CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglirnento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di furto e di utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che il motivo proposto — che deduce l'omesso riferimento ai criteri di determinazione della pena ex artt. 133 e 133-bis cod. peri. -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il