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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:671
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0435_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2024 – Glavna direktsia Granichna politsia (causa C-435/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 12, lettera а) – Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Agenti di polizia e vigili del fuoco che svolgono lavoro a turni e notturno – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Parità di trattamento» Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Durata del lavoro notturno – Lavoratori del settore pubblico cui sono affidati compiti fondamentali di tutela dell'ordine pubblico e di protezione della popolazione – Disparità di trattamento tra detti lavoratori e altri lavoratori del settore pubblico cui sono affidati gli stessi compiti nonché lavoratori del settore privato – Ammissibilità – Presupposti – Trattamento fondato su un criterio obiettivo e ragionevole – Rapporto con un legittimo scopo perseguito – Proporzionalità rispetto a tale scopo – Applicazione di una giurisprudenza nazionale vincolante – Risultato incompatibile con il diritto dell’Unione – Disparità di trattamento non fondata su un criterio obiettivo e ragionevole –Obbligo di disapplicare detta giurisprudenza nazionale [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 12, a)] (v. punti 31-43 e dispositivo) Dispositivo 1) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa che, con riferimento alla normale durata del lavoro notturno, stabilisce una disparità di trattamento di un gruppo di lavoratori del settore pubblico cui sono affidati compiti fondamentali di tutela dell’ordine pubblico e di protezione della popolazione rispetto a un altro gruppo di lavoratori del settore pubblico che svolgono gli stessi compiti o rispetto a lavoratori del settore privato, a meno che tale disparità di trattamento sia basata su un criterio oggettivo e ragionevole, ossia sia connessa a uno scopo legittimo perseguito da tale normativa e sia ad esso proporzionata. 2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88, e gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: essi ostano all’applicazione di una giurisprudenza nazionale vincolante, se tale applicazione conduce a un risultato incompatibile con tali disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare a una disparità di trattamento che non è fondata su un criterio oggettivo e ragionevole. ( 1 ) GU C 121 del 16.10.2023 .

62023CO0435_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2024 – Glavna direktsia Granichna politsia (causa C-435/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 12, lettera а) – Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Agenti di polizia e vigili del fuoco che svolgono lavoro a turni e notturno – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Parità di trattamento» Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Durata del lavoro notturno – Lavoratori del settore pubblico cui sono affidati compiti fondamentali di tutela dell'ordine pubblico e di protezione della popolazione – Disparità di trattamento tra detti lavoratori e altri lavoratori del settore pubblico cui sono affidati gli stessi compiti nonché lavoratori del settore privato – Ammissibilità – Presupposti – Trattamento fondato su un criterio obiettivo e ragionevole – Rapporto con un legittimo scopo perseguito – Proporzionalità rispetto a tale scopo – Applicazione di una giurisprudenza nazionale vincolante – Risultato incompatibile con il diritto dell’Unione – Disparità di trattamento non fondata su un criterio obiettivo e ragionevole –Obbligo di disapplicare detta giurisprudenza nazionale [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 31; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 12, a)] (v. punti 31-43 e dispositivo) Dispositivo 1) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa che, con riferimento alla normale durata del lavoro notturno, stabilisce una disparità di trattamento di un gruppo di lavoratori del settore pubblico cui sono affidati compiti fondamentali di tutela dell’ordine pubblico e di protezione della popolazione rispetto a un altro gruppo di lavoratori del settore pubblico che svolgono gli stessi compiti o rispetto a lavoratori del settore privato, a meno che tale disparità di trattamento sia basata su un criterio oggettivo e ragionevole, ossia sia connessa a uno scopo legittimo perseguito da tale normativa e sia ad esso proporzionata. 2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88, e gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: essi ostano all’applicazione di una giurisprudenza nazionale vincolante, se tale applicazione conduce a un risultato incompatibile con tali disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare a una disparità di trattamento che non è fondata su un criterio oggettivo e ragionevole. ( 1 ) GU C 121 del 16.10.2023 .
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