CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 31603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/03/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di ReggioCalabria, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, harevocato il beneficio dell'indulto di cui alla l., 31 luglio 2026, n. 241 applicato aRocco [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza della Corte di appello di Roma in data1 aprile 2008 in relazione alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000 dimulta, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Roma del 20 febbraio2007.A ragione della decisione osserva che [OSCURATO:PERSONA], dopo l’entrata in vigore dellal. n. 241 del 2006, è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione consentenza irrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 24 aprile2024, per il reato all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall’agosto 2006all'aprile 2008. Sussiste, pertanto, la causa di revoca dell’indulto previstadall’art. 3 della l. n. 241 del 2006 per avere [OSCURATO:PERSONA], nel quinquenniosuccessivo all'entrata in vigore della legge che ha concesso l’indulto, commessoun delitto per il quale ha riportato condanna superiore a due anni di penadetentiva.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 666 e 672 cod. proc. pen., delprincipio di preclusione processuale nonché tardività della revoca dell'indultodisposta sulla base di presupposti di fatto e di diritto preesistenti già notiall'organo dell'esecuzione in presenza di un assetto esecutivo consolidato.Risulta dagli atti che nel periodo intercorrente tra il primo ordine diesecuzione successivo all’irrevocabilità della sentenza considerata presuppostoper disporre la revoca dell’indulto, quella emesso il 20 febbraio 2025, el’ordinanza impugnata, emessa il 10 marzo 2026, la vicenda esecutiva su cui hainciso quest’ultimo provvedimento è rimasta stabile e consolidata nonostante lasopravvenienza dell’ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data29 ottobre 2025, che ha rideterminato l'intero trattamento sanzionatorioriconoscendo il vincolo della continuazione tra quattro diverse sentenze, e di unulteriore ordine di esecuzione, quello emesso in data 11 dicembre 2025.Sostiene il ricorrente che, in considerazione della stabilità acquisita dai citatiprovvedimenti intermedi non impugnati, la Corte distrettuale non poteva piùesercitare il potere di revoca dell’indulto sulla base di fatti preesistenti e già notiagli organi dell’esecuzione, come la definitività della sentenza della Corted'appello di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in epoca precedente all'emissione delprimo ordine esecuzione.In questa direzione depongono i principi enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui il potere di revoca dell’indulto non può essere esercitatoper rimediare a negligenze pregresse, qualora il titolo esecutivo sia stato oggettodi plurime verifiche giurisdizionali perché si è generato nel condannato unlegittimo affidamento sulla stabilità della propria posizione giuridica e sull'assettoesecutivo ormai consolidato.D’altra parte, la revoca dell'indulto è preclusa qualora la causa ostativa fossegià conoscibile attraverso l'esame degli atti del fascicolo al momentodell'applicazione del beneficio o dell’emissione di provvedimenti esecutivi .In ogni caso, il potere di revoca dell'indulto non può tradursi in un interventodemolitorio tardivo su un assetto esecutivo già consolidato specie quando taleassetto sia stato ridefinito in sede di applicazione della continuazione, istituto chedetermina la formazione di un nuovo titolo esecutivo unitario.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 81 cod. pen., 671cod. proc. pen. e 1 l. n. 241 del 2006 nonché illegittimità della revoca dell'indultoperché incidente su una pena non più esistente come entità giuridica autonomaper essere stata assorbita nel cumulo giuridico a seguito del riconoscimento delvincolo della continuazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha del tutto ignorato l'intervenutaapplicazione della disciplina della continuazione, fondando la sua decisione suuna pena, che, al momento della sua pronuncia, non era più quellagiuridicamente rilevante.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha revocato l’indulto sulla pena originariamenteinflitta, pari a 10 anni di reclusione, che, tuttavia, per effetto dell'ordinanza exart 671 cod. proc. pen. ha perso la propria individualità sanzionatoria perdivenire porzione di una pena complessiva. Divenuto reato satellite, la pena per ilreato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 20 febbraio2007 non è più pari a 10 anni ma è pari a 2 anni di reclusione sicché a seguitodella revoca dell’indulto non può meccanicamente aggiungersi al residuo pena lapena di tre anni.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento allaomissione di risposte alle specifiche censure difensive relative alla formazione delgiudicato esecutivo e alla preclusione processuale.Ad avviso del ricorrente, la concessione dell'indulto era divenuta definitivaprima che il Pubblico ministero ne chiedesse la revoca, illegittimamente dispostadall’ordinanza impugnata.Ciò è tanto vero che il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], anchedopo la revoca, ha dichiarato l'integrale espiazione della quota di pena ostativarelativa al reato per il quale è stata inflitta la pena condonata.E pacifico, alla luce dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza dilegittimità, che una volta divenuto definitivo il provvedimento applicativodell'indulto, come avvenuto nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nonpuò più disporne la revoca perché l’applicazione del beneficio acquisisce caratteredi intangibilità e definitività e può essere modificato solo in sede di gravame manon con un successivo ed autonomo intervento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione.Nonostante la difesa avesse segnalato in maniera specifica la questionerelativa all'omessa rilevazione da parte degli organi dell'esecuzione delpresupposto legittimante la revoca in tre distinte occasioni, l'ordinanzaimpugnata si è limitata a rilevare la sufficienza della posteriorità della causa direvoca rispetto alla concessione del beneficio quale presupposto sufficiente perdisporre la revoca.2.4. Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza di tutte le cesure dedotte nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, nonsono fondati.1.1. Sostiene il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe potutodisporre la revoca di diritto dell’indulto previsto dagli artt. 1 e seg. l. n. 241 del2006 perché, dopo la sopravvenienza del presupposto legittimante l’esercizio delpotere previsto dall’art. 3 della legge citata - la commissione, entro cinque annidalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il qualeriporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni - gli organidell’esecuzione, a conoscenza di tale elemento per la sua natura processuale,avevano emesso provvedimenti di loro competenza che non ne avevano tenutoconto. In siffatta situazione diviene operante la preclusione derivante dallaformazione del giudicato esecutivo.1.2. L’assunto è erroneo.Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omessa valutazione, da parte delgiudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame almomento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinareil superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma unerrore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difettodella quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione» (Sez. 1, n.47041 del 24/01/2017, Rv. 271453-01). Tuttavia «il giudice dell'esecuzione puòrevocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativapreesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non siastata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione,anche implicita, da parte di quest'ultimo» (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Rv.264875-01); in relazione a tale principio, ribadito con più pronunce ancherisalenti (sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Rv. 260542; sez. 1, n. 40647 del12/06/2014, Rv. 260358-01; sez. 1, n. 33528 del 07/07/2010, Rv. 247975-01),è stato esplicitato che la conoscenza da parte del giudice delle condanne ostativenon può essere desumibile dal fatto che di esse vi era menzione in atti chepotevano essere nella sua disponibilità, dovendosi tener distinta la possibilità diconoscenza dalla effettiva conoscenza e rilevando solo la seconda (Sez. 1, n.11647 del 30/01/2008, Rv. 239712-01).1.3. L’ordinanza impugnata, pertanto, ha correttamente disposto la revocadell’indulto non risultando dagli atti che, in epoca precedente, il presuppostodella revoca di diritto dell’indulto fosse stato oggetto di valutazione, anche soloimplicita, in provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione divenuti irrevocabili.Lo stesso ricorrente riconosce che era la Procura generale della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] l’unico organo esecutivo a disporre di tutti gli elementiper rilevare la causa di decadenza del beneficio sin dalla sua sopravvenienza, matale inerzia, concretizzatasi nell’emissione di più ordini di esecuzione cheavevano finito per consolidare il godimento del beneficio pur in presenzalegittimante la revoca, non può in alcun modo incidere su un istituto, come larevoca prevista dall’art. 3 l. n. 241 del 2006, che opera di diritto ed aprescindere dall’affidamento del condannato sull’”assetto esecutivo”, anche seconsolidatosi nel tempo, con il solo limite della preclusione derivante dalgiudicato esecutivo.Neanche il provvedimento in data 29 ottobre 2025 che ex art. 671 cod. proc.pen. ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze, tra cui quellaemessa dalla Corte di appello di Roma in data 20 febbraio 2007, ha affrontato iltema della revoca dell’indulto concesso da quest’ultima decisione, essendosilimitato a ad applicare il consolidato principio giurisprudenziale in forza del qualel’applicazione dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere inordine alla richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra ireati per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte (cfr. Sez. 1, n. 46975del 06/11/2013, Hyseni, Rv. 258439).2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio dell’indulto concesso conordinanza della Corte di appello di Roma in data 1 aprile 2008, senza prendere inconsiderazione la successiva ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in data 29 ottobre 2025, anch’essa definitiva, che ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra il reato per il quale era stata inflitta la pena condonata,considerato alla stregua di un reato satellite, ed altre violazioni separatamentegiudicate, rideterminando l’originaria pena.Il ricorrente sostiene che il Pubblico ministero, a seguito della dispostarevoca, sarà tenuto a porre in esecuzione l’intera pena condonata e non quellarisultante dal provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., trattasi tuttavia di untimore allo stato astratto e che diventerà concreto nel caso di emissione di unordine di esecuzione avente un contenuto diverso da quello auspicato dalcondannato, il quale, in tale eventualità, potrà impugnare, con i rimedi previstidall’ordinamento processuale, il provvedimento sfavorevole.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente