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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31375/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascritti, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede: pur denunciando formalmente vizi motivazionali, il ricorrente ha lamentato la valutazione delle risultanze processuali poste a base della decisione, sollecitandone un diverso apprezzamento, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito e, dunque, una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale; che, a tal proposito, va ricordato come alla Corte di cassazione sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; successivamente Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, nella specie, il profilo relativo alla riconducibilità all'imputato della occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e del suo ampliamento in assenza di permesso di costruire è stato puntualmente esaminato dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha sviluppato sul punto, rispetto alle doglianze difensive, un apparato argomentativo, in fatto ed in diritto, privo di manifeste illogicità e che si salda con quello della pronuncia di primo grado; che, in particolare, le dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] non sono state affatto travisate nel loro contenuto atteso che il collegio di merito ha correttamente evidenziato come il testimone aveva riferito di avere visto l'imputato presso l'immobile abusivamente occupato, sia pure in modo " non fisso"; con tale complessiva motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede gli stessi profili già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascritti, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede: pur denunciando formalmente vizi motivazionali, il ricorrente ha lamentato la valutazione delle risultanze processuali poste a base della decisione, sollecitandone un diverso apprezzamento, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito e, dunque, una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale; che, a tal proposito, va ricordato come alla Corte di cassazione sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; successivamente Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, nella specie, il profilo relativo alla riconducibilità all'imputato della occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e del suo ampliamento in assenza di permesso di costruire è stato puntualmente esaminato dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha sviluppato sul punto, rispetto alle doglianze difensive, un apparato argomentativo, in fatto ed in diritto, privo di manifeste illogicità e che si salda con quello della pronuncia di primo grado; che, in particolare, le dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] non sono state affatto travisate nel loro contenuto atteso che il collegio di merito ha correttamente evidenziato come il testimone aveva riferito di avere visto l'imputato presso l'immobile abusivamente occupato, sia pure in modo " non fisso"; con tale complessiva motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede gli stessi profili già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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