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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07896/2026

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ORDINANZAnella causa iscritta al n. 08457 del ruolo generale degli affari contenziosidell'anno 2021,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Aversente FrancescoLeonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AversenteAnna [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zagarese, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il10/3/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026azione verso [OSCURATO:PERSONA] per il ripristino dello stato dei luoghiquanto al posizionamento del muro di confine tra il proprio fondo e quelloconfinante; in quella sede si è costituito [OSCURATO:PERSONA], proprietariodel fondo confinante, contestando che vi fosse stato alcuno sconfinamentoverso la proprietà altrui e allegando che la ricostruzione del muro era stataconcordata con il figlio della Benvenuto, che utilizzava il fondo dellamadre.Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità dello sconfinamentocome accertato tramite c.t.u. e ordinato la demolizione di una parte delmuro con ripristino del confine tra i due fondi.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corted’appello di Catanzaro, che ha rigettato il gravame.Avverso questa sentenza gli eredi dell’Aversente, deceduto nelle more,propongono tempestivo ricorso per cassazione.La convenuta ha poi depositato controricorso, con il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art.380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto di cui all’art. 274 c.p.c., lamentando che la corted’appello abbia assunto la decisione senza procedere prima alla chiestariunione del procedimento ad altro pendente tra le stesse parti.Si tratta con evidenza di motivo inammissibile: i provvedimenti chedecidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processualidi carattere meramente ordinatorio, privi di contenuto decisorio sullaNumero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026competenza, ed insindacabili in sede di gravame, e la valutazionedell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse èrimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimentipendono (cfr. Sez. 6 - 1, n. 8024 del 30/03/2018,Sez. 1, n. 28539 del 30/09/2022 ).2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione delle norme “sull’azione di regolamento di confini” e nullitàdella sentenza per difetto di motivazione, oltre che “per erroneamotivazione”: la Corte d’appello non avrebbe considerato che la difesadell’attrice in primo grado aveva chiesto il riconoscimento dellaproprietà e quindi che essa avrebbe svolto un’azione di rivendica e nondi regolamento dei confini; inoltre, i ricorrenti deducono che la corte dimerito avrebbe errato nell’applicazione “delle norme” per non avereconsiderato che il rifacimento del muro di confine era stato oggetto diaccordo tra i due proprietari, per cui l’azione, anche ove fosse stata diregolamento dei confini, era infondata.Il motivo, a carattere misto, è inammissibile sotto plurimi profili.Emerge, in primo luogo, la sua estrema genericità, in quanto nonsono richiamate le disposizioni di legge che si assumono violate, datoche i ricorrenti si limitano a invocare l’erroneità della qualificazionegiuridica dell’azione e l’infondatezza nel merito della domanda.In ogni caso, il motivo non si confronta minimamente con lamotivazione della corte d’appello (ultimo capoverso della quartapagina) che, al fine di qualificare la domanda svolta dall’attrice in primogrado, descrive le rispettive difese svolte dalle parti nel giudizio dinanzial Tribunale, sottolineando come, a fronte del fatto che l’attrice -qualificatasi proprietaria - lamentasse la realizzazione del muro oltre ilconfine e sul proprio fondo, il convenuto si fosse limitato a sostenereche non v’era stato lo sconfinamento, senza contestazione alcuna dellatitolarità della Benvenuto sul fondo.Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nella sua seconda parte, poi, si censura che non sarebbe stataapprezzata l’esistenza di un accordo tra le parti, senza chiarire qualesia la decisività di questa affermata omissione e senza indicare da qualielemento, sicché non v’è modo di apprezzare positivamente l’omissioneimputata alla motivazione della corte d’appello.3.

Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo e la nullità della sentenza per “illogicità e difetto dimotivazione” con riferimento all’esame che la corte di merito ha fattodel secondo, terzo e quarto motivo di appello.In disparte il fatto che non vengono riportati nel ricorso i motivi diappello in relazione ai quali si deducono i vizi, dall’argomentazionecomplessivamente svolta si evince che i ricorrenti, oltre a riproporre ladoglianza circa la mancata valutazione dell’affermato accordo fra iproprietari per il rifacimento del muro di confine (sulla quale ci si è giàespressi), lamentano l’omesso apprezzamento del fatto che l’operaedile fosse stata eseguita legittimamente in virtù di progetto depositatoin sede di DIA e censurano la valutazione delle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado sull’accertamento delconfine.Con il quarto, quinto e sesto motivo (erroneamente numerati comenn. 3, 4 e 5 in ricorso) si denuncia omesso esame di fatto decisivo eillogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione sempre conriferimento all’apprezzamento delle risultanze della c.t.u.,sostanzialmente affermando che il giudice del merito non haapprezzato alcuni passi della relazione dai quali emergerebbe che, peruna sua parte, il muro oggetto della lite sarebbe stato posto nellaproprietà Aversente e che lo stesso c.t.u. avrebbe espresso dubbi eincertezze sulla metodologia adottata per i rilievi.Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026I motivi si prestano ad una trattazione congiunta perché tuttiinammissibili.La pronuncia della Corte d’appello ha confermato il primo dictumdel Tribunale; conseguentemente si applica ratione temporis al caso dispecie la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., c.p.c., che esclude chepossa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione diprimo grado".

Si tenga conto, inoltre, che nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348 ter, 5° co., c.p.c., il ricorrente incassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Sez.1, 22.12.2016, n. 26774).4.

Infine, con il settimo motivo (erroneamente indicato come n.6) silamenta il difetto di motivazione e l’erroneità della condanna ex art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell’appellante al versamentodi una somma pari al contributo unificato, senza tenere in alcun contoche la Corte d’appello non ha fatto altro che dare atto della sussistenzadei presupposti per il detto versamento in ragione di espressaprevisione normativa.Ne deriva l’infondatezza del motivo.5.

Il ricorso va quindi rigettato, con il gravame delle spese liquidatein dispositivo secondo d.m.55/2014 nei parametri medi in base alvalore indeterminato della causa.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato attodel sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importopari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bisdell'art. 13 cit.

P.Q.MNumero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solidofra loro, alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di liteche liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi, oltre spesegenerali al 15%, iva e cpa, se e come dovute.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile, in data 25/3/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAnella causa iscritta al n. 08457 del ruolo generale degli affari contenziosidell'anno 2021,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Aversente FrancescoLeonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AversenteAnna [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zagarese, giusta procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il10/3/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026azione verso [OSCURATO:PERSONA] per il ripristino dello stato dei luoghiquanto al posizionamento del muro di confine tra il proprio fondo e quelloconfinante; in quella sede si è costituito [OSCURATO:PERSONA], proprietariodel fondo confinante, contestando che vi fosse stato alcuno sconfinamentoverso la proprietà altrui e allegando che la ricostruzione del muro era stataconcordata con il figlio della Benvenuto, che utilizzava il fondo dellamadre.Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità dello sconfinamentocome accertato tramite c.t.u. e ordinato la demolizione di una parte delmuro con ripristino del confine tra i due fondi.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corted’appello di Catanzaro, che ha rigettato il gravame.Avverso questa sentenza gli eredi dell’Aversente, deceduto nelle more,propongono tempestivo ricorso per cassazione.La convenuta ha poi depositato controricorso, con il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art.380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto di cui all’art. 274 c.p.c., lamentando che la corted’appello abbia assunto la decisione senza procedere prima alla chiestariunione del procedimento ad altro pendente tra le stesse parti.Si tratta con evidenza di motivo inammissibile: i provvedimenti chedecidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processualidi carattere meramente ordinatorio, privi di contenuto decisorio sullaNumero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026competenza, ed insindacabili in sede di gravame, e la valutazionedell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse èrimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimentipendono (cfr. Sez. 6 - 1, n. 8024 del 30/03/2018,Sez. 1, n. 28539 del 30/09/2022 ).2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione delle norme “sull’azione di regolamento di confini” e nullitàdella sentenza per difetto di motivazione, oltre che “per erroneamotivazione”: la Corte d’appello non avrebbe considerato che la difesadell’attrice in primo grado aveva chiesto il riconoscimento dellaproprietà e quindi che essa avrebbe svolto un’azione di rivendica e nondi regolamento dei confini; inoltre, i ricorrenti deducono che la corte dimerito avrebbe errato nell’applicazione “delle norme” per non avereconsiderato che il rifacimento del muro di confine era stato oggetto diaccordo tra i due proprietari, per cui l’azione, anche ove fosse stata diregolamento dei confini, era infondata.Il motivo, a carattere misto, è inammissibile sotto plurimi profili.Emerge, in primo luogo, la sua estrema genericità, in quanto nonsono richiamate le disposizioni di legge che si assumono violate, datoche i ricorrenti si limitano a invocare l’erroneità della qualificazionegiuridica dell’azione e l’infondatezza nel merito della domanda.In ogni caso, il motivo non si confronta minimamente con lamotivazione della corte d’appello (ultimo capoverso della quartapagina) che, al fine di qualificare la domanda svolta dall’attrice in primogrado, descrive le rispettive difese svolte dalle parti nel giudizio dinanzial Tribunale, sottolineando come, a fronte del fatto che l’attrice -qualificatasi proprietaria - lamentasse la realizzazione del muro oltre ilconfine e sul proprio fondo, il convenuto si fosse limitato a sostenereche non v’era stato lo sconfinamento, senza contestazione alcuna dellatitolarità della Benvenuto sul fondo.Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nella sua seconda parte, poi, si censura che non sarebbe stataapprezzata l’esistenza di un accordo tra le parti, senza chiarire qualesia la decisività di questa affermata omissione e senza indicare da qualielemento, sicché non v’è modo di apprezzare positivamente l’omissioneimputata alla motivazione della corte d’appello.3. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo e la nullità della sentenza per “illogicità e difetto dimotivazione” con riferimento all’esame che la corte di merito ha fattodel secondo, terzo e quarto motivo di appello.In disparte il fatto che non vengono riportati nel ricorso i motivi diappello in relazione ai quali si deducono i vizi, dall’argomentazionecomplessivamente svolta si evince che i ricorrenti, oltre a riproporre ladoglianza circa la mancata valutazione dell’affermato accordo fra iproprietari per il rifacimento del muro di confine (sulla quale ci si è giàespressi), lamentano l’omesso apprezzamento del fatto che l’operaedile fosse stata eseguita legittimamente in virtù di progetto depositatoin sede di DIA e censurano la valutazione delle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado sull’accertamento delconfine.Con il quarto, quinto e sesto motivo (erroneamente numerati comenn. 3, 4 e 5 in ricorso) si denuncia omesso esame di fatto decisivo eillogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione sempre conriferimento all’apprezzamento delle risultanze della c.t.u.,sostanzialmente affermando che il giudice del merito non haapprezzato alcuni passi della relazione dai quali emergerebbe che, peruna sua parte, il muro oggetto della lite sarebbe stato posto nellaproprietà Aversente e che lo stesso c.t.u. avrebbe espresso dubbi eincertezze sulla metodologia adottata per i rilievi.Numero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026I motivi si prestano ad una trattazione congiunta perché tuttiinammissibili.La pronuncia della Corte d’appello ha confermato il primo dictumdel Tribunale; conseguentemente si applica ratione temporis al caso dispecie la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., c.p.c., che esclude chepossa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione diprimo grado". Si tenga conto, inoltre, che nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348 ter, 5° co., c.p.c., il ricorrente incassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Sez.1, 22.12.2016, n. 26774).4. Infine, con il settimo motivo (erroneamente indicato come n.6) silamenta il difetto di motivazione e l’erroneità della condanna ex art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell’appellante al versamentodi una somma pari al contributo unificato, senza tenere in alcun contoche la Corte d’appello non ha fatto altro che dare atto della sussistenzadei presupposti per il detto versamento in ragione di espressaprevisione normativa.Ne deriva l’infondatezza del motivo.5. Il ricorso va quindi rigettato, con il gravame delle spese liquidatein dispositivo secondo d.m.55/2014 nei parametri medi in base alvalore indeterminato della causa.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato attodel sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importopari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bisdell'art. 13 cit. P.Q.MNumero registro generale 8457/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 7896/2026Data pubblicazione 31/03/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solidofra loro, alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di liteche liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi, oltre spesegenerali al 15%, iva e cpa, se e come dovute.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile, in data 25/3/2026.Il PresidenteMauro Mocci
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