CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21962/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliazione digitale , presso il domicilio telematico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , presso il domicilio telematico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliazione digitale , presso il domicilio telematico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 597/2021,depositata il 23/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 597 del 2021 della Corte d’appello di Milano, esponendo che: - si era opposta a un precetto intimatole dalla società Nordisk sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, per 747.447,30 euro; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con condanna alle spese; - la Corte d ’ appello aveva parzialmente riformato la decisione di prime cure, dichiarando che la precettante poteva agire in via esecutiva per il minore importo di 129.798,79 euro, a mente di quanto statuito all’esito del giudizio di secondo grado sul titolo posto a base del precetto, compensando le spese di lite nella misura del 60% sia quanto al primo grado, con rinvio alla liquidazione per l’intero del relativo giudice, sia quanto al secondo grado; resiste la società Nordisk, che ha proposto, altresì ricorso incidentale basato su motivo unico; resiste al ricorso incidentale la ricorrente principale con distinto controricorso; le parti hanno depositato memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di statuire sulla domanda di restituzione dell’importo delle spese quale liquidato in primo grado e saldato mediante successiva assegnazione all’esito di pignoramento presso terzi; con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 474, 615, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che la stessa precettante aveva dato atto, nell’intimazione, del pagamento della minor somma di 46.781, 99 euro nel gennaio 2017; con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione era stata parzialmente accolta, sicché la controparte avrebbe dovuto essere condannata alle spese ovvero avrebbe dovuto essere disposta una quasi integrale compensazione; con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di porre le spese del giudizio a carico della società ASFO in coerenza con la soccombenza totale al momento della proposizione dell’opposizione e della decisione di primo grado, cui era poi sopravvenuta la modifica del titolo stesso disposta nel correlato giudizio d’appello; consideratoche preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso, contenente il ricorso incidentale, per nullità della procura; va premesso che nel giudizio per cassazione tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 cod. proc. civ., poiché, l’art. 365, cod. proc. civ., prescrive l ’ esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 25/11/2022, n. 34867); ora, la procura processuale risulta espressamente rilasciata, nel settembre 2021, in modo congiunto dai due soggetti titolari dei poteri sostanziali, di cui uno residente in Francia, con le modalità a distanza previste dall’art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, quale convertito con la legge n. 27 del 2020, secondo la normativa eccezionale dettata per l’emergenza pandemica allora in corso; tale norma viene invocata, nella stessa procura, richiamando la “proroga” di efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021, sempre in correlazione all’emergenza COVID-19; ma si tratta di disposizione che, nel luglio 2021, era stata già abrogata dall’ art. 66 - bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, conlegge n. 108 del 29 luglio 2021; ne discende, documentalmente, che l’autenticazione dell’avvocato non è stata data, in presenza, in modo valido (Cass., Sez. U., 15/01/1996, n. 264 e succ. conf.); né hanno alcuna incidenza le modalità processuali telematiche, posto che si tratta di atto firmato digitalmente solo dall’avvocato in tesi autenticante; ciò posto, il primo motivo di ricorso principale è fondato; risulta riferito e documentato che la parte ricorrente, in sede d’appello, aveva chiesto la restituzione degli importi pagati a titolo di spese in esecuzione della decisione del Tribunale; tale domanda non risulta scrutinata, e avrebbe dovuto esserlo in relazione alla nuova regolazione delle spese processuali complessive; il secondo motivo è inammissibile; la somma di cui parte ricorrente avrebbe voluto fosse dichiarata la detrazione era stata già indicata come non dovuta, detratta e dunque comunque da detrarre all’esito del ricalcolo, dalla controparte precettante: e non vi era dunque alcuna necessità di dichiararla giudizialmente tale; il terzo motivo è assorbito; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il controricorsocon il relativo ricorso incidentale; accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ri