CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo; uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritti ai capi A) e C) in qualità di amministratore, dal 1 aprile 2000 al 29 maggio 2008, della "[OSCURATO:SOCIETA]", società dichiarata fallita il 7 aprile 2010; mentre, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta. In particolare l'imputato è stato ritenuto responsabile di avere: - ceduto in affitto l'immobile (di proprietà della fallita), adibito a ristorante e albergo, e la relativa azienda a una propria società (la "Piccolo principe sas di Lammardo & c.") al un canone annuo, palesemente incongruo, pari a euro 14.800,00 nel 2006 e 14.400,00 nel 2007, così distraendo "beni e valori monetari" per un valore di 92.853,00 euro (capo A); - eseguito prelievi, privi di giustificazione e di riscontro in contabilità, dai conti correnti della società per un importo complessivo pari a 69.616,55 (capo C). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. per "totale mancanza di motivazione" sulla eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] perché depositata il 28 gennaio 2015, dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il medesimo vizio per "totale, o apparente, mancanza di motivazione" in ordine al motivo di appello afferente alla ritenuta responsabilità per il capo C), dato che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi aggiunti e alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. che, allegando le relative fatture, dimostravano la destinazione delle somme prelevate ad effettuare pagamenti negli interessi societari. 2.3. Con il terzo evidenzia: - che è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1, legge fall., mai contestata; - che mentre nel dispositivo le circostanze attenuanti generiche vengono ritenute prevalenti sulla citata aggravante, nella motivazione viene espresso, contraddittoriamente, un giudizio di equivalenza, con applicazione di una pena "illegale". 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è indeducibile e la questione posta è, comunque, manifestamente infondata. Il ricorrente si duole della mancata risposta alla eccezione di inutilizzabilità sollevata in sede di gravame.Tuttavia il vizio argomentativo sull'error in procedendo non è deducibile (neppure ai sensi dell'art. 125, cod. proc. pen.), poiché, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), anche in assenza di motivazione. In ogni caso l'eccezione di inutilizzabilità è manifestamente infondata: il giudice di merito ha utilizzato non gli atti di indagine ma le dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dal consulente del PM, peraltro convergenti con quelle del curatore fallimentare (cfr. pag. 11 sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente sostiene di aver dimostrato che le somme prelevate (oggetto di addebito al capo C) erano state destinate a pagamenti nell'interesse della fallita e si duole di non aver ricevuto risposta sul punto da parte della Corte distrettuale. La doglianza, come prospettata, è indeterminata e del tutto priva di agganci alla situazione concreta. Sarebbe stato necessario porre in correlazione, in modo specifico, ciascun prelievo con le ipotetiche fatture di riferimento, dimostrando l'effettivo versamento delle somme in favore dei creditori, soprattutto considerata l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo rispetto alla entità del passivo fallimentare pari a 2.373,607,98 euro, e costituito per la maggior parte da debiti verso istituti di credito e verso fornitori (pag. 12 sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. La previsione dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall. (commissione di più fatti di bancarotta) è norma a favore dell'imputato, che consente l'applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale e che, pur comportandosi come una aggravante, concettualmente va ricondotta alla c.d. "continuazione fallimentare". Proprio per tale ragione è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253).4.2. Non sussiste la denunciata discrasia tra dispositivo e motivazione in punto di giudizio di valenza: - nel dispositivo letto in udienza risulta che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute "equivalenti" alla contestata attenuante; - nello stesso senso è la motivazione della sentenza (cfr. pag. 24); - il dispositivo trascritto nella sentenza-documento reca un mero refuso lì dove, invece di riportare l'esatto contenuto del dispositivo letto in udienza, si trova scritto "prevalenti" invece di "equivalenti". La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (cfr. Sez. U, n. 15 del 12/05/1995, Sciancalepore, Rv. 201028; tra le ultime Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 — 01). La inammissibilità dell'impugnazione comporta che sarà la Corte di appello, ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen., a provvedere alla correzione dell'errore. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della