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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 20022/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8626/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla Provincia di Napoli, in persona del Sindaco metropolitano, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazionerappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Ricorso per revocazione della ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 2133/2022 depositata i l 25/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l’ordinanza emessa da questa Corte in data 25 gennaio 2022nel giudizio RG n. 11826/2016 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di esso Consorzio, che, concessionario di lavori di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] (III Lotto), aveva chiamato in giudizio la Provincia di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA]), al fine di sentire quantificare l'esatto computo revisionale, in applicazione del meccanismo di revisione prezzi operante ai sensi della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4, con condanna della Provincia di Napoli al pagamento dei maggiori importi dovuti per l'intera durata contrattualmente pattuita per l'esecuzione dei lavori.

Questa Corte ha rilevato che le ragioni per le quali la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la revisione dei prezzi solo limitatamente al periodo del 1 Aprile 1996 al 28 Aprile 1999, negando a l C onsorzio ricorrente la revisione dei prezzi per il periodo successivo, sono state adeguatamente esplicitate in sentenza e, in particolare, si è affermato che l'atto di sottomissione stipulato tra le parti in data 28 Aprile 1999 ha carattere innovativo,di conseguenza è stato ritenuto applicabile l'art. 15 del la legge 498 del 1992 , che ha abolito ogni meccanismo revisionale.

Ciò premesso, la Corte ha osserva to che l'accertamento del contenuto negoziale di un atto di volontà dei contraenti è accertamento di fatto che spetta al giudice di merito, e che essendo stato stipulato l'atto autonomo (novativo) nel 1999, non era più in vigore il regime di revisione prezzi di cui all'articolo 33 della legge 41/1986.

Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi.

Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] , già costituita nel giudizio n. 11826/2016, ed ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] evidenzia ‒ con i tre motivi ‒ tre errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Cortee che deduce essere decisivi, ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Il primo errore consisterebbe nel non avere la Corte di Cassazione percepito il fatto processuale che nel ricorso erano state proposte delle censure di violazione riguardanti i canoni di interpretazione contrattuale, e non già semplicemente proposta una diversa interpretazione del contratto; il secondo motivo è relativo al vizio di omessa pronuncia, che scaturirebbe dall'omessa percezione della censura avente ad oggetto la violazione da parte del giudice d'appello delle norme in tema di novazione; il terzo errore revocatorio risiederebbe nell'errore di percezione dell'entità dell'incremento dei lavori, nell'atto che è stato impropriamente definito innovativo. 2.- I motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili.

Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processualicompiuto dal giudice (Cass. 9527/2019).

Questa stessa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che "in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso", altresì rimarcando che deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione e interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass.14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020) Pertanto, l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, oltre a consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; a essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; a non dover cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; a presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, deve "riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, n el senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito" (Cass.8295/2005; Cass. 14088 e 26643/2018).

Sempre questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 31032/2019) ha affermato che "l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art.395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità chenon abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio".

Nella specie, la Corte si è pronunciata sulla questione della interpretazione del contratto, richiaman do le argomentazioni rese dalla Corte d’appello, che ha ritenuto la natura novativa dell’atto intervenuto tra le parti, e ritenendo che le censure si limitassero a prospettare una diversa interpretazione del contratto, non ammissibile in sede di legittimità.

La parte, di contro, nell’affermare di avere mantenuto le sue censure nei limiti di ammissibilità, prospettaun errore di valutazione ed interpretazione del motivo che, come sopra si è detto, non costituisce ragione di revocazione .

Anche la ulteriore pretesa svista (diversità della somma), attiene agli atti sui quali la Corte si è pronunciata seguendo i canoni ermeneutici sopra precisati, e si deve pertanto escludere la revocazione per errore di fatto, poiché la pronunzia sul motivo è effettivamente intervenuta, anche se con motivazioneche non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, "perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un preteso errore di giudizio" (Cass. Sez.

Un. 31032/2019).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. c ondanna il Consorzio ricorrente alle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00a titolo di compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8626/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla Provincia di Napoli, in persona del Sindaco metropolitano, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazionerappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Ricorso per revocazione della ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 2133/2022 depositata i l 25/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l’ordinanza emessa da questa Corte in data 25 gennaio 2022nel giudizio RG n. 11826/2016 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di esso Consorzio, che, concessionario di lavori di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] (III Lotto), aveva chiamato in giudizio la Provincia di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA]), al fine di sentire quantificare l'esatto computo revisionale, in applicazione del meccanismo di revisione prezzi operante ai sensi della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4, con condanna della Provincia di Napoli al pagamento dei maggiori importi dovuti per l'intera durata contrattualmente pattuita per l'esecuzione dei lavori. Questa Corte ha rilevato che le ragioni per le quali la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la revisione dei prezzi solo limitatamente al periodo del 1 Aprile 1996 al 28 Aprile 1999, negando a l C onsorzio ricorrente la revisione dei prezzi per il periodo successivo, sono state adeguatamente esplicitate in sentenza e, in particolare, si è affermato che l'atto di sottomissione stipulato tra le parti in data 28 Aprile 1999 ha carattere innovativo,di conseguenza è stato ritenuto applicabile l'art. 15 del la legge 498 del 1992 , che ha abolito ogni meccanismo revisionale. Ciò premesso, la Corte ha osserva to che l'accertamento del contenuto negoziale di un atto di volontà dei contraenti è accertamento di fatto che spetta al giudice di merito, e che essendo stato stipulato l'atto autonomo (novativo) nel 1999, non era più in vigore il regime di revisione prezzi di cui all'articolo 33 della legge 41/1986. Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi. Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] , già costituita nel giudizio n. 11826/2016, ed ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] evidenzia ‒ con i tre motivi ‒ tre errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Cortee che deduce essere decisivi, ex art. 395 c.p.c., n. 4. Il primo errore consisterebbe nel non avere la Corte di Cassazione percepito il fatto processuale che nel ricorso erano state proposte delle censure di violazione riguardanti i canoni di interpretazione contrattuale, e non già semplicemente proposta una diversa interpretazione del contratto; il secondo motivo è relativo al vizio di omessa pronuncia, che scaturirebbe dall'omessa percezione della censura avente ad oggetto la violazione da parte del giudice d'appello delle norme in tema di novazione; il terzo errore revocatorio risiederebbe nell'errore di percezione dell'entità dell'incremento dei lavori, nell'atto che è stato impropriamente definito innovativo. 2.- I motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili. Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processualicompiuto dal giudice (Cass. 9527/2019). Questa stessa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che "in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso", altresì rimarcando che deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione e interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass.14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020) Pertanto, l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, oltre a consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; a essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; a non dover cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; a presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, deve "riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, n el senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito" (Cass.8295/2005; Cass. 14088 e 26643/2018). Sempre questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 31032/2019) ha affermato che "l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art.395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità chenon abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio". Nella specie, la Corte si è pronunciata sulla questione della interpretazione del contratto, richiaman do le argomentazioni rese dalla Corte d’appello, che ha ritenuto la natura novativa dell’atto intervenuto tra le parti, e ritenendo che le censure si limitassero a prospettare una diversa interpretazione del contratto, non ammissibile in sede di legittimità. La parte, di contro, nell’affermare di avere mantenuto le sue censure nei limiti di ammissibilità, prospettaun errore di valutazione ed interpretazione del motivo che, come sopra si è detto, non costituisce ragione di revocazione . Anche la ulteriore pretesa svista (diversità della somma), attiene agli atti sui quali la Corte si è pronunciata seguendo i canoni ermeneutici sopra precisati, e si deve pertanto escludere la revocazione per errore di fatto, poiché la pronunzia sul motivo è effettivamente intervenuta, anche se con motivazioneche non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, "perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un preteso errore di giudizio" (Cass. Sez. Un. 31032/2019). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. c ondanna il Consorzio ricorrente alle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00a titolo di compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unific