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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41365/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 18 novembre 2021 della Corte di appello di Catanzaro, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale lo stesso riportava condanna in primo grado alla pena di anni trenta di reclusione.

1.1. Detta ordinanza ha ritenuto assolutamente condivisibili le argomentazioni della Corte di appello di Catanzaro relative ai concreti e attuali pericoli di fuga e di reiterazione di reati dello stesso tipo di quello per cui si procede.

Ha, invero, rimarcato che per il delitto di cui alla condanna di primo grado opera la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., superabile solamente laddove si accerti l'esistenza di elementi concreti dimostrativi dell'inesistenza di esigenze cautelari.

Ha, quindi, quanto al pericolo di fuga, ritenuto più che ragionevole considerare che l'imputato, una volta riacquistata la libertà di movimento, possa rendersi irreperibile avvalendosi ai fini della latitanza degli appoggi logistici e relazionali derivanti dal suo accertato inserimento nell'associazione per delinquere di stampo mafioso di riferimento.

Ha, inoltre, osservato, con riguardo al pericolo di recidiva, che l'omicidio per cui si procede maturava in un contesto di criminalità organizzata che portava l'odierno ricorrente all'eliminazione della vittima per mere ragioni di mantenimento e di irrobustimento del potere criminale sul territorio lametino/sambiasino.

E ciò in linea con logiche di potere criminale alle quali Daponte risulta tuttora aderire, date la sua intraneità alla consorteria mafiosa in termini di permanenza e l'assenza di manifestazione di forme di dissociazione; circostanze a fronte delle quali risulta rivestire scarsa valenza il lungo periodo di tempo trascorso dal fatto in esame.

Ha, infine, rilevato che l'unica misura in grado di far fronte a dette esigenze di cautela è la custodia cautelare in carcere e che deve escludersi l'idoneità di altre misure, ivi compresi gli arresti domiciliari.

E ciò dopo avere rammentato che l'art. 275 cod. proc. pen. pone una presunzione di adeguatezza della misura custodiale superabile solamente in caso di accertamento della concreta ricorrenza di elementi specifici in grado di far venire meno l'effetto presuntivo; e che nel caso specifico la difesa non ha offerto alcun elemento in grado di scalfire detta presunzione.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Daponte, tramite il suo difensore, deducendo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Ci si duole dell'apoditticità della motivazione, facente leva per il pericolo di reiterazione sulla gravità di un fatto omicidiario risalente al 2003.

Si rileva che non possono essere considerati elementi idonei sia per il pericolo di reiterazione che per il pericolo di fuga una condanna interamente espiata per delitto associativo e la gravità di un fatto remoto.

Si evidenzia che anche per i reati caratterizzati dalla presunzione di pericolosità l'attualità delle esigenze cautelari deve essere motivata puntualmente, quando tra la commissione del fatto per cui si procede e l'applicazione della misura cautelare è intercorso un notevole lasso temporale, come nel caso di specie.

Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente spiegato per quale ragione non sarebbe stato possibile concedere al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con installazione del braccialetto elettronico, limitandosi a fare rinvio alla presunzione di pericolosità per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206).

Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, procede ad una valutazione completa e coerente con le risultanze processuali delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie.

Il Tribunale del riesame, invero, evidenzia: a) quanto al pericolo di reiterazione la gravità dell'omicidio, commesso unicamente per logica mafiosa a fronte della quale, permanendo l'imputato nel contesto associativo, non rileva il tempo decorso dal fatto; b) quanto al pericolo di fuga il contesto associativo di appoggio logistico e relazionale; c) la sussistenza, comunque, della doppia presunzione relativa per la tipologia di reato e l'aggravante mafiosa; d) la mancata deduzione di elementi specifici in grado di far venire meno l'effetto presuntivo anche quanto all'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

A fronte di tali argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici, il ricorso, di contro, insiste genericamente sulla mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari in ragione altresì del tempo decorso, senza addurre ulteriori elementi e senza confrontarsi con la asserita mancata allegazione di elementi in grado di vincere la presunzione.

Incorrendo, in tal modo, nella manifesta infondatezza, oltre che nella genericità e aspecificità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 18 novembre 2021 della Corte di appello di Catanzaro, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale lo stesso riportava condanna in primo grado alla pena di anni trenta di reclusione. 1.1. Detta ordinanza ha ritenuto assolutamente condivisibili le argomentazioni della Corte di appello di Catanzaro relative ai concreti e attuali pericoli di fuga e di reiterazione di reati dello stesso tipo di quello per cui si procede. Ha, invero, rimarcato che per il delitto di cui alla condanna di primo grado opera la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., superabile solamente laddove si accerti l'esistenza di elementi concreti dimostrativi dell'inesistenza di esigenze cautelari. Ha, quindi, quanto al pericolo di fuga, ritenuto più che ragionevole considerare che l'imputato, una volta riacquistata la libertà di movimento, possa rendersi irreperibile avvalendosi ai fini della latitanza degli appoggi logistici e relazionali derivanti dal suo accertato inserimento nell'associazione per delinquere di stampo mafioso di riferimento. Ha, inoltre, osservato, con riguardo al pericolo di recidiva, che l'omicidio per cui si procede maturava in un contesto di criminalità organizzata che portava l'odierno ricorrente all'eliminazione della vittima per mere ragioni di mantenimento e di irrobustimento del potere criminale sul territorio lametino/sambiasino. E ciò in linea con logiche di potere criminale alle quali Daponte risulta tuttora aderire, date la sua intraneità alla consorteria mafiosa in termini di permanenza e l'assenza di manifestazione di forme di dissociazione; circostanze a fronte delle quali risulta rivestire scarsa valenza il lungo periodo di tempo trascorso dal fatto in esame. Ha, infine, rilevato che l'unica misura in grado di far fronte a dette esigenze di cautela è la custodia cautelare in carcere e che deve escludersi l'idoneità di altre misure, ivi compresi gli arresti domiciliari. E ciò dopo avere rammentato che l'art. 275 cod. proc. pen. pone una presunzione di adeguatezza della misura custodiale superabile solamente in caso di accertamento della concreta ricorrenza di elementi specifici in grado di far venire meno l'effetto presuntivo; e che nel caso specifico la difesa non ha offerto alcun elemento in grado di scalfire detta presunzione. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Daponte, tramite il suo difensore, deducendo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Ci si duole dell'apoditticità della motivazione, facente leva per il pericolo di reiterazione sulla gravità di un fatto omicidiario risalente al 2003. Si rileva che non possono essere considerati elementi idonei sia per il pericolo di reiterazione che per il pericolo di fuga una condanna interamente espiata per delitto associativo e la gravità di un fatto remoto. Si evidenzia che anche per i reati caratterizzati dalla presunzione di pericolosità l'attualità delle esigenze cautelari deve essere motivata puntualmente, quando tra la commissione del fatto per cui si procede e l'applicazione della misura cautelare è intercorso un notevole lasso temporale, come nel caso di specie. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente spiegato per quale ragione non sarebbe stato possibile concedere al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con installazione del braccialetto elettronico, limitandosi a fare rinvio alla presunzione di pericolosità per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, procede ad una valutazione completa e coerente con le risultanze processuali delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie. Il Tribunale del riesame, invero, evidenzia: a) quanto al pericolo di reiterazione la gravità dell'omicidio, commesso unicamente per logica mafiosa a fronte della quale, permanendo l'imputato nel contesto associativo, non rileva il tempo decorso dal fatto; b) quanto al pericolo di fuga il contesto associativo di appoggio logistico e relazionale; c) la sussistenza, comunque, della doppia presunzione relativa per la tipologia di reato e l'aggravante mafiosa; d) la mancata deduzione di elementi specifici in grado di far venire meno l'effetto presuntivo anche quanto all'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. A fronte di tali argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici, il ricorso, di contro, insiste genericamente sulla mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari in ragione altresì del tempo decorso, senza addurre ulteriori elementi e senza confrontarsi con la asserita mancata allegazione di elementi in grado di vincere la presunzione. Incorrendo, in tal modo, nella manifesta infondatezza, oltre che nella genericità e aspecificità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
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