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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 30961/2022

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te 3 Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 11985-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nA S.L.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -1-,[OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7585/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO; lette le conclusioni scritte del Sosti-[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 11985 del 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.L.U., per regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avanti al Tribunale di Bergamo; visto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente accettato la rinuncia e rinunciato a sua volta al controricorso.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio.

Così deciso in Roma, lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te 3 Rep. DECRETO Od. sul ricorso 11985-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nA S.L.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -1-,[OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2022 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7585/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO; lette le conclusioni scritte del Sosti-[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 11985 del 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.L.U., per regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avanti al Tribunale di Bergamo; visto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto- legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente accettato la rinuncia e rinunciato a sua volta al controricorso. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così deciso in Roma, lì
Decreto Cassazione n. 30961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris