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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 12170/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione dell'auto, in quanto totalmente ammortizzata in contabilità- è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che la circostanza che il bene fosse integralmente ammortizzato rileva solo ai fini tributari e non ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e della determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, atteso che la Corte territoriale, condividendo la sentenza di primo grado, ha dato rilievo alla funzione di garanzia rivestita dall'imputato e alla pluralità e consistenza delle rimesse effettuate in danno della società fallita.

In ogni caso, è stata applicata una pena inferiore ai minimi edittali, facendo operare le attenuanti come prevalenti rispetto alla contestata aggravante (si veda, in particolare, pagina 9 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione dell'auto, in quanto totalmente ammortizzata in contabilità- è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che la circostanza che il bene fosse integralmente ammortizzato rileva solo ai fini tributari e non ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e della determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da adeguata motivazione, atteso che la Corte territoriale, condividendo la sentenza di primo grado, ha dato rilievo alla funzione di garanzia rivestita dall'imputato e alla pluralità e consistenza delle rimesse effettuate in danno della società fallita. In ogni caso, è stata applicata una pena inferiore ai minimi edittali, facendo operare le attenuanti come prevalenti rispetto alla contestata aggravante (si veda, in particolare, pagina 9 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 12170/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris