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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 25669/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 27 giugno 2023, che ha convalidato il sequestro preventivo della somma di euro 166.950,00 finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo b), commessi in Catanzaro in epoca anteriore e prossima al 12 settembre 2022.

Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dell'Unità operativa di oculistica e della Scuola di specializzazione in oftalmologia dell'Università degli studi di Catanzaro, per la quale svolge, con rapporto di lavoro esclusivo, attività assistenziale in aggiunta a quella di docenza, avrebbe commesso il delitto di truffa ai danni dello Stato per aver svolto attività medica in proprio e in strutture private, violando la condizione di esclusività prevista dalla legge e serbando maliziosamente il silenzio su tale attività professionale parallela (capo a). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, in concorso con altri medici dell'Unità operativa di oculistica, avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, effettuando operazioni chirurgiche presso l'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro in favore di pazienti che non avevano alcuna prenotazione e senza che venissero rispettate le liste di attesa, facendoli transitare direttamente da strutture private da lui gestite dietro il pagamento o la promessa di una somma di danaro consegnata in occasione della prima visita o delle successive.

2. L'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scorcia, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati.

Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata non ha motivato sugli artifizi e i raggiri necessari per integrare il delitto di truffa, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto che il ricorrente avrebbe omesso di comunicare all'ente di appartenenza l'attività extramuraria svolta.

L'unica condizione formale disattesa dallo Scorcia sarebbe, tuttavia, l'ottenimento della previa autorizzazione all'esercizio di attività extra moenta dell'Università presso la quale presta servizio, che assumerebbe rilievo solo sul piano civile.

Parimenti il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il fumus del delitto di corruzione sulla base del presupposto che l'ammontare dei compensi percepiti per gli interventi chirurgici conterrebbe parte dei compensi diretti a velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica.

Il difensore, tuttavia, rileva che, a parte l'aleatorietà dell'assunto (che sarebbe, invero, una mera congettura), la motivazione del Tribunale collide con la fatturazione della somma sequestrata, necessaria per compensare fiscalmente le entrate con i costi delle apparecchiature usate.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.

2. Con unico motivo di ricorso il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art.321 cod. proc. pen. per carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (ex plurimis: Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all'attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai bookmakers stranieri).

Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., il giudice del riesame, dunque, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694 - 01).

3.2. Muovendo da tali consolidati principi, la prima censura, relativa alla carenza di motivazione in ordine al fumus del delitto di truffa, è fondata.Il Tribunale del riesame, infatti, si è limitato che a rilevare che «il profilo della truffa si rinviene, non nella mancata richiesta della autorizzazione ma nella percezione indebita da parte dell'ente datore di lavoro della indennità di esclusività, che è un compenso contrattuale erogato solo in favore dei dirigenti che medici che abbiano scelto di lavorare in via esclusiva per l'ente».

Il Tribunale, tuttavia, considerando solo l'indebita percezione dell'indennità di esclusiva, ha omesso di motivare, pur nei limiti delibatori propri della misura cautelare reale, in ordine agli artifizi e ai raggiri necessari per integrare il delitto di truffa.

La contestazione cautelare valorizza quale artifizi e raggiri la condotta di mera omissione dichiarativa del sanitario, ma questo elemento di fattispecie necessita di adeguata motivazione.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzi, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Raffaello, Rv. 285442 - 01, fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali; conf.

Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, Pepe).

Su tali punti decisivi l'ordinanza impugnata è radicalmente silente.

3.3. Parimenti fondata è la censura relativa alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai delitti di corruzione contestati.

La motivazione sul punto è, infatti, meramente apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti apoditticamente sulla base del mero rilievo dell'ammontare dei compensi percepiti, per ciascuna visita in ambito privato.

Questo compenso, nella prospettiva accusatoria, conterrebbe parte di compensi diretti a «velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica», ma questa affermazione, del tutto apodittica, in assenza dell'indicazione elementi probatori di conferma, si risolve in mero sospetto.

Manca, inoltre, ogni accertamento degli ulteriori elementi della fattispecie di corruzione, delle prestazioni mediche effettivamente eseguite nelle strutture sanitarie pubbliche in favore dei pazienti transitati presso le cliniche del ricorrente e della loro tempistica.Anche su questi punti decisivi ai fini dell'affermazione del fumus commissi delicti, la carenza della motivazione del provvedimento impugnato è così radicale da imporne l'annullamento senza rinvio.

3.4. Il Tribunale, peraltro, non ha minimamente indicato le ragioni per le quali la somma di euro 166.950,00, rinvenuta in una cassetta di sicurezza nella disponibilità dell'indagato, costituisca il profitto dei reati ipotizzati in sede cautelare, non essendo lo stesso stato neppure sommariamente stimato.

3.5. Tale accertamento difetta anche nel titolo cautelare genetico, che immotivatamente considera le somme sequestrate «riferibili all'azienda ospedaliera» e ipotizza, in termini puramente assertivi, l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. delle somme sequestrate.

Anche questo provvedimento, peraltro, è radicalmente carente di motivazione in ordine al fumus dei delitti contestati e, dunque, deve essere annullato senza rinvio.

4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 27 giugno 2023, e deve essere ordinata l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 27 giugno 2023.

Ordina l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 27 giugno 2023, che ha convalidato il sequestro preventivo della somma di euro 166.950,00 finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 110, 319 cod. pen. (capo b), commessi in Catanzaro in epoca anteriore e prossima al 12 settembre 2022. Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dell'Unità operativa di oculistica e della Scuola di specializzazione in oftalmologia dell'Università degli studi di Catanzaro, per la quale svolge, con rapporto di lavoro esclusivo, attività assistenziale in aggiunta a quella di docenza, avrebbe commesso il delitto di truffa ai danni dello Stato per aver svolto attività medica in proprio e in strutture private, violando la condizione di esclusività prevista dalla legge e serbando maliziosamente il silenzio su tale attività professionale parallela (capo a). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, in concorso con altri medici dell'Unità operativa di oculistica, avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, effettuando operazioni chirurgiche presso l'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro in favore di pazienti che non avevano alcuna prenotazione e senza che venissero rispettate le liste di attesa, facendoli transitare direttamente da strutture private da lui gestite dietro il pagamento o la promessa di una somma di danaro consegnata in occasione della prima visita o delle successive. 2. L'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scorcia, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati. Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata non ha motivato sugli artifizi e i raggiri necessari per integrare il delitto di truffa, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto che il ricorrente avrebbe omesso di comunicare all'ente di appartenenza l'attività extramuraria svolta. L'unica condizione formale disattesa dallo Scorcia sarebbe, tuttavia, l'ottenimento della previa autorizzazione all'esercizio di attività extra moenta dell'Università presso la quale presta servizio, che assumerebbe rilievo solo sul piano civile. Parimenti il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il fumus del delitto di corruzione sulla base del presupposto che l'ammontare dei compensi percepiti per gli interventi chirurgici conterrebbe parte dei compensi diretti a velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica. Il difensore, tuttavia, rileva che, a parte l'aleatorietà dell'assunto (che sarebbe, invero, una mera congettura), la motivazione del Tribunale collide con la fatturazione della somma sequestrata, necessaria per compensare fiscalmente le entrate con i costi delle apparecchiature usate. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen. e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato. 2. Con unico motivo di ricorso il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art.321 cod. proc. pen. per carenza del fumus commissi delicti dei reati contestati. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (ex plurimis: Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all'attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai bookmakers stranieri). Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., il giudice del riesame, dunque, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694 - 01). 3.2. Muovendo da tali consolidati principi, la prima censura, relativa alla carenza di motivazione in ordine al fumus del delitto di truffa, è fondata.Il Tribunale del riesame, infatti, si è limitato che a rilevare che «il profilo della truffa si rinviene, non nella mancata richiesta della autorizzazione ma nella percezione indebita da parte dell'ente datore di lavoro della indennità di esclusività, che è un compenso contrattuale erogato solo in favore dei dirigenti che medici che abbiano scelto di lavorare in via esclusiva per l'ente». Il Tribunale, tuttavia, considerando solo l'indebita percezione dell'indennità di esclusiva, ha omesso di motivare, pur nei limiti delibatori propri della misura cautelare reale, in ordine agli artifizi e ai raggiri necessari per integrare il delitto di truffa. La contestazione cautelare valorizza quale artifizi e raggiri la condotta di mera omissione dichiarativa del sanitario, ma questo elemento di fattispecie necessita di adeguata motivazione. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzi, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Raffaello, Rv. 285442 - 01, fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali; conf. Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, Pepe). Su tali punti decisivi l'ordinanza impugnata è radicalmente silente. 3.3. Parimenti fondata è la censura relativa alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai delitti di corruzione contestati. La motivazione sul punto è, infatti, meramente apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti apoditticamente sulla base del mero rilievo dell'ammontare dei compensi percepiti, per ciascuna visita in ambito privato. Questo compenso, nella prospettiva accusatoria, conterrebbe parte di compensi diretti a «velocizzare gli interventi da effettuare presso la struttura pubblica», ma questa affermazione, del tutto apodittica, in assenza dell'indicazione elementi probatori di conferma, si risolve in mero sospetto. Manca, inoltre, ogni accertamento degli ulteriori elementi della fattispecie di corruzione, delle prestazioni mediche effettivamente eseguite nelle strutture sanitarie pubbliche in favore dei pazienti transitati presso le cliniche del ricorrente e della loro tempistica.Anche su questi punti decisivi ai fini dell'affermazione del fumus commissi delicti, la carenza della motivazione del provvedimento impugnato è così radicale da imporne l'annullamento senza rinvio. 3.4. Il Tribunale, peraltro, non ha minimamente indicato le ragioni per le quali la somma di euro 166.950,00, rinvenuta in una cassetta di sicurezza nella disponibilità dell'indagato, costituisca il profitto dei reati ipotizzati in sede cautelare, non essendo lo stesso stato neppure sommariamente stimato. 3.5. Tale accertamento difetta anche nel titolo cautelare genetico, che immotivatamente considera le somme sequestrate «riferibili all'azienda ospedaliera» e ipotizza, in termini puramente assertivi, l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. delle somme sequestrate. Anche questo provvedimento, peraltro, è radicalmente carente di motivazione in ordine al fumus dei delitti contestati e, dunque, deve essere annullato senza rinvio. 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 27 giugno 2023, e deve essere ordinata l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 27 giugno 2023. Ordina l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale
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