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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 dicembre 2015

Cassazione n. 01511/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3807-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1049/2015 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 20/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l'architetto [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso di prestazioni professionali; -il decreto ingiuntivo fu opposto dagli ingiunti che ne contestavano il quantum in relazione all'opera del professionista; -il tribunale respingeva l'opposizione; -proposto gravame, la corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non erano state dedotte le questioni di merito da riesaminare; - a seguito di impugnazione la corte di cassazione ha annullato con rinvio e, riassunto il processo ed istruito a mezzo ctu, la corte d'appello ha liquidato gli importi dovuti al professionista sulla scorta dell'elaborato del ctu che ne ha fatto risalire l'esaurimento alla data del 21.11.1981, data dei verbali di ispezione dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico ai fini del rilascio della certificazione di regolarità amministrativa, cui era finalizzato l'incarico conferito; -sulla scorta di detta conclusione, rilevante ai fini dell'individuazione del tariffario applicabile, la corte d'appello ha accertato l'importo dovuto all'architetto Costa, dopodichè ha verificato che gli opponenti Mandorino hanno versato somme superiori a quanto dovuto, con la conseguente condanna alla restituzione dell'eccedenza pari ad euro 838,12 oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dagli originari opponenti Mandarino con ricorso affidato a quattro motivi, Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -2- illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'opposto professionista; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2230 con riferimento all'art. 2233 cod. civ. cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto che l'incarico dell'architetto si 'gut esauriva con il rilascio del certificato di abita bilità; -la censura è inammissibile perché non specifica quale principio interpretativo riguardante gli artt. 2230 e 2233 cod. civ. sarebbe stato disatteso dalla corte territoriale, con la conseguenza che la censura finisce ingiustificatamente per colpire l'argomentata ricostruzione dell'oggetto dell'incarico affidato e svolto dal professionista operata dal giudice del merito; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. per avere la corte erroneamente ritenuto provata la presenza del professionista ai sopralluoghi effettuati dall'ufficiale sanitario e dal direttore dell'ufficio tecnico sulla scorta della circostanza che essa rientra nei compiti che naturalmente si assume qualsiasi tecnico; -assumono i ricorrenti che così opinando si sarebbe individuata una sorte di presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; -la censura è fondata; -l'art. 2729 cod. proc. civ. < consente al giudice di utilizzare il ragionamento deduttivo per trarre presunzioni dai fatti secondari introdotti dalle parti; Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -3- -nondimeno esse debbono avere i caratteri della gravità, della univocità e della concordanza; -ebbene, appare fondata la critica là dove colpisce la presunzione che l'architetto Costa era presente ai sopralluoghi, presunzione fondata sulla considerazione che ciò rientra nei compiti che notoriamente si assume qualunque tecnico e che la presenza dello stesso, sebbene non provata dall'architetto Costa non era stata neanche specificamente contestata dai Mandorino; -non si è infatti in presenza di una deduzione grave ed univoca, che consenta di ritenere provato il fatto principale della presenza dell'architetto Costa ai sopralluoghi dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico, così indirettamente confermando le-h-e, l'esaurimento dell'incarico alla data del 21.11.1981; -ciò in quanto la mancata prova della presenza, prova che per il principio di vicinanza lo stesso architetto avrebbe potuto fornire, non appare sopperibile con la considerazione che notoriamente così avviene, trattandosi di dato non evincibile dall'id quod plerumque accidit ma costituente oggetto di specifico accordo fra le parti; -ne consegue che la critica è fondata e che il motivo va accolto; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n,3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale erroneamente considerato che agli atti di causa risultava unL quarta fattura per lire 4.879.739 dell'1/9/1986 emessa dal Costa per le competenze professionali spettanti al medesimo, saldata dai Mandarino e mai contestata dallo stesso; Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -4- -il suddetto documento comproverebbe, ad avviso dei ricorrenti, il pagamento di tutto quanto dovutogli in forza della sentenza di primo grado del GOA di Lecce che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè i conteggi effettuati dalla corte territoriale in ordine alle rispettive partite di dare/avere tra i Mandorino ed il Costa era errat9; -la censura appare fondata, perché al di là della diversa imputazione sulla quale si sofferma parte controricorrente a pag. 5 del controricorso, riconoscendo che essa era allegata alla ctu, di essa non viene dato conto nei conteggi trascritti nella sentenza impugnata che pure dà conto degli altri pagamenti effettuati dai Mandgirino; -l'accoglimento del terzo motivo con cassazione della sentenza impugnata sul punto comporta, infine, l'assorbimento della censura sulle spese di lite formulata nel quarto motivo; -in conclusione, quindi, va disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè riesamini il gravame alla luce delle sopra svolte considerazioni e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, respinge il resto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3807-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1049/2015 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 20/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -l'architetto [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso di prestazioni professionali; -il decreto ingiuntivo fu opposto dagli ingiunti che ne contestavano il quantum in relazione all'opera del professionista; -il tribunale respingeva l'opposizione; -proposto gravame, la corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non erano state dedotte le questioni di merito da riesaminare; - a seguito di impugnazione la corte di cassazione ha annullato con rinvio e, riassunto il processo ed istruito a mezzo ctu, la corte d'appello ha liquidato gli importi dovuti al professionista sulla scorta dell'elaborato del ctu che ne ha fatto risalire l'esaurimento alla data del 21.11.1981, data dei verbali di ispezione dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico ai fini del rilascio della certificazione di regolarità amministrativa, cui era finalizzato l'incarico conferito; -sulla scorta di detta conclusione, rilevante ai fini dell'individuazione del tariffario applicabile, la corte d'appello ha accertato l'importo dovuto all'architetto Costa, dopodichè ha verificato che gli opponenti Mandorino hanno versato somme superiori a quanto dovuto, con la conseguente condanna alla restituzione dell'eccedenza pari ad euro 838,12 oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dagli originari opponenti Mandarino con ricorso affidato a quattro motivi, Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -2- illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'opposto professionista; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2230 con riferimento all'art. 2233 cod. civ. cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto che l'incarico dell'architetto si 'gut esauriva con il rilascio del certificato di abita bilità; -la censura è inammissibile perché non specifica quale principio interpretativo riguardante gli artt. 2230 e 2233 cod. civ. sarebbe stato disatteso dalla corte territoriale, con la conseguenza che la censura finisce ingiustificatamente per colpire l'argomentata ricostruzione dell'oggetto dell'incarico affidato e svolto dal professionista operata dal giudice del merito; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. per avere la corte erroneamente ritenuto provata la presenza del professionista ai sopralluoghi effettuati dall'ufficiale sanitario e dal direttore dell'ufficio tecnico sulla scorta della circostanza che essa rientra nei compiti che naturalmente si assume qualsiasi tecnico; -assumono i ricorrenti che così opinando si sarebbe individuata una sorte di presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; -la censura è fondata; -l'art. 2729 cod. proc. civ. < consente al giudice di utilizzare il ragionamento deduttivo per trarre presunzioni dai fatti secondari introdotti dalle parti; Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -3- -nondimeno esse debbono avere i caratteri della gravità, della univocità e della concordanza; -ebbene, appare fondata la critica là dove colpisce la presunzione che l'architetto Costa era presente ai sopralluoghi, presunzione fondata sulla considerazione che ciò rientra nei compiti che notoriamente si assume qualunque tecnico e che la presenza dello stesso, sebbene non provata dall'architetto Costa non era stata neanche specificamente contestata dai Mandorino; -non si è infatti in presenza di una deduzione grave ed univoca, che consenta di ritenere provato il fatto principale della presenza dell'architetto Costa ai sopralluoghi dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico, così indirettamente confermando le-h-e, l'esaurimento dell'incarico alla data del 21.11.1981; -ciò in quanto la mancata prova della presenza, prova che per il principio di vicinanza lo stesso architetto avrebbe potuto fornire, non appare sopperibile con la considerazione che notoriamente così avviene, trattandosi di dato non evincibile dall'id quod plerumque accidit ma costituente oggetto di specifico accordo fra le parti; -ne consegue che la critica è fondata e che il motivo va accolto; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n,3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale erroneamente considerato che agli atti di causa risultava unL quarta fattura per lire 4.879.739 dell'1/9/1986 emessa dal Costa per le competenze professionali spettanti al medesimo, saldata dai Mandarino e mai contestata dallo stesso; Ric. 2017 n. 03807 sez. 52 - ud. 23-09-2021 -4- -il suddetto documento comproverebbe, ad avviso dei ricorrenti, il pagamento di tutto quanto dovutogli in forza della sentenza di primo grado del GOA di Lecce che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè i conteggi effettuati dalla corte territoriale in ordine alle rispettive partite di dare/avere tra i Mandorino ed il Costa era errat9; -la censura appare fondata, perché al di là della diversa imputazione sulla quale si sofferma parte controricorrente a pag. 5 del controricorso, riconoscendo che essa era allegata alla ctu, di essa non viene dato conto nei conteggi trascritti nella sentenza impugnata che pure dà conto degli altri pagamenti effettuati dai Mandgirino; -l'accoglimento del terzo motivo con cassazione della sentenza impugnata sul punto comporta, infine, l'assorbimento della censura sulle spese di lite formulata nel quarto motivo; -in conclusione, quindi, va disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè riesamini il gravame alla luce delle sopra svolte considerazioni e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, respinge il resto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile,
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