Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 15/1962
ECLI:IT:COST:1962:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] il Pretore di Aosta emetteva l'ordinanza 9 dicembre 1960,
pubblicata alla presenza dell'imputato e della parte civile, con la
quale rinviava a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5
agosto 1947, n. 871, istitutivo dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui dispone che i contravventori al divieto di
esercitare la caccia e la pesca entro il perimetro del Parco sono
puniti con l'ammenda pari al quintuplo del valore degli animali uccisi
o feriti, calcolato in base al prezzo della selvaggina viva. [OSCURATO:PERSONA]
osservava che la norma denunziata è in contrasto con il secondo comma
dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce il principio della
legalità della pena, in quanto subordina la misura di questa ad una
determinazione di valore che, per la peculiarità del bene, non avente
prezzo di libero mercato, deve necessariamente essere lasciata alla
libera discrezione di organi tecnici; vale a dire, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], o, quanto meno, di una commissione internazionale di
esperti. [OSCURATO:PERSONA] rilevava, inoltre, che la norma suddetta, in
effetti, lascia alla parte danneggiata dal reato, che è l'[OSCURATO:PERSONA], la determinazione concreta della pena; la quale è
destinata inevitabilmente a seguire le fluttuazioni di valore che la
selvaggina può subire, per l'incidenza di fattori diversi ed
extragiuridici, venendo a perdere il carattere di certezza
quantitativa, componente della certezza legislativa espressa nella
formula nulla poena sine praevia lege penali codificata nel predetto
art. 25, comma secondo, della [OSCURATO:PERSONA].
L'ordinanza, il 14 dicembre 1960, veniva comunicata ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; il 19
dicembre 1960 veniva notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri; veniva pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio
1961, n. 31.
2. - Nelle deduzioni presentate il 17 febbraio 1961, il Berthod
aderiva ai motivi esposti nell'ordinanza e aggiungeva che la
disposizione denunziata rimette la misura della pena ad un
apprezzamento contingente del giudice, come è lo stabilire caso per
caso il prezzo della selvaggina viva; né si può ritenere che questo
prezzo è fissato dall'[OSCURATO:PERSONA] per delegazione
legislativa, perché ciò sarebbe costituzionalmente illegittimo.
[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, intervenuta addì 8
gennaio 1961, deduceva che la pena, nella specie, è prevista e
comminata in limite certo e definito quando la legge statuisce che deve
essere proporzionata al valore del bene leso e, quindi, con riferimento
ad un elemento obiettivo; che la sanzione si rapporta, come per ogni
altro reato, alla gravità dell'evento; che la determinazione concreta
dell'ammenda è deferita al giudice, non alla discrezionalità di
soggetti estranei all'ordinamento giurisdizionale. Il giudice può
procedere con tutti i mezzi di prova all'accertamento del valore del
bene, potendo l'imputato non accettare il valore determinato in via
tecnica; né vale opporre le difficoltà della valutazione, perché
esse non contraddicono al principio della predeterminazione legale
della misura della pena. Nemmeno è esatto, soggiunge l'Avvocatura, che
non esiste prezzo di mercato per la selvaggina di stanza nel Parco,
essendo risaputo che l'Ente gestore, per ragioni di selezione o di
svecchiamento, dispone periodicamente la vendita a terzi financo degli
stambecchi, facendo capo a prezzi di mercato nazionale o estero; e, del
resto, quando il prezzo della selvaggina viva non fosse accertabile,
varrebbe il minimo dell'ammenda, non inferiore a diecimila lire,
stabilita dalla norma denunziata.
3. - Nelle memorie depositate addì 11 gennaio 1962 la difesa del
Berthod e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le osservazioni su
riferite.
L'Avvocatura ha però preliminarmente sostenuto che l'art. 25,
secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], se ha fatto proprio il principio
nullum crimen sine lege, non ha sancito quello della legalità della
pena, che è nella seconda parte dell'art. 1 del Codice penale, essendo
state soppresse dal suo testo originario le parole "e con la pena in
essa prevista"; in modo che non si può ritenere costituzionalmente
illegittima una norma la quale, descritta la fattispecie delittuosa,
stabilisca una pena per la cui determinazione il giudice deve ricorrere
ad elementi desumibili da indagini peritali.
Nel corso della discussione svoltasi all'udienza del 24 gennaio
1962 le parti comparse hanno illustrato gli assunti contenuti negli
scritti sopra ricordati.
:
1. - Deve disattendersi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato.
secondo cui non sarebbe costituzionalmente garantito il principio della
legalità della pena sancito nell'art. 1 del Codice penale.
L'art. 25, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], al quale si
richiamano l'ordinanza del Pretore di Aosta e la difesa del Berthod,
affermando che nessuno può essere punito se non in forza di legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama
il principio della irretroattività della norma penale, ma dà
fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa
potestà si esplica mediante l'applicazione di una pena adeguata al
fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare che pure la
individualizzazione della sanzione da comminare risulta legata al
comando della legge.
Non ha valore opporre, come sostiene l'Avvocatura, che nella
formulazione definitiva del citato art. 25, secondo comma, della
[OSCURATO:PERSONA], è rimasta soppressa la frase "e con le pene da essa
(legge) stabilite". Si desume dai lavori preparatori della [OSCURATO:PERSONA]
che tale soppressione fu proposta ed approvata per evitare che, nel
caso di successione di norme penali, rimanesse pregiudicato il
principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo; onde
non può farsene scaturire un effetto che influisca sulla estensione
sostanziale del principio di legalità.
2. - Il quale non tende a rendere prevedibile quale sia la sanzione
nella quale si incorre per ciascun reato, come ha ritenuto la difesa
del Berthod nella discussione orale, né implica che la legge debba
determinare in modo rigido la pena da infliggere in concreto.
L'individualizzazione della pena da parte del giudice, infatti, non
può prescindere dalla considerazione della gravità del reato e della
personalità del reo; donde è nel carattere della sanzione penale che
essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentirne l'adeguazione
alle circostanze concrete. E non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
ricevuto una nozione di pena diversa da quella accolta nelle leggi
penali anteriori.
Non deve allora ritenersi illegittima la norma denunziata che
prevede una pena pecuniaria commisurata al valore del bene che è
oggetto della tutela penale e, quindi, all'ammontare del danno
arrecato; essa vuole rapportare la pena alla gravità del reato di cui
quel valore è un serio indice. La pena pecuniaria proporzionale è
ritenuta compatibile con il principio di legalità (artt. 1 e 27, Cod.
pen.), e la [OSCURATO:PERSONA] non ha regole che contrastano con tale
sistema.
Non è esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza del Pretore e
ripreso dal Berthod, per cui la norma che commisura la pena al valore
del bene protetto, sostanzialmente rimette la concreta determinazione
della sanzione a criteri estranei alla convinzione del giudice e a
soggetti non investiti di una funzione giurisdizionale. Per quanto il
giudice, nel caso predetto, possa valersi di esperti, onde acquisire al
processo gli elementi utili alla formazione del suo convincimento circa
la quantità della pena da irrogare, non resta preclusa una sua libera
valutazione del risultato delle operazioni disposte; ed è perciò
sempre il giudice che, nella ipotesi in esame, conclude il processo
logico sul quale ha base la sua sentenza, pur se fa propri i risultati
delle indagini svolte dai tecnici e i pareri che essi hanno
manifestato.
Non meno inesatto è ritenere che il valore del bene tutelato è un
dato estraneo alla esperienza del giudice. Quel valore è un elemento
certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di
mercato; ma non è un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione
richiede accertamenti e valutazioni, perché queste ogni volta dovranno
risultare da richiami a fonti di cui il giudice è tenuto a controllare
la verità e la fondatezza.
3) - Infine, è destituita di qualsiasi rilevanza anche la
obiezione, mossa dall'ordinanza e alla quale fa eco la difesa del
Berthod, secondo cui, nella specie, il valore della selvaggina uccisa o
ferita viene, nella sostanza, desunto da giudizi deferiti allo stesso
Ente gestore del [OSCURATO:PERSONA].
Il fondamento dell'obiezione sta in un riferimento a regolamenti
all'uopo emanati dall'Ente in forza dell'art. 5 del decr. legisl. 5
agosto 1947, n. 871. Ma questi regolamenti, non esibiti alla Corte,
sarebbero, se mai, espressione di una autonomia amministrativa; e
perciò le valutazioni che, in base ad essi, compisse l'Ente predetto,
non impedirebbero al giudice di ricercare altrimenti i dati necessari
alla sua decisione.
Non potrebbero vincolare la pronunzia giudiziaria nemmeno i criteri
di valutazione stabiliti dal "Conseil international de la chasse", ai
quali ha fatto richiamo l'Avvocatura dello Stato, che possono essere
sostituiti da esperienze di diversa natura e provenienza, se ritenute
più convincenti. Così come liberamente il giudice formerà il suo
convincimento nei casi, ipotizzati dalla difesa del Berthod, ma
contestati dall'Avvocatura, in cui la selvaggina uccisa o ferita,
essendo di specie rara, non avrebbe un suo mercato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in
relazione all'art. 25, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
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