CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 39013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile perché propone censure di mero fatto in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza poiché la condotta si sarebbe risolta in una mera forma di contestazione dell'operato degli agenti, ipotesi alternativa disattesa dai giudici del merito che, sulla base della relazione di servizio, hanno ricostruito una dinamica oppositiva connotata da minacce all'indirizzo degli agenti e tentativi di aggressione fisica ai verbalizzanti e all'operatore chiamato per sequestrare l'auto di proprietà dell'imputata che circolava sprovvista di copertura assicurativa. La pena, denegate le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili, è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale e aumentata per la continuazione interna, essendo stati minacciati più agenti, che esterna: il motivo di ricorso sull'eccessività della pena risulta, pertanto, generico e manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023