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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/
Sentenza Cassazione n. 34212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris