CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 31 ottobre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Caserta in data 7 febbraio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per minacce in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesse in data anteriore e prossima al 4 gennaio 2017 e in data 7 maggio 2016. In particolare, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza appellata - sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, in violazione dell'art. 518, comma 2, cod. proc. pen., alla contestazione dibattimentale del fatto nuovo, effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 maggio 2021, aveva fatto seguito, si, la notifica all'imputato del verbale contenente la nuova contestazione, non accompagnata, tuttavia, dalla richiesta di prestarvi il consenso -, spiegando che la nuova contestazione era stata legittimamente operata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., integrando il fatto, che ne aveva costituito l'oggetto, «un reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.», ossia un reato, commesso dal medesimo imputato nei confronti della medesima parte offesa, avvinto a quello originariamente contestato in ragione della medesimezza del disegno criminoso (costringere la Santonastaso ad abbandonare l'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] condotto in locazione). Donde, il Giudice di Pace legittimamente aveva deciso anche il fatto di cui alla contestazione suppletiva, non essendoci necessità di alcun consenso da parte dell'imputato. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.., che denuncia la violazione degli artt. 518, comma 2, e 522 cod. proc. pen.. E' dedotto, a suffragio, che la condanna del Giudice di Pace sarebbe intervenuta solo in relazione al fatto nuovo, ossia quello commesso dall'imputato proferendo all'indirizzo della parte civile le espressioni: <<Ti accoltello, ti metto i piedi sulla testa, te ne devi andare» e «Ti devo accoltellare, ti devo mettere le manette»; che tale fatto sarebbe assolutamente nuovo, nel senso di accadimento materiale del tutto difforme ed autonomo, rispetto a quello originariamente contestato, riguardante una minaccia finalizzata alla mancata rimozione del muro; che, in ogni caso, la contestazione suppletiva sarebbe illegittima, perché il fatto nuovo non era emerso dall'istruttoria dibattimentale, ma era evincibile dalla querela della persona offesa, già presente nel fascicolo del Pubblico Ministero. 3. Si è proceduto nelle forme della trattazione orale del ricorso avendone fatto tempestiva richiesta il difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. All'imputato era stato originariamente contestato il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in Caserta «in data antecedente e prossima al 4 gennaio 2017», per avere «minacciato ingiusti danni a [OSCURATO:PERSONA], in particolare asserendo che non avrebbe mai rimosso il muro per farla traslocare, costringendola ad uscire di casa da luogo abbandonato e fatiscente, ingenerando nella predetta la paura di un pericolo concreto e turbamento psichico». Nella sentenza di primo grado, alla pagina 5, si legge che «La parte offesa, sentita come teste, riferisce che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era il proprietario dell'appartamento sito in Briano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, dove all'epoca dei fatti si trovava in qualità di inquilina, ed aveva costruito un muro adiacente all'appartamento dove abitava, che impediva l'accesso alla scala principale dell'abitazione e, quindi, (ella) si vedeva costretta ad uscire attraverso un altro appartamento situato a fianco del suo. Precisava che la costruzione del muro avveniva dopo un mese che aveva preso possesso dell'appartamento. Riferiva, inoltre, che fece presente al sig. [OSCURATO:PERSONA] che quel muro andava rimosso, in quanto le impediva di uscire dall'abitazione, ma a fronte delle sue richieste l'imputato la minacciava dicendo: "Ti accoltello, ti metto i piedi sulla testa, te ne devi andare" e "Ti devo accoltellare, ti devo mettere le manette"». Risultava, dunque, accertato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva innalzato un muro che impediva a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso alla scala principale dell'appartamento da lui locatole e che l'inquilina gli aveva chiesto di rimuoverlo: ne era sorto un contrasto tra i due, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito all'indirizzo della Santonastaso le espressioni «ti accoltello, ti faccio arrestare», costituenti oggetto della contestazione effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 maggio 2021. 2. Pacifici i riportati dati processuali ed avuto riguardo al tenore della originaria imputazione, che addebitava a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. «per avere minacciato ingiusti danni a [OSCURATO:PERSONA] .... in data antecedente e prossima al 4 gennaio 2017», quindi facendo esplicitamente riferimento - in tal senso deponendo l'uso del plurale - a più danni ingiusti prefigurati alla parte civile in data anteriore e prossima al 4 gennaio 2017, è di solare evidenza che la minaccia oggetto di contestazione supplettiva è tale da integrare non il fatto nuovo disciplinato dall'art. 518 cod. pen. ma il fatto nuovo integrante il reato concorrente disciplinato dall'art. 517 cod. pen.. Si tratta, infatti, di un episodio di intimidazione commesso dall'imputato nei confronti della parte civile nel corso della controversia insorta tra i due per effetto della costruzione del muro che impediva alla seconda di godere dell'appartamento condotto in locazione; rapporto di locazione costellato di atti emulativi, tradottisi in comportamenti tali da ingenerare nella Santonastaso <<la paura di un pericolo concreto e un turbamento psichico>> - quelli descritti nella primigenia contestazione» - e nelle espressioni minacciose riportate nella contestazione suppletiva, tutti espressivi di un medesimo disegno criminoso (ossia, intimidire la Santonastaso, così da costringerla a rilasciare l'appartamento). Donde, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 517 e 520 cod. proc. pen., la contestazione suppletiva del reato concorrente è stata legittimamente eseguita, essendo stato notificato all'imputato, non comparso all'udienza del 4 maggio 2021, il relativo verbale. 3. Né coglie nel segno il rilievo difensivo secondo il quale l'imputato sarebbe stato condannato per il solo fatto di cui alla contestazione supplettiva, dal momento che lo stesso si è, comunque, tradotto non in un accadimento materiale del tutto autonomo e diverso rispetto a quello originariamente contestato, ma, al più, in una mera precisazione di quello, che, come si è sottolineato, aveva addebitato all'imputato minacce, commesse in data anteriore al 4 gennaio 2017, tali da ingenerare alla persona offesa la paura di un pericolo concreto e un turbamento psichico, come con la condotta intimidatrice commessa il 7 maggio 2016: non si è verificata, in sostanza, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie originariamente contestata, tale da determinare, in ragione del rapporto di incompatibilità ed eterogeneità esistente con quella di cui alla contestazione suppletiva, un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265946). Va, al riguardo, ribadito come, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice, sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., l'imputazione si appalesa come magmatica e suscettibile sempre di precisazioni. D'altro canto, il ricorrente non ha neppure indicato specificamente quale sarebbe stato il concreto vulnus difensivo patito per effetto della nuova contestazione, come sarebbe stato, invece, suo preciso onere. 4. Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui la contestazione suppletiva sarebbe stata illegittima effettuata, perché il fatto nuovo non era emerso dall'istruttoria dibattimentale ma dalla querela della persona offesa già presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, posto che, per diritto vivente, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757; vedi anche Corte cost. sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process