CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9245-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata - avverso la sentenza n. 332/2020 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Gela. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Gela con sentenza n. 865/17 accolse in parte l’opposizione. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Nella prima udienza del giudizio di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò l’avvenuto decesso del proprio assistito. Il giudizio venne riassunto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante la notifica dell’atto di riassunzione a Giuseppe, Nunzia e [OSCURATO:PERSONA], eredi dell’appellato. 3. Con sentenza 15 luglio 2020 n. 332 il Tribunale di Gela accolse il gravame e rigettò l’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] tosto, condannando i suoi eredi alla rifusione delle spese del solo grado di appello. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi vedova di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente chiede che la sentenza d’appello sia dichiarata nulla, in quanto pronunciata nei confronti di tre soltanto dei quattro eredi dell’originario opponente, [OSCURATO:PERSONA]. Allega di essere la vedova di quest’ultimo, e di non avere ricevuto alcuna notifica dell’atto di citazione in riassunzione del giudizio d’appello. 1.1. Il ricorsoè manifestamente inammissibile per più ragioni. In primo luogo il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 15 luglio 2020; il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. è dunque scaduto il 15 gennaio 2021 (non s’applica ratione materiae al presente giudizio la sospensione feriale dei termini); mentre il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2021. 1.2. In secondo luogo il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare. La legittimazione a ricorrere per cassazione, infatti, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusasi con la sentenza impugnata. Col ricorso, infatti, non si esercita un'azione, ma un potere processuale che spetta soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Né rileva in contrario che il ricorrente, rimasto estraneo al giudizio d’appello, deduca a fondamento dell’impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario pretermesso: infatti tale circostanza può giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., ma non anche all'impugnazione ordinaria. Tali princìpi costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994, Rv. 486678 -01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998, Rv. 516783 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000, Rv. 534069 -01; Sez. 2, Sentenza n. 9538 del 13/07/2001, Rv. 548140 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17234 del 29/07/2014, Rv. 632169 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015, Rv. 636512 - 01). 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di