CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36689/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -i gclitz il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]., (0U- dei..>o •.e,.i i í n >e-o -«- ,0 r CA,,,f t_jutluzio -e I I LA. Getwet,t,' 3,-3 637Q+C tl=a3=1Dandateitéigneiré keQ . `c.,: (j,)1.25,e3 ce et __Qk .-A-1:t.-kee 2-(Qii.,,e ec~remidi • - (2- . r ...., , k9-z II. S; c,QQ>) 0-itA iton-gat i(Q/uz , Ltsì- co “ dor,0 P-, ; -)&ki st-o ci-si i ( n di Q.A.e,t---o i4-4 Q GLA uA: --k-)i.eIvrec, ov q.; ttt,t0 .À L Q' ct-44„kh-Q, ul.,., co ,. 4.32,A.,IAL-Q,i-10 QGQD-- (3 4.9.._ S.122.9., ,, c(0----dtC KA.47.., (V-Le 1, 1rK t 9-- Cou.A.L (510. ».-4763- pk.k.(3> A---Q-k-C ' / - ,› 1 Z `-n0 (1-4ttkit° sgbit- t-gAt-9)-cou-2, ,k_Q' te,~ Cr2U G) W/ U2 1 `ki k5 P 1)CA /) Vj gtZt4. (51-effl /alin 21 c,0 44,-. 11_ 2) J. ,u ,112 -12-0 n li e:riti 4_0_02Q- ii., q7d4 ?CON> rQ•st--ta2 -1.42t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale di Messina riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti allo stesso ascritti al capo A) della rubrica (tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 cod. pen., contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esclusa la premeditazione, nonché del delitto di porto illegale di arma clandestina, in esso assorbito quello di porto illegale di arma comune da sparo, e, per l'effetto, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni quindici, mesi sei di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di C. 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di C. 20.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava, altresì, non doversi procedere nei confronti del Giordano in ordine al reato di detenzione di arma clandestina, in esso assorbito il reato di detenzione di arma comune da sparo, nonché in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi D) ed E) della rubrica (ricettazione dell'arma ed esplosioni pericolose) per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. 2. Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Messina confermava la suddetta decisione. 3. Per chiarezza espositiva, va rilevato che la vicenda oggetto del presente processo era giunta all'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina a seguito della pronuncia resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di cassazione in data 27 maggio 2015, con la quale era stata annullata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente alla posizione del primo, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Va, altresì, rilevato che, con la citata decisione, era stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale é divenuta, pertanto, definitiva la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, in riforma di quella di primo grado - per quanto qui rileva - aveva riqualificato il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] quale reato di lesioni personali aggravate e assolto da ogni addebito per non avere commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ciò posto, va evidenziato che i fatti delittuosi di che trattasi sono stati ricostruiti in maniera concorde dalle due sentenze di merito nel seguente modo. Il 9 settembre 2010, dopo una prima lite insorta per ragioni di vicinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'alterco si era riacceso quando il primo, tornando a casa dopo essersi recato a pesca con il figlio e lo zio, [OSCURATO:PERSONA], con costoro a bordo della sua autovettura, era stato costretto ad arrestare la marcia dell'autoveicolo a causa della presenza di un motorino in mezzo alla strada; sceso dall'auto, era scaturita una nuova lite con [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato spinto, cadendo a terra; a quel punto, [OSCURATO:PERSONA], impugnata l'arma che deteneva, dalla verandina dell'abitazione aveva, dapprima, sparato alle spalle del Siclari (circa quattro colpi); quindi, il Siclari si era girato e il Giordano lo aveva colpito frontalmente con altri due - tre colpi; in seguito, il Siclari era caduto a terra e si era trascinato per qualche metro in direzione di una costruzione in lamiera; nel frattempo, era sopraggiunta la [OSCURATO:PERSONA], la quale precipitatasi all'esterno della propria abitazione, aveva visto il marito di spalle e, nell'atto in cui questi si era girato, aveva notato delle macchie di sangue sulla sua maglietta prima che cadesse a terra; a questo punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva passato la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, dapprima, aveva sparato altri colpi all'indirizzo della prima vittima, puntando in direzione della testa e dicendo frasi del tipo "sei ancora vivo? Muori bastardo"; subito dopo, aveva sparato contro la [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, era inciampata sul binario del cancello; quindi, aveva passato nuovamente l'arma al fratello Antonino, che aveva esploso altri colpi in direzione della donna mentre questa cercava di rialzarsi, attingendola a una gamba; alla fine della sparatoria, la [OSCURATO:PERSONA], si era trascinata sanguinante fino alla propria abitazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato con una [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale era stato fermato dopo qualche ora e tratto di arresto. 5. Avverso la pronuncia della Corte di appello di Messina, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando undici motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost., agli artt.40, 41, 42, 43, 56, 61, 62 bis, 63, 69, 81, 110, 575, 577, 582 e 583 cod. pen., all'art. 23 L. 110/75 e agli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 190, 192, 194, 209, 234, 237, 238, 438, 458, 493, 495, 496, 498, 501, 507, 516, 518, 519, 530, 535, 546, 597, 603, 604, 605 e 630 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, di sentenze divenute res iudicata e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha, in punto di penale responsabilità per reato sub capo A) dell'imputazione, interpretato e valutato secondo diritto le risultanze istruttorie di causa (non ultima la produzione documentale, tutta offerta dalla difesa dell'imputato e acquisita al fascicolo di primo grado), tra l'altro omettendo di effettuare la giusta comparazione tra le dichiarazioni rese da alcuni testi a carico nel pregresso procedimento dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e nel processo di prime cure dinnanzi al Tribunale di Messina ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di considerare le osservazioni e statuizioni contenute nella sentenza n. 10148/2014 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla sentenza n. 37286/2015 emessa dalla sezione l" di codesta Suprema Corte nell'ambito del pregresso procedimento reggino (in specie, in punto di penale responsabilità dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, di ponderare adeguatamente la valenza indiziaria e probatoria delle altre emergenze processuali a carico e a discarico)". 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost., agli artt.40, 41, 42, 43, 56, 110, 575, 577, 582 e 583 cod. pen. e agli artt. 192, 530, 535, 546, 597, 603, 604, 605 e 630 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha motivato in modo logico e congruo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio ai danni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condotta e dolo)". 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost., agli artt.40, 41, 42, 43, 56, 110, 575, 577, 582 e 583 cod. pen. e agli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 194, 530, 535, 546, 597, 603, 604, 605 e 630 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo non può essere riqualificato il fatto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (da tentato omicidio a lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di arma da fuoco)". 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost., agli artt.40, 41, 42, 43, 56, 110, 575, 577, 582 e 583 cod. pen. e agli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 194, 530, 535, 546, 597, 603, 604, 605 e 630 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, di giudicati e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo l'imputato dovrebbe rispondere addirittura di duplice tentato omicidio, pur a fronte del diverso giudicato sceso sulle posizioni dei correi separatamente giudicati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 59, 61, 110, 118, 133, 575, 577, 582 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e ' processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo troverebbe applicazione l'aggravante dei motivi abietti e futili". 5.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 L. 110/75 e agli artt. 516, 518 e 519 cod. peoc. pen. mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo non ricorre nella fattispecie una ipotesi di nuova contestazione". 5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 L. 110/75, agli artt. 157, 158, 159, 161 cod. pen. e 516, 518 e 519 cod. proc. pen. e agli artt. 516, 518 e 519 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo di fatto e di diritto il reato contemplato sub capo C) dell'imputazione, ovvero il delitto di detenzione di arma clandestina, non fosse già prescritto alla data di emissione della sentenza di prime cure". 5.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai reati sub capi A) e C) dell'imputazione, agli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e all'art. 192 cod. prc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua le ragioni che lo hanno indotto a ritenere l'imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche". 5.9. Con il nono motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 438 e ss. cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto a ritenere giusta e legittima la mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato e il mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato".5.10. Con il decimo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61, 62 bis, 69 e 133 cod. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, dei pregressi giudicati e dei principi giurisprudenziali di legittimità; il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto a ritenere giusta ed equa la pena finale inflitta dal Tribunale di Messina con la sentenza appellata". 5.11. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente ha dedotto: "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato ascritto sub capo A) e agli artt. 3 e 24 della Costituzione, agli artt. 40, 42, 43, 59, 62 bis, 63 e 69 cod. pen. e agli artt. 177, 187, 192, 194, 195, 198, 209, 234, 351, 530, 533, 535, 538, 539, 541, 546, 603, 604 cod. proc. pen.; mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione; dalla motivazione della sentenza non si evince l'iter logico - giuridico che ha condotto la Corte di appello di Messina a confermare la sentenza di prime cure anche in punto di danni e provvisionale liquidata dal Tribunale di Messina". 6. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art, 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni; il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto, chiedendo che il ricorso dell'imputato venga dichiarato inammissibile, ovvero rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato) nel presente giudizio, nella misura indicata nella relativa nota. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, nel complesso, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che i giudici della Corte di appello di Messina: a) non avrebbero, in punto di penale responsabilità per reato di tentato omicidio, interpretato e valutato secondo diritto le risultanze istruttorie di causa, omettendo di effettuare la giusta comparazione tra le dichiarazioni rese da alcuni testi a carico nel pregresso procedimento dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e nel processo di prime cure dinnanzi al Tribunale di Messina; b) di considerare le osservazioni e statuizioni contenute nella sentenza n. 10148/2014 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla sentenza n. 37286/2015 emessa dalla sezione 1" di aytksta Suprema Corte nell'ambito del pregresso procedimento reggino, in punto di penale responsabilità dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, di ponderare adeguatamente la valenza indiziaria e probatoria delle altre emergenze processuali a carico e a discarico. La censura in esame è generica nella parte in cui sostiene che i giudici della Corte di appello di Messina avrebbero male valutato le risultanze istruttorie, omettendo di compiere la giusta comparazione tra le dichiarazioni rese da alcuni testi: la doglianza non indica, infatti, in cosa consista il preteso contrasto tra le suddette testimonianze e quali effetti avrebbero avuto sulla decisione impugnata; ed è manifestamente infondata nella parte in cui afferma che detti giudici avrebbero omesso di considerare le statuizioni contenute nella sentenza resa dai giudici calabresi in ordine alla responsabilità penale del correo [OSCURATO:PERSONA]: e in vero come verrà meglio chiarito nell'esame del terzo e del quarto motivo di ricorso - nella sentenza impugnata sono state puntualmente evidenziate le ragioni per le quali la Corte di appello di Messina non ha ritenuto di condividere il diverso giudicato, relativo peraltro alla qualificazione giuridica dei fatti, emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di appello di Messina non avrebbero motivato in modo logico e congruo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio ai danni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E in vero, detti giudici hanno riferito che Vanimus necandi dell'imputato emerge in tutta evidenza dall'analisi dei seguenti dati: 1) l'utilizzo di un'arma dalla potenzialità micidiale; 2) la direzione univoca dei colpi verso parti del corpo delle vittime ove hanno sede organi vitali; 3) il numero dei colpi sparati, fino allo scaricamento dell'arma; 4) la circostanza che l'imputato aveva continuato a sparare anche dopo che il Siclari, colpito, si era accasciato al suolo sanguinante; 5) la circostanza ulteriore che l'imputato - al sopraggiungere della [OSCURATO:PERSONA] - aveva passato la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sparato prima altri colpi all'indirizzo del Siclari, rivolgendogli le frasi "sei ancora vivo?", "muori bastardo" e poi aveva rivolto l'arma contro la [OSCURATO:PERSONA], ripassando successivamente la pistola all'imputato, il quale proseguiva nell'azione delittuosa nei confronti della donna, sparando altri colpi al suo indirizzo; 6) il fatto che la condotta degli imputati si interruppe solo per lo scaricamento della Beretta. Ciò posto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. Ebbene, non sembra che le argomentazioni relative all'animus necandi del Giordano prima riferite possano dirsi manifestamente illogiche; e anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Messina, nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste alle censure di merito del ricorrente. 3. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero spiegato in maniera logica e congrua per quale ragione il fatto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere riqualificato da tentato• omicidio a lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di arma da fuoco. Anche in questo caso, infatti, i giudici della Corte di appello di Messina hanno testualmente evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] "fu bersaglio di plurimi colpi di arma da fuoco, sparati a distanza ravvicinata, fino a 6 - 7 metri, che le hanno cagionato ferite multiple, con interessamento vascolare e la rottura del perone e che non hanno raggiunto organi vitali solo perché la persona offesa è scivolata per terra, senza che ciò abbia placato la spinta criminale dei suoi attentatori posto che, riottenuta dal fratello l'arma, l'odierno imputato ha continuato a indirizzare verso di lei altri spari, fortunatamente non andati a segno". Così che, detti Giudici hanno concluso che "l'avere continuato a sparare all'indirizzo della donna che, già ferita, tentava di rialzarsi, l'utilizzo di un'arma micidiale, il numero dei colpi, nonché la verosimile interruzione dell'azione delittuosa per l'esaurimento dei proiettili, sono sicura espressione della sussistenza dell'animus necandi, non essendosi verificato l'evento morte per cause indipendenti dalla volontà degli agenti". Dunque, la spiegazione fornita dai giudici del secondo grado, contrariamente all'assunto del ricorrente, è assolutamente logica e non viene scalfita dalle censure di merito da quest'ultimo proposte. 4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa del Giordano deduce che il Giudice a quo non ha spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo l'imputato dovrebbe rispondere addirittura di duplice tentato omicidio, pur a fronte del diverso giudicato sceso sulle posizioni dei correi separatamente giudicati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è infondato.E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "non dà luogo a contraddittorietà potenziale di giudicati l'affermazione di responsabilità di un concorrente nel medesimo reato in relazione al quale, in un precedente e separato procedimento, altri concorrenti siano stati assolti per carenza di prova del dolo di concorso, pur se il giudice che ha emesso la sentenza di condanna è tenuto ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori rispetto alla decisione liberatoria, che fondano l'opposta soluzione" (Cass. Sez. 5, n. 17553 del 10 marzo 2021, Rv. 281141). Or bene, come si è visto nella confutazione del precedente motivo di ricorso, i giudici della Corte di appello di Messina hanno puntualmente evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto di condividere il diverso giudicato, relativo peraltro alla qualificazione giuridica dei fatti, emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò l'infondatezza della censura in esame, che va quindi rigettata. 5. E' inammissibile il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrenteqa lamentato che i giudici del secondo grado non avrebbero spiegato in maniera logica e congrua per quale ragione, nel caso concreto, troverebbe applicazione l'aggravante dei motivi abietti e futili. E, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento" (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, Rv. 280103). Ora, i giudici del merito si sono uniformati a questa giurisprudenza affermando che il motivo dell'azione delittuosa posta in essere dal Giordano risiedeva in una banale lite tra vicini, inserita in un contesto di contrasti per ragioni di vicinato, motivo assolutamente sproporzionato e abnorme a giustificare la lesione di beni di rango primario quali l'incolumità fisica e la vita delle vittime del reato. Inoltre, i giudici della Corte di appello hanno 'aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere sparato al Siclari, che non conosceva, perché lo aveva visto spingere il fratello [OSCURATO:PERSONA]; e hanno correttamente evidenziato che "anche a voler dar credito alla versione dell'appellante di non essere a conoscenza degli attriti tra le vittime e il fratello, ciò connota l'insensata reazione di ancor maggior disvalore, rivelandosi come inesplicabile una violenza di tal fatta". Da quanto su riferito consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva in esame.6. E' pure inammissibile il sesto motivo di ricorso, con il quale la difesa del Giordano ha lamentato che i giudici della Corte di appello di Messina non avrebbero spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo non ricorrerebbe nella fattispecie una ipotesi di nuova contestazione. E, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una ti'asformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. U, sentenza n. 36551 del 15 luglio 2010, Rv. 248051). Ciò posto, si osserva che - come puntualmente rilevato dai giudici del secondo grado - il fatto relativo al porto dell'arma clandestina è dettagliatamente descritto nei capi di imputazione, dove è testualmente specificato che il Giordano e il suo correo avevano "portato in luogo pubblico un arma da sparo e precisamente una pistola Beretta 98/FS fabbricazione USA, perfettamente funzionante, avente matricola abrasa". Così che è stata corretta la condanna dell'imputato per il reato di porto di arma clandestina previsto dall'articolo 23 della legge n. 110 del 1975. 7. E' del pari inammissibile il settimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto che i giudici del secondo grado non avrebbero spiegato in maniera logica e congrua per quale motivo di fatto e di diritto il reato contemplato sub capo C) dell'imputazione, ovvero il delitto di detenzione di arma clandestina, non fosse già prescritto alla data di emissione della sentenza di primo grado. Al riguardo, giova rilevare che il reato di detenzione di arma clandestina, in esso assorbito quello di detenzione di arma comune da sparo, è stato dichiarato prescritto con la decisione di primo grado; quella di secondo grado, ha chiarito che il reato di porto di arma clandestina non poteva considerarsi estinto per prescrizione, in quanto questa, avuto riguardo alla pena edittale per esso prevista e dei periodi di sospensione del suo decorso pari a complessivi mesi dieci e giorni dodici, sarebbe maturata il 21 luglio 2021. Mentre il ricorrente, con motivi del tutto generici, si è limitato ad affermare che i giudici avevano errato a ritenere legittima la condanna per il reato di porto di arma clandestina, che - a suo dire - non sarebbe stato contestato all'imputato (ribadendo, così, sostanzialmente, le doglianze proposte con il precedente sesto motivo di ricorso) e senza contrastare criticamente quanto ritenuto in merito al calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte territoriale. Da siffatta genericità del motivo di ricorso discende la pronunzia di inammissibilità dello stesso. 8. Inammissibile è l'ottavo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione e per inosservanza o erronea applicazione delle norme giuridiche nella parte in cui non ha ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa in considerazione della "efferatezza dell'azione", della "gravità delle conseguenze dell'insano gesto", della "personalità" dello stesso, "gravato da numerosi e gravi precedenti penali"; è stato, altresì, evidenziato che "gli atti non offrono elementi positivi valorizzabili in tal senso, non avendo il prevenuto offerto alcuna fattiva collaborazione, essendosi limitato ad ammettere solo in minima parte le sue responsabilità ed essendosi, persino, allontanato nell'immediatezza dei fatti per sfuggire agli inquirenti". A fronte di ciò, le doglianze difensive - per la verità molto generiche - si sostanziano in mere censure in fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali con specifico riguardo all'evidenziata "incondizionata collaborazione" prestata dal Giordano, senza peraltro confrontarsi criticamente con tutte le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in precedenza evidenziate. 9. E' inammissibile anche il nono motivo di ricorso, con il quale il difensore dell'imputato lamenta che i giudici del secondo grado non avrebbero spiegato in maniera logica e congrua le ragioni per le quali avevano ritenuta giusta e legittima la mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato e il mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato.E, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio abbreviato, condizionato all'integrazione probatoria, può essere autorizzato solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito; inoltre, la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato, qualora sia logicamente e congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di merito. Ciò posto, il Collegio osserva che entrambi i giudici del merito hanno concordemente affermato che le richieste istruttorie avanzate dalla difesa risultavano non indispensabili ai fini del decidere, nonché incompatibili rispetto alla finalità di economia processuale del rito richiesto. Il Tribunale di Messina ha chiarito le ragioni del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato - non accolta dal GUP e successivamente riproposta - con apposita ordinanza, alla quale ha fatto rinvio nella sentenza appellata; il suddetto Tribunale, peraltro, ha ulteriormente chiarito che "nessuna delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità risultava essersi verificata nel caso in esame, considerato che, riguardando il tema ora per allora, alla luce degli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale, quel tema di prova, a suo tempo offerto, non poteva fornire alcun apporto significativo all'accertamento dei fatti, considerato quanto già emergente dagli accertamenti tecnico scientifici eseguiti dal C.T. del P.M., che ha fornito dati oggettivi e rilevanti ai fini della decisione, ed avendo peraltro il C.T.P proposto mere obiezioni e congetture che non hanno per nulla inciso - come si è visto - sulla ricostruzione degli eventi„ senza apportare alcuna integrazione probatoria ai fini della decisione". Così che, hanno concluso i giudici del Tribunale di Messina, non v è dubbio che "al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato esistevano in atti elementi certamente idonei e sufficienti a consentire la celebrazione del giudizio negli stessi termini in cui è avvenuto e che l'istruttoria dibattimentale ha ulteriormente confermato oltre la non necessità della chiesta attività integrativa ai fini della decisione, anche l'incompatibilità della stessa con le finalità deflattive proprie del rito alternativo, considerato che la prova dichiarativa del C.T. Lopez ha richiesto un consistente impegno ai fini della sua escussione". Tali argomentazioni sono state espressamente richiamate dai giudici della Corte di appello, i quali - dal canto loro - hanno confermato la non necessità dell'attività istruttoria a cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato e l'incompatibilità della stessa con le finalità deflattive proprie del rito. Al cospetto di tale apparato argomentativo, del tutto logico, la censura in esame si limita a critiche generiche e di merito, cui consegue - in conformità alla giurisprudenza prima citata - l'inammissibilità della stessa.10. Inammissibile è il decimo motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena. E in vero, la Corte territoriale, con specifico riguardo all'entità . della pena inflitta all'imputato, non solo ha evidenziato come le doglianze contenute nell'atto di appello fossero estremamente generiche, ma ha, altresì, fatto corretto richiamo, al fine di giustificare il proprio potere discrezionale, ai criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare alla gravità dei fatti così come ricostruiti e alla personalità del prevenuto, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, espressione della sua capacità a delinquere e della sua spiccata pericolosità sociale. Tale valutazione resiste alle doglianze difensive, in parte, generiche e, in parte, non consentite nel presente scrutinio di legittimità in quanto volte a sollecitare una diversa "lettura" delle emergenze processuali anche attraverso una indebita comparazione tra la pena irrogata al prevenuto e quella inflitta al suo correo [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 11. Inammissibile è l'undicesimo motivo di ricorso perché fondato su censure, oltre che assolutamente generiche, manifestamente infondate. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata" (Cass. Sez. 3, 27.1.2015, n. 18663, rv. 263486; conforme Cass. Sez. 2, 6.11.2014, n. 49016, rv. 261014, secondo cui "il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento"). 12. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato; il pagamento di dette spese, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2012 (cfr. Cass. Sez. Un. 26/09/2019, ric. [OSCURATO:PERSONA]) va disposto in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado di giu