CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 17694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. -1 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 6 giugno 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2005 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale di Sorveglianza in data 14 luglio 2022 aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio a spese dello Stato avanzata dallo stesso in ordine al procedimento relativo al reclamo n. SIUS 2022/711, giudizio promosso avverso il diniego di liberazione an- ticipata in relazione al semestre dal 25.6.2021 al 25.12.2021] proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza di Bari (giudizio svoltosi con udienze di trattazione tenu- tesi il 5 maggio e il 20 ottobre 2022, poi conclusosi con la ordinanza n. 2154 del 20.10.2022 di pieno accoglimento del reclamo. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Valente, deducendo, quattro motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. con i quali lamenta illegittimità, abnormità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1. nn. 3, cod. proc. civ. "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (...) in riferimento al dichiarato mancato adempimento del proprio onere di prospettazione e/o proba- torio; e ciò pur in relazione al combinato disposto di cui agii artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.. nonché alla interpretazione delle norme regolatrici la fattispe- cie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina" (citate a pag. 6 e ss. del ricorso). Con il primo motivo il ricorrente si duole che il tribunale di sorveglianza avrebbe errato laddove ha omesso di considerare che in ricorso era stata effettuata una puntuale prospettazione di tutta una serie di elementi decisamente idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, uni- tamente alla materiale produzione di specifica documentazione di consolidato ri- lievo probatorio. In particolare, unitamente al ricorso del 19/09/2022 il difensore ricorrente ricorda che era stata prodotta: 1. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 5 marzo 2022 con dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito che già da sola ha valenza probatoria del reddito, atta a superare la presunzione in questione. 2. L'attestazione INPS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comprovante gli emolumenti [per complessivi C 809,19 (euro ottocentonove,19) mensili (pari a circa C 10.519,47 annuali, inclusa tredicesima), di tipo pensionistico per invalidità; e dunque non concorrenti alla formazione del reddito rilevante ai fini della chiesta ammissione] percepiti nel 2020-2021 dal Valente (essendo, lo stesso ricorrente, detenuto continuativamente dall'anno 2010; per modo che egli non ha potuto svol- gere - pur volendo - alcuna attività lavorativa produttiva di reddito; 3. Il certificato storico di occupazione, certificato di attuale esperienza lavorativa, con buste paga 2021 del ricorrente; 4. L'autocertificazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su conti correnti e beni di valore, nonché di comunicazione variazione di reddito. Nel contempo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in ricorso di rendersi disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento necessario all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Il difensore ricorrente trascrive, poi, alle pagg. 10-14 il contenuto dell'oppo- sizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 che a suo avviso contiene sufficienti "prospet- tazioni" atte a vincere la presunzione di cui sopra e di cui lamenta l'omesso esame. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta quello che, a suo avviso sarebbe un palese error in procedendo compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Bari lad- dove non ha ritenuto sufficiente la prospettazione degli elementi forniti dalla ricor- rente. Si sostiene che, così facendo, sarebbe stato violato il principio che impone al giudice ai sensi dell'articolo 115 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti. Con un terzo motivo il ricorrente sostiene la tesi che la motivazione resa nel provvedimento impugnato sia apparente e/o perplessa e/o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile non avendo con- cretamente spiegato e motivato sulle deduzioni, sulla prospettazione e sulle prove ritualmente offerte in atti. Non sarebbero stati considerati i fatti rilevanti della causa con violazione dell'articolo 118 disp, att. cod. proc. civ. Il tribunale — si legge in ricorso — avrebbe reso una motivazione nulla per motivazione apparente pari alla mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in combinato disposto cori l'articolo 111, comma 6, Cost. Con un quarto motivo il ricorrente formula a questa Corte, qualora non ritenga di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. di essere essa stessa a dichia- rare il diritto del ricorrente alla sua ammissione al beneficio d& patrocinio a spese dello Stato nella procedura in precedenza specificata. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvoca- tura dello Stato, e lo ha poi depositato, peraltro fuori termine (il 5/*/2023) alla cancelleria di questa Corte di cessazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che questa Corte ha chiarito che nel procedimento per l'ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Con- fortino, Rv. 275571 - 01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messane, Rv. 265793 - 01). 5. Va aggiunto che, in ogni caso, il ricorso si palesa inammissibile anche per l'infondatezza dei motivi proposti. Con doglianze del tutto aspecifiche, infatti, ci si duole, genericamente e cu- mulativamente, sotto tutti i possibili profili del vizio di legittimità — e con richiami al codice di procedura civile del tutto inconferenti avendo questa Corte chiarito che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al bene- ficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per ie fasi non espressamente disciplinate, con le di- sposizioni generali relative al processo penale principale (cfr. ex multis, le sopra citate Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571 - 0:L; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messane, Rv. 265793 - 01 e Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 - 01) — che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che il ricorrente aveva effettuato una puntuale prospetta- zione di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 76 comma 4, d.P.R. 115/2022). Per contro, con motivazione logica e congrue, nonché corretta in punto di diritto, il giudice dell'opposizione ex art. 99, ha ritenuta corretta la valutazione del primo giudice che aveva negato il patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che il richiedente aveva riportato condanne definitive per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, di guisa che, ai sensi dell'art. 76 comma 4 -bis d. P.R. 115/2002 sussisteva una non superata presunzione di superamento dei limiti di reddito superabile con prova contraria che non poteva ritenersi offerta dal ricorrente. In proposito, va ricordato che l'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che: "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limi- tatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto ar- ticolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti". La disposizione, come reso palese dalla lettera della legge, prevede una pre- sunzione di superamento del limite di reddito per quei soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali, secondo massime di espe- rienza, si ritiene che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 de! 201:I, detta presunzione deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente una inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi. Ed invero, hanno ritenuto i giudici delle leggi che - se è vero che non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizza- zione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa p, -ofitti sufficienti ad esclu- derlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato - contrasta, tuttavia, con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile. Peraltro„ l'introduzione, c:ostituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione pre- vista dal legislatore, che continua dunque ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Perciò il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo della giurisprudenza di codesta Corte di legittimità, che ha affermato che nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 spetta al soggetto richiedente l'am- missione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito osta- tivo (così Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010 dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249563 nella cui motivazione si è precisato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di va- lutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso; conf. Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962 - 01).Diversamente da quanto opina il ricorrente costituisce ius receptum che il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico- patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti ele- menti di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis (così Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242 - 01). Tale onere di allegazione non può dunque risolversi in un'autocertificazione del condannato ma deve consistere in adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economico-patrimoniale; circostanze che spetta poi al giudice verificare rigorosamente. Ancora di recente si è ribadito che, come avvenuto nel caso che ci occupa, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevo- cabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'eva- sione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presun- zione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4- bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla (Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto, Rv. 283021 - 01). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n, 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento