CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7476/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, riqualificata la condotta di cui al capo a) (art.110, 628 comma secondo e terzo n. 1 c.p.) quale ipotesi tentata confermava la affermazione della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per detto reato nonché per il reato di cui al capo b) (artt. 81, 110, 337, 61 n.2. c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della pena responsabilità dell'imputato pure in difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio; - violazione di legge relativamente all' applicazione della recidiva; - violazione di legge quanto all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62 bis c.p.; - violazione di legge in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che isulla scorta delle complessive risultanze probatorie, era emersa la prova evidente della responsabilità dell' imputato individuato con certezza dal teste Pellicone all' interno del camper ove erano stati asportati i beni in questione con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche. 2.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla pericolosità dell'imputato desumibile dal certificato penale. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 2.3. Il motivo relativo alla recidiva è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione a fronte dei precedenti costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato. 2.5. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il