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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00946/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34094-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1440/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 4399/2015; Oggetto R.G.N.34094/2019 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e disposto il suo inquadramento superiore nel livello 2 D2 del CCNL commercio, con condanna al pagamento delle differenze retributive; avverso la sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] spa con tre motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la parte ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso con compensazione integrale delle spese processuali a seguito di conciliazione in sede sindacale sottoscritta in data 24.7.2020; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese processuali; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale [OSCURATO:PERSONA] spa dichiara di rinunciare al ricorso in oggetto; l’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso.

Nulla per le spese.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34094-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1440/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 4399/2015; Oggetto R.G.N.34094/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e disposto il suo inquadramento superiore nel livello 2 D2 del CCNL commercio, con condanna al pagamento delle differenze retributive; avverso la sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] spa con tre motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la parte ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso con compensazione integrale delle spese processuali a seguito di conciliazione in sede sindacale sottoscritta in data 24.7.2020; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese processuali; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale [OSCURATO:PERSONA] spa dichiara di rinunciare al ricorso in oggetto; l’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Roma,
Sentenza Cassazione n. 00946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris