CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 34808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17668 del ruolo generale dell’anno 201 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: iva – esenzione – prestazioni veterinarie - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 9 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato aDomenico [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con iquali, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, aveva contestato l’emissione di fatture in favore dell’ASL n. 4 di Enna senza applicazione di imposta in relazione a prestazioni professionalimedico-veterinarie dallo stesso eseguite in esecuzione di un contratto privatostipulato con il suddetto ente; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia; avverso la pronuncia di primo grado il contribuente aveva quindi proposto separati appelli; la Commissione tributaria regionale dell ’Umbria , previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare, ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello relativo al vizio di motivazione degli atti impositivi; con riferimento al merito, era corretta la statuizione del giudice di primo grado, laddove, facendo riferimento all’art. 8 del contratto stipulato dal contribuente con l’ASL, nel quale era stato previsto che la prestazione era relativa ad un rapporto privatisticolibero professionale, aveva ritenuto che sussisteva l’obbligo di fatturare con iva, non potendosi ragionare in termini di attività svolta dall’ASL in veste di pubblica autorità; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorsoper la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2022, aveva disposto il rinvio della causa a nuovo ruoloper informazioni sugli effetti sul presente giudiziodella domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 193/2016; invero, con l’istanza depositata in data 11 novembre 2022 il contribuente aveva evidenziato che tra le cartelle richiamate nel dettaglio dei debiti per i quali aveva effettuato il pagamento erano ricompresi anche gli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia ed aveva quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 3 maggio 2023 la nota R.U. n. 6044 del 17 aprile 2023 della Direzione provinciale di Perugia con la quale, con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all’ordinanzainterlocutoria di questa Corte, si è comunica to che, sulla base delle informazioni fornite al S.I. dall’agente della riscossione, il contribuente ha regolarmente presentato l’istanza di definizione dei carichi affidati allo stesso agente ex art. 6 del D.L. 193/2016 ed ha regolarmente versatoquanto dovuto per l’estinzione della controversia relativamente agli avvisi diaccertamento per le annualità 2007 e 2008 oggetto di impugnazione;deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della