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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 01968/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25331/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in Via XXIV Maggio n.43; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte resistente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2288/22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del processo; Uditi i difensori presenti.

Fatti rilevanti e motivi della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo un avviso di liquidazione ad essa (oltre che all’altra parte contraente BNP [OSCURATO:PERSONA] Italy SGR) notificato in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 [OSCURATO:PERSONA] all. d.P.R. 131/86) sull’ atto notarile del 17 giugno 2015, registrato il 10 luglio successivo, con il quale la Fondazione aveva apportato al [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla SGR, un portafoglio di immobili; atto notarile che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata ald.P.R. 131/86.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il trattamento di favore per l’imposta di registro, di cui alla disciplina applicata dalla Fondazione, era stato implicitamente abrogato dall’art. 10 co. 4^ d.lgs. n. 23 /2011; - l’atto di conferimento dalla Fondazione al [OSCURATO:PERSONA] 2 costituiva a tutti gli effetti un atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, come anche si evinceva dalle clausole nn. 12 e 14 dell’atto di apporto (assegnazione immediata del compendio al comparto delle unità non residenziali del Fondo, con relativa trascrizione); - l’art.9 d.legge n.351/01 integrava una vera e propria norma di esenzione, perché volta a sottrarre questo tipo di trasferimenti immobiliari al regime ordinario loro proprio; - tale esenzione non rientrava tra le eccezioni all’esclusione poi introdotte dal legislatore nel citato art. 10 co. 4^ per effetto dell’art. 1 co. 47^ legge 232/2016; - a nulla rilevava il diverso avviso di cui alla Circolare n.2/E/2012, in quanto priva di effetto vincolante e comunque relativa alla disciplina anteriore a quella qui applicabile.

Agenzia delle Entrate ha depositato memoria tardiva con richiesta di fissazione del ricorso in udienza pubblica.

Entrambe le parti hanno dato atto che pende analogo ricorso (n. 12024/20 rg.) nel giudizio introdotto da BNP avverso diversa sentenza della [OSCURATO:PERSONA], ma medesimo atto notarile di trasferimento-apporto, con conseguente opportunità di riunione ovvero trattazione congiunta dei ricorsi. §

2. Con memoria 27.12.2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite, ad opera della co-obbligata BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’[OSCURATO:PERSONA] e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima.

Ciò sul richiamato presupposto dell’identità di pretesa impositiva, relativa allo stesso atto notarile recuperato a tassazione, e dedotto anche nell’altro giudizio pendente tra le parti (n. 12024/20 rg.).

La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto l’Agenzia delle Entrate) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197- 198 art. 1 cit., giovando essa anche all’odierna ricorrente quale al co- obbligata in solido, ai sensi del co. 202 art. 1 cit..

Le spese restano, ex lege, a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM - dichiara estinto il processo; - spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Cosi’ deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25331/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in Via XXIV Maggio n.43; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte resistente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2288/22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del processo; Uditi i difensori presenti. Fatti rilevanti e motivi della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo un avviso di liquidazione ad essa (oltre che all’altra parte contraente BNP [OSCURATO:PERSONA] Italy SGR) notificato in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 [OSCURATO:PERSONA] all. d.P.R. 131/86) sull’ atto notarile del 17 giugno 2015, registrato il 10 luglio successivo, con il quale la Fondazione aveva apportato al [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla SGR, un portafoglio di immobili; atto notarile che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata ald.P.R. 131/86. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il trattamento di favore per l’imposta di registro, di cui alla disciplina applicata dalla Fondazione, era stato implicitamente abrogato dall’art. 10 co. 4^ d.lgs. n. 23 /2011; - l’atto di conferimento dalla Fondazione al [OSCURATO:PERSONA] 2 costituiva a tutti gli effetti un atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, come anche si evinceva dalle clausole nn. 12 e 14 dell’atto di apporto (assegnazione immediata del compendio al comparto delle unità non residenziali del Fondo, con relativa trascrizione); - l’art.9 d.legge n.351/01 integrava una vera e propria norma di esenzione, perché volta a sottrarre questo tipo di trasferimenti immobiliari al regime ordinario loro proprio; - tale esenzione non rientrava tra le eccezioni all’esclusione poi introdotte dal legislatore nel citato art. 10 co. 4^ per effetto dell’art. 1 co. 47^ legge 232/2016; - a nulla rilevava il diverso avviso di cui alla Circolare n.2/E/2012, in quanto priva di effetto vincolante e comunque relativa alla disciplina anteriore a quella qui applicabile. Agenzia delle Entrate ha depositato memoria tardiva con richiesta di fissazione del ricorso in udienza pubblica. Entrambe le parti hanno dato atto che pende analogo ricorso (n. 12024/20 rg.) nel giudizio introdotto da BNP avverso diversa sentenza della [OSCURATO:PERSONA], ma medesimo atto notarile di trasferimento-apporto, con conseguente opportunità di riunione ovvero trattazione congiunta dei ricorsi. § 2. Con memoria 27.12.2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite, ad opera della co-obbligata BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’[OSCURATO:PERSONA] e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima. Ciò sul richiamato presupposto dell’identità di pretesa impositiva, relativa allo stesso atto notarile recuperato a tassazione, e dedotto anche nell’altro giudizio pendente tra le parti (n. 12024/20 rg.). La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto l’Agenzia delle Entrate) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197- 198 art. 1 cit., giovando essa anche all’odierna ricorrente quale al co- obbligata in solido, ai sensi del co. 202 art. 1 cit.. Le spese restano, ex lege, a carico delle parti che le hanno anticipate. PQM - dichiara estinto il processo; - spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Cosi’ deciso nella
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