CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per i reati truffa e spendita di monete falsificate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la totale carenza motivazionale della sentenza impugnata relativamente ai reati di truffa, è inedito in quanto non previamente oggetto di specifico motivo di doglianza in appello e in ogni caso è generico, poiché si esaurisce in un mera assunto privo di argomenti a sostegno; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente al vizio motivazionale della sentenza del giudice di seconde cure in ordine ai reati di cui agli artt. 455 e 453 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché volto alla rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate di giudici di merito; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso - che invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché reitera istanze già respinte dal giudice di appello, che ha giustificato in maniera adeguata (ultima pagina della sentenza) l'esercizio del potere discrezionale che gli compete in materia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così