CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07242/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7466/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] lucci e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del suo socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] lucci e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2444/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il 24 febbraio 2015; t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2015 il Tribunale di Milano rigettò le domande con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a chiedere la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e del suo fideiussore [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, col vincolo della solidarietà passiva: di complessivi euro 1.013.084,69, quale saldo debitore del conto corrente anticipi all'esportazione; di complessivi euro 169.295,10, quale saldo debitore del conto corrente anticipi su fatture. 1.1 La motivazione caratterizzante tale sentenza può essere così sintetizzata: a fondamento delle proprie pretese la banca si è limitata a depositare "solo i saldaconto ex art. 50 T.U.B."; essa non ha depositato (con le modalità richieste dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.), entro il termine fissato dalla legge in funzione della formazione delle preclusioni istruttorie, gli estratti dei conti correnti indicati nella citazione; le formalità di avvenuto deposito di tali documenti "non sono in alcun modo documentate" a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti quanto alla esistenza e alla consistenza dei crediti, l'attore non ha quindi assolto all'onere della prova relativa a tali esistenza e consistenza dei propri crediti, posto che solo il deposito degli estratti dei conti indicati nell'atto introduttivo del giudizio determina l'assolvimento a tale onere, non essendo a tali documenti equiparabili le dichiarazioni unilaterali di cui al citato art. 50 del t.u. delle leggi bancarie; la conseguenza è il rigetto delle domande della banca; tale conclusione "assorbe la rilevanza del disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]". 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Milano, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2016 dichiarò inammissibile, facendo applicazione degli artt. 348-bis, primo comma, e 348-ter cod. proc. civ., l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma della citata sentenza di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiede, ex art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24 febbraio 2015 con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi, ciascuno dei quali assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 184 cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., in quanto il giudice avrebbe dovuto disporre le ricerche dei documenti (estratti di conto corrente) che essa ricorrente ebbe a depositare, nella cancelleria della sesta sezione civile del Tribunale di Milano, il 29 gennaio 2014 in "plico di cospicue dimensioni, sul quale veniva applicato dal funzionario delegato un timbro contenente l'intestazione dell'ufficio ricevente e la data di deposito" e, in mancanza del loro rinvenimento, disporne la ricostruzione; non essendo la mancanza dei documenti imputabile a omissione del loro deposito da parte di essa ricorrente; che del resto ebbe a fare menzione dell'avvenuto deposito nelle "memorie dell'8 aprile 2014 del 24 aprile 2014. 2. La censura, per come dedotta, è infondata, in quanto: a) la ricorrente afferma espressamente che: al) all'udienza dell'8 gennaio 2015 il giudice istruttore del Tribunale di Milano accertò, in presenza delle parti, che il fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non conteneva gli estratti di conto corrente che essa affermava di avere depositato ed eseguì la verifica "dei documenti conservati in custodia dal Cancelliere ai sensi dell'art. 217 c.p.c. (gli originali del contratto di conto corrente e della fidejussione sopra citati), rilevando la mancanza degli estratti conto" (pag. 14 del ricorso; a2) essa ebbe a depositare tali estratti conto, nella cancelleria della sesta sezione civile del Tribunale di Milano, il 29 gennaio 2014 in "plico di cospicue dimensioni, sul quale veniva applicato dal funzionario delegato un timbro contenente l'intestazione dell'ufficio ricevente e la data di deposito" e che tale plico "mai ha raggiunto il fascicolo di causa, verosimilmente smarrito negli anditi tracimanti di carte, plichi e incartamenti del Tribunale di Milano" (pag. 15 del ricorso); b) il contenuto di tali affermazioni evidenzia che i documenti in questione non vennero dalla ricorrente offerti in comunicazione alle controparti: bl) quali allegati alla citazione introduttiva del processo definito con la sentenza impugnata (pag. 9 del ricorso); b2) quali allegati alle memorie da lei depositate in cancelleria nei giorni 8 aprile e 24 aprile 2018 (pagg. 15 e 16 del ricorso); c) la ricorrente afferma di avere depositato in cancelleria solo un "plico di cospicue dimensioni" e nessun elenco di documenti asseritamente contenuti in tale plico venne da lei comunicato alle controparti; sì che nessuna evidenza vi era del deposito in cancelleria di documenti diversi da quelli allegati agli atti indicati nel punto b), non potendo considerarsi equipollente la certificazione da parte del cancelliere di deposito di un plico chiuso a quella di deposito di documenti e del relativo elenco (imposto dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.); d) in mancanza di prova del (tempestivo, ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.) deposito di tali documenti desumibile dagli atti e documenti acquisiti al processo, nessun obbligo di ricerca degli stessi aveva il giudice istruttore. 3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è dalla ricorrente censurata per violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 216 e segg. cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulla istanza, da essa ricorrente proposta, di verificazione delle due scritture private disconosciute da [OSCURATO:PERSONA]: avendo così trascurato "che le scritture e la sottoscrizione disconosciute investivano le strutture portanti della controversia, riguardando infatti, i suoi presupposti (l'esistenza di un rapporto bancario tra attrice e convenuti) ed i suoi protagonisti (le parti: [OSCURATO:PERSONA] ed il fideiussore Cipolletti)". 4. Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che il solo [OSCURATO:PERSONA] ebbe a disconoscere come riferita alla sua persona la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura contenente il contratto di fideiussione alla base della domanda contro di lui proposta (sì che non può essere presa in considerazione, in ragione della non autosufficienza del ricorso sul punto, l'affermazione della ricorrente secondo cui anche la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata contenente il contratto di conto corrente bancario sarebbe stata disconosciuta dalla società, specificamente contestata da tale controricorrente: pag. 19 controricorso società [OSCURATO:SOCIETA]), la censura è infondata, in quanto: alla luce del contenuto precettivo dell'art. 2702 cod. civ., la scrittura privata, non autenticata, "fa piena prova", fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se la sottoscrizione di colui contro il quale la scrittura è prodotta è considerata riconosciuta, per quanto qui interessa, per volontà della legge processuale (artt. 214- 220 cod. proc. civ.); il giudice cui sia proposta istanza di verificazione (art. 216 cod. proc. civ.) di scrittura privata, non autenticata, tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta (art. 2702 cod. civ.; artt. 214 e 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ.) nell'ambito di lite avanti a lui pendente, deve, in linea di principio, pronunciarsi su tale istanza (art. 220 cod. proc. civ.), determinante, dunque, un procedimento incidentale al processo sul merito della materia del contendere; tale obbligo di pronuncia sussiste però solo quando la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della lite, sì che esso non sussiste quando la prova è irrilevante allo scopo (in questo senso cfr.: Cass. n. 284 del 1959; Cass. n. 639 del 1964); nel caso di specie, la sentenza impugnata considera irrilevante la prova della provenienza da [OSCURATO:PERSONA] della scrittura privata, non autenticata, contenente il contratto di fideiussione per le obbligazioni passive della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avendo ritenuto insussistenti, per mancanza della relativa prova (derivante dal non avvenuto deposito da parte della banca, prima della formazione di preclusione istruttoria, degli estratti conto integrali in presenza di specifiche contestazioni dei controricorrenti quanto a esistenza e consistenza dei crediti contro di loro fatti valere in base al rapporto di conto corrente), i crediti dalla banca dedotti quale fondamento delle domande di condanna, nei confronti dei soggetti da lei, rispettivamente, indicati come obbligati dal lato passivo, principale e accessorio; tale statuizione è conforme a diritto, non dovendo il giudice di merito valutare una prova oggettivamente irrilevante ai fini della propria decisione sul merito della lite. 5. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese processuali da ciascuna di tali parti vittoriose rispettivamente anticipate nel giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese processuali da ciascuno rispettivamente anticipate, liquidate: per [OSCURATO:PERSONA], in euro 200 per esborsi ed euro 9.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in euro 200 per esborsi ed euro 9.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a