto dalla parte contribuente, obliterando ogni controllo, compreso il sopraddetto profilo della tempestività, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così d