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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:355
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0127 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Ritrasmissione del segnale mediante una rete via cavo di una casa di riposo per anziani – Modalità tecniche specifiche – Pubblico nuovo» Nella causa C‑127/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell’8 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2024, nel procedimento Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, e

I. Ziemele (relatrice), giudice, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: R. Şereş, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), da T. Winter, Rechtsanwalt; – per la VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH, da A. Conrad, R. Grzybowska, T. Schubert e W. Spoerr, Rechtsanwälte; – per il governo francese, da R. Bénard, P. Boccanfuso, B. Dourthe, B. Fodda ed E. Timmermans, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e, dall’altro, la VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (in prosieguo: la «VHC 2») in merito a un asserito obbligo di detenere una licenza per la ritrasmissione di programmi radiotelevisivi all’interno di una casa di riposo per anziani.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 4, 9, 10 e 23 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue: «(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (…) e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea (…). (…) (9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.

La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale.

Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione.

Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli.

È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. (…) (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.

Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.

Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti». 4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (…)

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

Diritto tedesco 5 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, punto 3, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), il diritto esclusivo dell’autore di comunicare la sua opera al pubblico, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, prima frase, dell’UrhG, comprende il diritto di radiodiffusione, vale a dire, ai sensi dell’articolo 20 dell’UrhG, il diritto di mettere a disposizione del pubblico l’opera mediante radiodiffusione, come la trasmissione audio e televisiva, satellitare, via cavo o mediante analoghi strumenti tecnici. 6 Ai sensi dell’articolo 20b, paragrafo 1, prima frase, dell’UrhG, il diritto di radiodiffusione comprende il diritto di ritrasmissione via cavo, vale a dire il diritto di ritrasmettere un’opera radiodiffusa, nell’ambito di un programma ritrasmesso simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate. 7 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, dell’UrhG, la comunicazione è effettuata al pubblico quando è destinata a un numero elevato di membri del pubblico.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, dell’UrhG, fanno parte del pubblico tutte le persone che non hanno rapporti personali con la persona che sfrutta l’opera né con altre persone che ricevono l’opera o vi hanno accesso in forma immateriale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 La GEMA è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale. 9 La VHC 2 è il gestore di una casa di riposo per anziani, che ospita stabilmente 89 persone anziane bisognose di cure e che beneficiano di un’assistenza completa.

Tale struttura comprende 88 camere singole e tre camere doppie ripartite in quattro zone residenziali e dispone, inoltre, di diversi spazi comuni, quali sale da pranzo e locali di soggiorno. 10 La VHC 2, mediante un proprio impianto di ricezione satellitare, riceve programmi di radiodiffusione, televisivi e radiofonici, e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di ridistribuzione via cavo, alle prese di collegamento installate nelle camere dei residenti e nei locali di cura. 11 Ritenendo che tale ritrasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sia soggetta a licenza, la GEMA ha agito in giudizio contro la VHC 2 per ottenere la cessazione della diffusione delle opere musicali facenti parte del suo repertorio. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha accolto tale domanda. 12 Pronunciandosi sull’appello interposto dalla VHC 2 avverso tale sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha annullato detta sentenza e ha respinto la pretesa inibitoria della GEMA con la motivazione che le ritrasmissioni effettuate dalla VHC 2 non costituivano una «comunicazione al pubblico».

Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene vi fosse effettivamente una comunicazione, quest’ultima non era destinata a un pubblico, in quanto si limitava al gruppo ristretto dei residenti della casa di riposo, ossia un gruppo strutturalmente molto omogeneo, composto da persone ivi residenti in permanenza e numericamente abbastanza stabile.

Pertanto, secondo detto giudice, la comunicazione in questione era limitata a persone specifiche appartenenti a un gruppo privato. 13 Adito dalla GEMA con un ricorso per cassazione ( Revision ), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio, si chiede, in primo luogo, se i residenti di una casa di riposo per anziani, come quella gestita dalla VHC 2, costituiscano un numero indeterminato di destinatari potenziali, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, o se essi rappresentino, come dichiarato dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), un gruppo privato e limitato di persone specifiche. 14 In secondo luogo, sebbene, nel caso di specie, la comunicazione sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, tale giudice nutre dubbi quanto alla rilevanza generale della presa in considerazione del tipo di procedimento di diffusione utilizzato affinché un atto sia qualificato come «comunicazione al pubblico».

Infatti, dalla sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punti da 26 a 30 ), risulterebbe che la Corte non ha tenuto conto dello specifico procedimento di diffusione utilizzato, distinto da quello della comunicazione originale di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, vale a dire, come nel caso di specie, una semplice ritrasmissione contestuale, completa e immutata del segnale terrestre via cavo, bensì ha fatto riferimento al criterio, determinante al fine di accertare la presenza di una «comunicazione al pubblico», dell’esistenza di un «pubblico nuovo». 15 Analogamente, nelle sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE ( C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punti da 37 a 47 ), del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punti da 197 a 199 ), del 27 febbraio 2014, OSA ( C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punti da 27 a 33 ), nonché del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 57 ), la Corte avrebbe esaminato unicamente quest’ultimo criterio, senza tener conto del procedimento tecnico di diffusione utilizzato. 16 Il giudice del rinvio rileva che, secondo un’interpretazione dottrinale, tale giurisprudenza della Corte suggerirebbe che lo specifico mezzo tecnico giustifichi l’ipotesi di una comunicazione al pubblico solo qualora la ritrasmissione di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo venga effettuata via Internet. 17 In terzo luogo, tale giudice si chiede se una ritrasmissione come quella oggetto del procedimento principale soddisfi la condizione relativa al criterio del «pubblico nuovo».

Esso si interroga altresì sull’eventuale incidenza che avrebbero, a tal riguardo, il fatto che i residenti della struttura interessata abbiano la possibilità, indipendentemente da tale ritrasmissione, di ricevere essi stessi programmi radiofonici e televisivi per via terrestre nella loro camera e il fatto che i titolari dei diritti abbiano già ricevuto una remunerazione per la trasmissione originaria. 18 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i residenti di una casa di riposo per anziani gestita su base commerciale che dispongono nella propria camera di prese di collegamento per radio e televisione alle quali il gestore della casa di riposo ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare costituiscano un “numero indeterminato di destinatari potenziali” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]. 2) Se la definizione finora utilizzata dalla Corte, secondo cui ai fini della qualificazione come “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] è necessario che “la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un [pubblico nuovo], vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico”, resti valida in via generale, oppure se le modalità tecniche utilizzate continuino ad essere rilevanti solo nel caso di una ritrasmissione su Internet aperta di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo. 3) Se si tratti di un “pubblico nuovo” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], qualora la persona che gestisce a fini di lucro una casa di riposo per anziani ritrasmetta simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo.

Se ai fini di tale valutazione rilevi il fatto che i residenti abbiano, indipendentemente dalla trasmissione via cavo, la possibilità di ricevere i programmi televisivi e radiofonici nelle loro camere per via terrestre.

Se ai fini di tale valutazione rilevi altresì il fatto che i titolari dei diritti ricevano già una remunerazione per avere autorizzato l’emissione iniziale».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda e sulla terza questione 19 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente e per prime, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo. 20 Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se una siffatta ritrasmissione rientri in tale nozione, o in quanto comunicazione effettuata secondo «modalità tecniche specifiche» oppure in quanto comunicazione destinata a un «pubblico nuovo». 21 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 22 Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 75 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 17 ). 23 Per quanto concerne il contenuto della nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essa deve essere intesa, come indicato al considerando 23 della direttiva 2001/29, in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 36 , e dell’11 aprile 2024, Citadines, C‑723/22 , EU:C:2024:289 , punto 38 e giurisprudenza citata). 24 A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 66 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 21 ). 25 Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro.

Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 35 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 22 ). 26 Tra tali criteri, da una giurisprudenza costante risulta che un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate, o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 37 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 43 ). 27 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i quesiti del giudice del rinvio si basano sulla premessa secondo cui una ritrasmissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale è realizzata mediante modalità tecniche specifiche, diverse da quelle della comunicazione originale. 28 Si deve tuttavia osservare che, per stabilire la pertinenza di tale criterio ai fini della qualificazione dell’atto di un operatore come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la Corte si è basata in particolare sull’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, in forza del quale l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 23 ). 29 La Corte ne ha dedotto che il legislatore dell’Unione, nel disciplinare le situazioni in cui una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ha voluto intendere che ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno «specifico mezzo tecnico» sia in linea di principio autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 24 ). 30 Su tale base, la Corte ha ritenuto che si debba operare una distinzione tra, da un lato, le situazioni in cui un operatore rende accessibile, con il suo intervento volontario, una radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dagli autori interessati quando essi hanno autorizzato la trasmissione radiodiffusa di cui trattasi, e, dall’altro, quelle in cui due trasmissioni sono effettuate, in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione e ognuna destinata ad un pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 38 e 39 ). 31 Risulta quindi dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 ), che è solo se l’impiego di determinate modalità tecniche implica la realizzazione di una nuova trasmissione o ritrasmissione, indipendente dalla comunicazione originale, che un atto del genere può essere considerato effettuato secondo «modalità tecniche specifiche», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza. 32 Come risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte, ciò si verifica, in particolare, nel caso della ritrasmissione sulla rete Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 26 , nonché del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16 , EU:C:2017:913 , punti 14 , 46 e 48 ).

Per contro, la Corte ha dichiarato che una situazione come quella che ha dato luogo alla sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE ( C‑306/05 , EU:C:2006:764 ), vale a dire la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi ai clienti che si trovano nelle camere di un albergo, non rientra in tale ipotesi, bensì nella prima ipotesi menzionata al punto 30 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 37 e 38 ). 33 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, quest’ultima situazione è analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il gestore di una casa di riposo per anziani, al pari del gestore di un albergo, ritrasmette, mediante il sistema di ridistribuzione via cavo installato all’interno della sua struttura, il segnale ricevuto dalla propria antenna satellitare verso le diverse zone di tale struttura. 34 Ne consegue che una ritrasmissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come effettuata secondo «modalità tecniche specifiche», ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza. 35 Conformemente a tale giurisprudenza, occorre, in secondo luogo, verificare se la ritrasmissione di cui trattasi sia destinata a un «pubblico nuovo», diverso da quello al quale sono destinate le trasmissioni originarie. 36 A tal riguardo, occorre ricordare che l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi televisivi i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 41 , nonché del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 198 ). 37 In tal senso, la Corte ha dichiarato che i clienti di un albergo o di un bar-ristorante, i pazienti di un istituto termale o di un centro di riabilitazione nonché i locatari di appartamenti in un immobile oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, costituiscono un siffatto pubblico nuovo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 42 ; del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 199 ; del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punto 32 ; del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 61 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 44 ). 38 In tali circostanze, la Corte ha infatti ritenuto, in sostanza, che i destinatari della comunicazione costituivano un «pubblico nuovo», in quanto, in linea di principio, godevano dell’opera protetta unicamente in ragione dell’intervento del gestore dello stabilimento interessato, che dava loro accesso, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, a tale opera quando essi si trovavano all’interno della zona di copertura di trasmissione di quest’ultima. 39 La Corte ha invece dichiarato che non vale altrettanto per i locatari che risiedono nell’appartamento preso in locazione, i quali non possono, dal canto loro, essere considerati un «pubblico nuovo», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 45 ). 40 Orbene, tale situazione è analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i residenti di una casa di riposo per anziani vi abitano in via permanente.

Pertanto, si deve ritenere che tali residenti non costituiscano un siffatto «pubblico nuovo». 41 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento secondo cui, a differenza del proprietario di un alloggio concesso in locazione, il gestore di una casa di riposo per anziani fornisce ai residenti, i quali disporrebbero di una minore autonomia, diversi servizi.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 37 a 39 delle sue conclusioni, in entrambi i casi i destinatari della ritrasmissione, in quanto detentori di apparecchi di ricezione che ricevono tali trasmissioni nella loro sfera privata, fanno parte del pubblico preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore nell’autorizzare la comunicazione iniziale delle loro opere al pubblico sotto forma di radiodiffusione. 42 Di conseguenza, occorre constatare che, ritrasmettendo mediante un sistema di ridistribuzione via cavo alle camere di una casa di riposo per anziani trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un’antenna satellitare, il gestore della casa di riposo non realizza una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. 43 A tal riguardo, non è determinante la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, del carattere lucrativo dell’attività di un siffatto gestore.

Infatti, tale carattere lucrativo, pur non essendo certamente privo di rilevanza, non costituisce tuttavia necessariamente una condizione indispensabile per l’esistenza stessa di una tale comunicazione (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 24 e giurisprudenza citata). 44 Infine, occorre aggiungere che un’interpretazione in tal senso non viola gli obiettivi della direttiva 2001/29, ricordati al punto 23 della presente sentenza.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, riconoscere, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’esistenza di una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, condurrebbe a procurare ai titolari dei diritti d’autore un compenso indebito, mentre, come esplicitamente indicato al considerando 10 della direttiva 2001/29, ai sensi di tale direttiva dovrebbe essere loro garantito solo un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 108 ). 45 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo.

Sulla prima questione 46 Tenuto conto della risposta data alla seconda e alla terza questione, non è necessario rispondere alla prima questione.

Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0127 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Ritrasmissione del segnale mediante una rete via cavo di una casa di riposo per anziani – Modalità tecniche specifiche – Pubblico nuovo» Nella causa C‑127/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell’8 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2024, nel procedimento Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, e I. Ziemele (relatrice), giudice, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: R. Şereş, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), da T. Winter, Rechtsanwalt; – per la VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH, da A. Conrad, R. Grzybowska, T. Schubert e W. Spoerr, Rechtsanwälte; – per il governo francese, da R. Bénard, P. Boccanfuso, B. Dourthe, B. Fodda ed E. Timmermans, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e, dall’altro, la VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (in prosieguo: la «VHC 2») in merito a un asserito obbligo di detenere una licenza per la ritrasmissione di programmi radiotelevisivi all’interno di una casa di riposo per anziani. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 4, 9, 10 e 23 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue: «(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (…) e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea (…). (…) (9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. (…) (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti». 4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (…) 3.   I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo». Diritto tedesco 5 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, punto 3, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), il diritto esclusivo dell’autore di comunicare la sua opera al pubblico, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, prima frase, dell’UrhG, comprende il diritto di radiodiffusione, vale a dire, ai sensi dell’articolo 20 dell’UrhG, il diritto di mettere a disposizione del pubblico l’opera mediante radiodiffusione, come la trasmissione audio e televisiva, satellitare, via cavo o mediante analoghi strumenti tecnici. 6 Ai sensi dell’articolo 20b, paragrafo 1, prima frase, dell’UrhG, il diritto di radiodiffusione comprende il diritto di ritrasmissione via cavo, vale a dire il diritto di ritrasmettere un’opera radiodiffusa, nell’ambito di un programma ritrasmesso simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate. 7 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, dell’UrhG, la comunicazione è effettuata al pubblico quando è destinata a un numero elevato di membri del pubblico. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, dell’UrhG, fanno parte del pubblico tutte le persone che non hanno rapporti personali con la persona che sfrutta l’opera né con altre persone che ricevono l’opera o vi hanno accesso in forma immateriale. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 La GEMA è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale. 9 La VHC 2 è il gestore di una casa di riposo per anziani, che ospita stabilmente 89 persone anziane bisognose di cure e che beneficiano di un’assistenza completa. Tale struttura comprende 88 camere singole e tre camere doppie ripartite in quattro zone residenziali e dispone, inoltre, di diversi spazi comuni, quali sale da pranzo e locali di soggiorno. 10 La VHC 2, mediante un proprio impianto di ricezione satellitare, riceve programmi di radiodiffusione, televisivi e radiofonici, e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di ridistribuzione via cavo, alle prese di collegamento installate nelle camere dei residenti e nei locali di cura. 11 Ritenendo che tale ritrasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sia soggetta a licenza, la GEMA ha agito in giudizio contro la VHC 2 per ottenere la cessazione della diffusione delle opere musicali facenti parte del suo repertorio. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha accolto tale domanda. 12 Pronunciandosi sull’appello interposto dalla VHC 2 avverso tale sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha annullato detta sentenza e ha respinto la pretesa inibitoria della GEMA con la motivazione che le ritrasmissioni effettuate dalla VHC 2 non costituivano una «comunicazione al pubblico». Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene vi fosse effettivamente una comunicazione, quest’ultima non era destinata a un pubblico, in quanto si limitava al gruppo ristretto dei residenti della casa di riposo, ossia un gruppo strutturalmente molto omogeneo, composto da persone ivi residenti in permanenza e numericamente abbastanza stabile. Pertanto, secondo detto giudice, la comunicazione in questione era limitata a persone specifiche appartenenti a un gruppo privato. 13 Adito dalla GEMA con un ricorso per cassazione ( Revision ), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio, si chiede, in primo luogo, se i residenti di una casa di riposo per anziani, come quella gestita dalla VHC 2, costituiscano un numero indeterminato di destinatari potenziali, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, o se essi rappresentino, come dichiarato dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), un gruppo privato e limitato di persone specifiche. 14 In secondo luogo, sebbene, nel caso di specie, la comunicazione sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, tale giudice nutre dubbi quanto alla rilevanza generale della presa in considerazione del tipo di procedimento di diffusione utilizzato affinché un atto sia qualificato come «comunicazione al pubblico». Infatti, dalla sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punti da 26 a 30 ), risulterebbe che la Corte non ha tenuto conto dello specifico procedimento di diffusione utilizzato, distinto da quello della comunicazione originale di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, vale a dire, come nel caso di specie, una semplice ritrasmissione contestuale, completa e immutata del segnale terrestre via cavo, bensì ha fatto riferimento al criterio, determinante al fine di accertare la presenza di una «comunicazione al pubblico», dell’esistenza di un «pubblico nuovo». 15 Analogamente, nelle sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE ( C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punti da 37 a 47 ), del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punti da 197 a 199 ), del 27 febbraio 2014, OSA ( C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punti da 27 a 33 ), nonché del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 57 ), la Corte avrebbe esaminato unicamente quest’ultimo criterio, senza tener conto del procedimento tecnico di diffusione utilizzato. 16 Il giudice del rinvio rileva che, secondo un’interpretazione dottrinale, tale giurisprudenza della Corte suggerirebbe che lo specifico mezzo tecnico giustifichi l’ipotesi di una comunicazione al pubblico solo qualora la ritrasmissione di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo venga effettuata via Internet. 17 In terzo luogo, tale giudice si chiede se una ritrasmissione come quella oggetto del procedimento principale soddisfi la condizione relativa al criterio del «pubblico nuovo». Esso si interroga altresì sull’eventuale incidenza che avrebbero, a tal riguardo, il fatto che i residenti della struttura interessata abbiano la possibilità, indipendentemente da tale ritrasmissione, di ricevere essi stessi programmi radiofonici e televisivi per via terrestre nella loro camera e il fatto che i titolari dei diritti abbiano già ricevuto una remunerazione per la trasmissione originaria. 18 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i residenti di una casa di riposo per anziani gestita su base commerciale che dispongono nella propria camera di prese di collegamento per radio e televisione alle quali il gestore della casa di riposo ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare costituiscano un “numero indeterminato di destinatari potenziali” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]. 2) Se la definizione finora utilizzata dalla Corte, secondo cui ai fini della qualificazione come “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] è necessario che “la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un [pubblico nuovo], vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico”, resti valida in via generale, oppure se le modalità tecniche utilizzate continuino ad essere rilevanti solo nel caso di una ritrasmissione su Internet aperta di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo. 3) Se si tratti di un “pubblico nuovo” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], qualora la persona che gestisce a fini di lucro una casa di riposo per anziani ritrasmetta simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. Se ai fini di tale valutazione rilevi il fatto che i residenti abbiano, indipendentemente dalla trasmissione via cavo, la possibilità di ricevere i programmi televisivi e radiofonici nelle loro camere per via terrestre. Se ai fini di tale valutazione rilevi altresì il fatto che i titolari dei diritti ricevano già una remunerazione per avere autorizzato l’emissione iniziale». Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda e sulla terza questione 19 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente e per prime, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo. 20 Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se una siffatta ritrasmissione rientri in tale nozione, o in quanto comunicazione effettuata secondo «modalità tecniche specifiche» oppure in quanto comunicazione destinata a un «pubblico nuovo». 21 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 22 Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 75 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 17 ). 23 Per quanto concerne il contenuto della nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essa deve essere intesa, come indicato al considerando 23 della direttiva 2001/29, in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 36 , e dell’11 aprile 2024, Citadines, C‑723/22 , EU:C:2024:289 , punto 38 e giurisprudenza citata). 24 A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 66 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 21 ). 25 Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 35 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 22 ). 26 Tra tali criteri, da una giurisprudenza costante risulta che un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate, o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 37 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 43 ). 27 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i quesiti del giudice del rinvio si basano sulla premessa secondo cui una ritrasmissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale è realizzata mediante modalità tecniche specifiche, diverse da quelle della comunicazione originale. 28 Si deve tuttavia osservare che, per stabilire la pertinenza di tale criterio ai fini della qualificazione dell’atto di un operatore come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la Corte si è basata in particolare sull’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, in forza del quale l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 23 ). 29 La Corte ne ha dedotto che il legislatore dell’Unione, nel disciplinare le situazioni in cui una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ha voluto intendere che ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno «specifico mezzo tecnico» sia in linea di principio autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 24 ). 30 Su tale base, la Corte ha ritenuto che si debba operare una distinzione tra, da un lato, le situazioni in cui un operatore rende accessibile, con il suo intervento volontario, una radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dagli autori interessati quando essi hanno autorizzato la trasmissione radiodiffusa di cui trattasi, e, dall’altro, quelle in cui due trasmissioni sono effettuate, in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione e ognuna destinata ad un pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 38 e 39 ). 31 Risulta quindi dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 ), che è solo se l’impiego di determinate modalità tecniche implica la realizzazione di una nuova trasmissione o ritrasmissione, indipendente dalla comunicazione originale, che un atto del genere può essere considerato effettuato secondo «modalità tecniche specifiche», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza. 32 Come risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte, ciò si verifica, in particolare, nel caso della ritrasmissione sulla rete Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 26 , nonché del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16 , EU:C:2017:913 , punti 14 , 46 e 48 ). Per contro, la Corte ha dichiarato che una situazione come quella che ha dato luogo alla sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE ( C‑306/05 , EU:C:2006:764 ), vale a dire la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi ai clienti che si trovano nelle camere di un albergo, non rientra in tale ipotesi, bensì nella prima ipotesi menzionata al punto 30 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 37 e 38 ). 33 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, quest’ultima situazione è analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il gestore di una casa di riposo per anziani, al pari del gestore di un albergo, ritrasmette, mediante il sistema di ridistribuzione via cavo installato all’interno della sua struttura, il segnale ricevuto dalla propria antenna satellitare verso le diverse zone di tale struttura. 34 Ne consegue che una ritrasmissione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come effettuata secondo «modalità tecniche specifiche», ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza. 35 Conformemente a tale giurisprudenza, occorre, in secondo luogo, verificare se la ritrasmissione di cui trattasi sia destinata a un «pubblico nuovo», diverso da quello al quale sono destinate le trasmissioni originarie. 36 A tal riguardo, occorre ricordare che l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi televisivi i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 41 , nonché del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 198 ). 37 In tal senso, la Corte ha dichiarato che i clienti di un albergo o di un bar-ristorante, i pazienti di un istituto termale o di un centro di riabilitazione nonché i locatari di appartamenti in un immobile oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, costituiscono un siffatto pubblico nuovo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 42 ; del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 199 ; del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punto 32 ; del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punto 61 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 44 ). 38 In tali circostanze, la Corte ha infatti ritenuto, in sostanza, che i destinatari della comunicazione costituivano un «pubblico nuovo», in quanto, in linea di principio, godevano dell’opera protetta unicamente in ragione dell’intervento del gestore dello stabilimento interessato, che dava loro accesso, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, a tale opera quando essi si trovavano all’interno della zona di copertura di trasmissione di quest’ultima. 39 La Corte ha invece dichiarato che non vale altrettanto per i locatari che risiedono nell’appartamento preso in locazione, i quali non possono, dal canto loro, essere considerati un «pubblico nuovo», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 45 ). 40 Orbene, tale situazione è analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i residenti di una casa di riposo per anziani vi abitano in via permanente. Pertanto, si deve ritenere che tali residenti non costituiscano un siffatto «pubblico nuovo». 41 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento secondo cui, a differenza del proprietario di un alloggio concesso in locazione, il gestore di una casa di riposo per anziani fornisce ai residenti, i quali disporrebbero di una minore autonomia, diversi servizi. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 37 a 39 delle sue conclusioni, in entrambi i casi i destinatari della ritrasmissione, in quanto detentori di apparecchi di ricezione che ricevono tali trasmissioni nella loro sfera privata, fanno parte del pubblico preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore nell’autorizzare la comunicazione iniziale delle loro opere al pubblico sotto forma di radiodiffusione. 42 Di conseguenza, occorre constatare che, ritrasmettendo mediante un sistema di ridistribuzione via cavo alle camere di una casa di riposo per anziani trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un’antenna satellitare, il gestore della casa di riposo non realizza una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. 43 A tal riguardo, non è determinante la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, del carattere lucrativo dell’attività di un siffatto gestore. Infatti, tale carattere lucrativo, pur non essendo certamente privo di rilevanza, non costituisce tuttavia necessariamente una condizione indispensabile per l’esistenza stessa di una tale comunicazione (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 24 e giurisprudenza citata). 44 Infine, occorre aggiungere che un’interpretazione in tal senso non viola gli obiettivi della direttiva 2001/29, ricordati al punto 23 della presente sentenza. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, riconoscere, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’esistenza di una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, condurrebbe a procurare ai titolari dei diritti d’autore un compenso indebito, mentre, come esplicitamente indicato al considerando 10 della direttiva 2001/29, ai sensi di tale direttiva dovrebbe essere loro garantito solo un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 108 ). 45 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo. Sulla prima questione 46 Tenuto conto della risposta data alla seconda e alla terza questione, non è necessario rispondere alla prima questione. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, non comprende la ritrasmissione, da parte del gestore di una casa di riposo per anziani, dei programmi di radiodiffusione, simultaneamente, in maniera invariata e integrale, ricevuti tramite un impianto di ricezione satellitare collegato alle prese per televisione e radio installate nelle camere dei residenti mediante la rete via cavo presente nella casa di riposo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris