CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29932 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29932del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P14 H221P) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L01 C351K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- CIALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rap- presentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazionedella sentenza della Corte d’appello di Catania n. 366/2021, pubblicatain data 21 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione avvero un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli dal locale agente della ri- scossione, con riguardoa crediti iscritti a ruolo dall’[OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 29932/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’opposizione, qualificata in termini di opposizione agli atti ese- cutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello del debitore opponente. Ricorre lo Stivala, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia la « violazione e lafalsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 bis c.p.c. , non- ché dell’art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3». Il motivo è inammissibile. L’opposizione dello Stivala è stata qualificata in termini di op- posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dal giu- dice di primo grado, che l’ha rigettata nel merito. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello del me- desimo Stivala, affermando che, in virtù del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, la decisione del tribunale avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione. Il ricorrente contesta la qualificazione data alla sua opposizione, sostenendo che, almeno con riguardo ad alcuni dei motivi posti a base della stessa, si tratterebbe di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed assumendo che, di conseguenza, Ric. n. 29932/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 per tali motivi il suo appello avrebbe dovuto ritenersi ammissi- bile e, quindi, avrebbe dovuto essere deciso nel merito. La censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata ed è, comunque,manifestamente infondata. La decisione impugnata è, infatti, conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, che il ricorso non of- fre elementi per rimeditare,secondo i quali l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualifica- zione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis: Cass., Sez. U , Sentenza n. 10073 del09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U , Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 38587del 06/12/2021, Rv. 663343 – 01; Sez. 6 , Ordinanza n. 18182del 24/06/2021 , Rv. 661875 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 24515del 05/10/2018, Rv. 650653 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 12872del 22/06/2016 , Rv. 640421 – 01; Sez. L , Sentenza n. 21520del 22/10/2015, Rv. 637395 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 3338del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 17791del 30/08/2011 , Rv. 619365 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 3712del 15/02/2011 , Rv. 616508 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9923del 26/04/2010 , Rv. 612491 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 26919del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U , Sentenza n. 2434del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 30201del 23/12/2008 , Rv. 606106 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 26294del 14/12/2007 , Rv. 601090 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 11012del 14/05/2007 , Rv. 597778 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8103del 02/04/2007 , Rv. 597623 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 4507del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01). Ric. n. 29932/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Avendo il giudice di primo grado qualificato espressamente ed integralmente l’opposizione dello Stivala in termini di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., secondo quanto emerge dalla decisione impugnata (non censurata sotto tale profilo), anche laddove tale qualificazione fosse stata erro- nea, la sua sentenza avrebbe potuto e dovuto essere impu- gnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non con l’appello, come corretta- mente statuito dai giudici di secondo grado. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 50, 341 e 358 c.p.c. in relazione al l’ art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione del principio della translatio iudicii». Il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che egli avesse erroneamente individuato il giudice dell’impugnazione nella Corte d’appello anziché nella Corte di cassazione, la prima non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame ma, rile- vata la propria incompetenza, disporre la prosecuzione del giu- dizio davanti al giudice competente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., in virtù del principio cd. della translatio iudicii, a suo avviso ap- plicabile anche in caso di incompetenza “per gradi”. Il motivo è manifestamente infondato. Anche sotto tale profilo, la decisione impugnata risulta con- forme al consolidato indirizzo di questa Corte,che il ricorso non offre elementi per rimeditare,secondo il quale «l’erronea indi- viduazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l’appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l’insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la “translatio iudicii” in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugna- zione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insana- bile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giu- dice funzionalmente incompetente per grado» (Cass., Sez. Ric. n. 29932/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 6- 3, Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020, Rv. 657991 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 , Rv. 657298 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25078 del 07/12/2016, Rv. 641933 –01). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1 c.p.c.. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co