Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 20295/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -2- -resistente - avverso la sentenza n. 213/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domand a dell’ odierna controricorrente volta a far dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dallamedesima svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;

2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’obbligo contributivo dellaprofessionista presso la [OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso la prescrizione dei contributi.

A tale riguardo ha osservato come la contribuzione oggetto di causa riguardasse l’anno 201 1 e che, ai fini della decorrenza, rilevasse la data della presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie, presen tata il 30 settembre 2012; il decorso della prescrizione, dunque, era stato validamente interrotto con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. in ogni caso , avrebbe costitui to « doloso occultamento la condotta del(la) professionista che (aveva ome sso) di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo di contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)», restando sospeso il decorso del termine dell’eccepita prescrizione estintiva fino alla data dinotifica dell’avviso bonario; Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -3-

4. avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

5. l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale ;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. per ragioni di connessione, il Collegio esamina il primo motivo di ricorso unitamente al quarto motivo;

8. c on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedottaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335/1995 , in combinato disposto con l'art. 18 , comma 12, del d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996, dell’art. 22, co.1 e 3della legge nr. 576 del 1980, dell’art. 6 del DM nr. 281 del 1996, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA],per l’anno 2011;

9. con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione dell’art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003,conv.in legge nr. 326 del 2003, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello, comunque,ignorato, ai fini del calcolo dei contributi, la soglia di esenzione di Euro 5.000,00;

10. i motivi sono infondat i in applicazione del principio, oramai costituente diritto vivente, per cui l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata, da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco, è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione, come nella specie, di un reddito « superiore alla soglia di euro 5.000,00» costituisce , invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo «occasionale» possa mettere capo all'iscrizione (per l’intero reddito prodotto) presso la medesima Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -4- Gestione (Cass. nr. 4419 del 2021; in motiv., v.

Cass. nn. 11003- 11005-11006 del 2021; Cass. nr. 12358 del 2021; Cass. nr. 12 419 del 2021 e richiami ivi effettuati);

11. n elle more della presente decisione è , peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,secondo l’esegesi di questa Corte;

12. i l giudice delle leggi, a lle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa; 13.essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»); 14.né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata; Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -5- 15.il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. 16.con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.-parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., dell’art. 55 R.D.L. nr. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss.

D.lgs. nr. 462 del 1997, in relazione al combinato disposto dell’art. 3 D.M. nr. 282 del 1995 e dell’art. 17 DPR nr. 435 del 2001, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte errato nell’applicare la disciplina in materia d i prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; 17.le censure del secondo motivo sono fondate nei termini che seguono; 18.va ribadito in questa sede che, in base all’orientamento consolidato di questa Corte,la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 19.va ribadito, del pari, che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldoe Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -6- in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 20.di recente, la Corte ha ulteriormente precisato che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) che detto differimento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fi scalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]»(in motivaz., Cass. nr. 10273 cit.); 21.in relazione al caso in esame, viene in rilievo il D.P.C.M. del 6.6.2012, pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012; 22.l’art. 1, comma 1, del citato D.P.C.M., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui interessa, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavio compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9luglio 2012, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 10 luglio 201 2 al 20 agosto 201 2 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); Ric. 2021 n. 02893 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -7- 23.deve, infine , darsi atto che , s econdo l’orientamento consolidato di questa Corte, l ’ individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. n. 15631 del 2016;Cass. nr. 17066 del 2013;n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); 24.tornando al caso di specie, la decisione impugnata che ha ritenuto inidonea ai fini interruttivi del termine di prescrizione l’atto di messa in mora dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha fatto applicazione dei principi esposti ed è, perciò, incorsa in errore di diritto; 25.va, pertanto, cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione;

26. restano assorbite le ulteriori censure del secondo motivo (in ordine alla sospensione della prescrizione exart. 2941 nr. 8 cod.civ., per la condotta di omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi) che investono argomentazioni rese, all’evidenza, ad abundantiam rispetto alla principale ratio decidendi che si incentra sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla dichiarazione dei redditi e, altresì, quelle del terzo motivo che riguardano il quantum del credito, con riferimento a ll’entità delle sanzioni irrogate(oggetto, all’attualità, della citata pronuncia nr. 104 del 2022 della Corte Costituzionale);

27. al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbito il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -resistente - avverso la sentenza n. 213/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domand a dell’ odierna controricorrente volta a far dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dallamedesima svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo; 2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’obbligo contributivo dellaprofessionista presso la [OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso la prescrizione dei contributi. A tale riguardo ha osservato come la contribuzione oggetto di causa riguardasse l’anno 201 1 e che, ai fini della decorrenza, rilevasse la data della presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie, presen tata il 30 settembre 2012; il decorso della prescrizione, dunque, era stato validamente interrotto con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. in ogni caso , avrebbe costitui to « doloso occultamento la condotta del(la) professionista che (aveva ome sso) di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo di contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)», restando sospeso il decorso del termine dell’eccepita prescrizione estintiva fino alla data dinotifica dell’avviso bonario; Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 4. avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 5. l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale ; 6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. per ragioni di connessione, il Collegio esamina il primo motivo di ricorso unitamente al quarto motivo; 8. c on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedottaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335/1995 , in combinato disposto con l'art. 18 , comma 12, del d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996, dell’art. 22, co.1 e 3della legge nr. 576 del 1980, dell’art. 6 del DM nr. 281 del 1996, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA],per l’anno 2011; 9. con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione dell’art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003,conv.in legge nr. 326 del 2003, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello, comunque,ignorato, ai fini del calcolo dei contributi, la soglia di esenzione di Euro 5.000,00; 10. i motivi sono infondat i in applicazione del principio, oramai costituente diritto vivente, per cui l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata, da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco, è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione, come nella specie, di un reddito « superiore alla soglia di euro 5.000,00» costituisce , invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo «occasionale» possa mettere capo all'iscrizione (per l’intero reddito prodotto) presso la medesima Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- Gestione (Cass. nr. 4419 del 2021; in motiv., v. Cass. nn. 11003- 11005-11006 del 2021; Cass. nr. 12358 del 2021; Cass. nr. 12 419 del 2021 e richiami ivi effettuati); 11. n elle more della presente decisione è , peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,secondo l’esegesi di questa Corte; 12. i l giudice delle leggi, a lle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa; 13.essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»); 14.né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata; Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- 15.il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. 16.con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ.-parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., dell’art. 55 R.D.L. nr. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss. D.lgs. nr. 462 del 1997, in relazione al combinato disposto dell’art. 3 D.M. nr. 282 del 1995 e dell’art. 17 DPR nr. 435 del 2001, dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte errato nell’applicare la disciplina in materia d i prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; 17.le censure del secondo motivo sono fondate nei termini che seguono; 18.va ribadito in questa sede che, in base all’orientamento consolidato di questa Corte,la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 19.va ribadito, del pari, che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldoe Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 20.di recente, la Corte ha ulteriormente precisato che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) che detto differimento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fi scalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]»(in motivaz., Cass. nr. 10273 cit.); 21.in relazione al caso in esame, viene in rilievo il D.P.C.M. del 6.6.2012, pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012; 22.l’art. 1, comma 1, del citato D.P.C.M., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui interessa, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavio compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9luglio 2012, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 10 luglio 201 2 al 20 agosto 201 2 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); Ric. 2021 n. 02893 sez. ML -ud. 05-04-2022 -7- 23.deve, infine , darsi atto che , s econdo l’orientamento consolidato di questa Corte, l ’ individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016;Cass. nr. 17066 del 2013;n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); 24.tornando al caso di specie, la decisione impugnata che ha ritenuto inidonea ai fini interruttivi del termine di prescrizione l’atto di messa in mora dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha fatto applicazione dei principi esposti ed è, perciò, incorsa in errore di diritto; 25.va, pertanto, cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione; 26. restano assorbite le ulteriori censure del secondo motivo (in ordine alla sospensione della prescrizione exart. 2941 nr. 8 cod.civ., per la condotta di omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi) che investono argomentazioni rese, all’evidenza, ad abundantiam rispetto alla principale ratio decidendi che si incentra sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla dichiarazione dei redditi e, altresì, quelle del terzo motivo che riguardano il quantum del credito, con riferimento a ll’entità delle sanzioni irrogate(oggetto, all’attualità, della citata pronuncia nr. 104 del 2022 della Corte Costituzionale); 27. al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ed il quarto motivo e dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diver
Sentenza Cassazione n. 20295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris