CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137-18707/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello di L'Aquila - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha confermato la qualificazione dell'inadempimento in termini di truffa, valorizzando aspetti inequivoci della condotta. L'imputato non si è infatti limitato all'inadempimento della prestazione, ma ha posto in essere plurimi ed univoci raggiri (anche rassicurando il contraente sulla disponibilità della res e sul buon fine della compravendita) ed artifizi (prospettazione del possesso della res da alienare e modalità del pagamento) al fine di indurre in errore l'acquirente in ordine all'effettiva disponibilità della cosa da alienare. In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED). Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla stipula -che avrebbe altrimenti rifiutato- nella erronea convinzione che l'alienante disponesse dell'apparecchio, ab origine inesistente, di cui spogliarsi. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura in fatto delle evidenze processuali e ribaltando sul tavolo della legittimità i medesimi motivi di doglianza espressi nella sede di merito. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.