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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 15311/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 04U3GGO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 44446/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove è stata valorizzata, tra l'altro, la non esiguità del danno), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiara:o inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 04U3GGO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 44446/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove è stata valorizzata, tra l'altro, la non esiguità del danno), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiara:o inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris