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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30658/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ANZIO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge.

Violazione del principio del devolutum in tema di appello quanto al quadro indiziario ritenuto dal G.i.p. insussistente in riferimento all'ipotesi estorsiva".

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle doglianze difensive relative al quadro indiziario, sul presupposto che il Pubblico ministero aveva proposto appello solo in relazione alle esigenze cautelari.

1.2. "Mancanza di motivazione ed illogicità della stessa quanto alla dedotta sproporzione della misura cautelare invocata dal P.M.".

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la misura degli arresti domiciliari è in contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari.

1.3. "Mancanza di una motivazione ed illogicità della stessa quanto alla possibilità di reperire un'arma".

In questo caso la difesa sostiene che mancano elementi da cui inferire la possibilità di Meleleo di reperire un'arma.

1.4. "Mancanza assoluta di motivazione ed illogicità della stessa quanto all'attualità delle esigenze cautelari".

Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Anzitutto, va rilevato come il Tribunale ha correttamente osservato che il suo esame doveva considerarsi limitato soltanto ai temi che gli erano stati devoluti con l'atto di appello del pubblico ministero, afferenti esclusivamente al tema delle esigenze cautelari e non anche ai gravi indizi di colpevolezza.

Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza e l'inammissibilità dei motivi relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza esposti con l'odierno ricorso, in quanto devoluti per la prima volta in sede di legittimità, in assenza di una specifica autonoma impugnazione presentata a tale proposito avverso l'ordinanza genetica.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura adeguata a contenerle, il tribunale ha puntualmente esaminato e disatteso le argomentazioni esposte dalla difesa per resistere all'appello del pubblico ministero; ha rimarcato l'elevata capacità a delinquere di Melelao così come emergente dalla disponibilità di un fucile detenuto, portato e reperito; ha evidenziato i precedenti penali e di polizia del ricorrente, ivi compresa un'evasione.

Alla luce di tali emergenze, quindi, il tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e che l'unica misura adeguata a contenerlo fosse la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuta anche proporzionata alle pene edittali comminate per i gravi reati contestati a Meleleo.

1.3. Le argomentazioni esposte con il ricorso, dal loro canto, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità del provvedimento impugnato, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative dei giudici di merito.

A ciò si aggiunga che tali argomentazioni sono prive di correlazione (p -r4v-e di co-r-r-giazies.é)con la motivazione del tribunale complessivamente considerata, che viene - invero- trascurata.

Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod.proc.pen..

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ANZIO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari. Deduce: 1.1. "Violazione di legge. Violazione del principio del devolutum in tema di appello quanto al quadro indiziario ritenuto dal G.i.p. insussistente in riferimento all'ipotesi estorsiva". Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle doglianze difensive relative al quadro indiziario, sul presupposto che il Pubblico ministero aveva proposto appello solo in relazione alle esigenze cautelari. 1.2. "Mancanza di motivazione ed illogicità della stessa quanto alla dedotta sproporzione della misura cautelare invocata dal P.M.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la misura degli arresti domiciliari è in contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari. 1.3. "Mancanza di una motivazione ed illogicità della stessa quanto alla possibilità di reperire un'arma". In questo caso la difesa sostiene che mancano elementi da cui inferire la possibilità di Meleleo di reperire un'arma. 1.4. "Mancanza assoluta di motivazione ed illogicità della stessa quanto all'attualità delle esigenze cautelari". Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Anzitutto, va rilevato come il Tribunale ha correttamente osservato che il suo esame doveva considerarsi limitato soltanto ai temi che gli erano stati devoluti con l'atto di appello del pubblico ministero, afferenti esclusivamente al tema delle esigenze cautelari e non anche ai gravi indizi di colpevolezza. Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza e l'inammissibilità dei motivi relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza esposti con l'odierno ricorso, in quanto devoluti per la prima volta in sede di legittimità, in assenza di una specifica autonoma impugnazione presentata a tale proposito avverso l'ordinanza genetica. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura adeguata a contenerle, il tribunale ha puntualmente esaminato e disatteso le argomentazioni esposte dalla difesa per resistere all'appello del pubblico ministero; ha rimarcato l'elevata capacità a delinquere di Melelao così come emergente dalla disponibilità di un fucile detenuto, portato e reperito; ha evidenziato i precedenti penali e di polizia del ricorrente, ivi compresa un'evasione. Alla luce di tali emergenze, quindi, il tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e che l'unica misura adeguata a contenerlo fosse la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuta anche proporzionata alle pene edittali comminate per i gravi reati contestati a Meleleo. 1.3. Le argomentazioni esposte con il ricorso, dal loro canto, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità del provvedimento impugnato, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative dei giudici di merito. A ciò si aggiunga che tali argomentazioni sono prive di correlazione (p -r4v-e di co-r-r-giazies.é)con la motivazione del tribunale complessivamente considerata, che viene - invero- trascurata. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod.proc.pen.. Così
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