CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15231/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza n. 1439 /20 23 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il27/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025dal Presidente dr . [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile in [OSCURATO:PERSONA], convenne i confinanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Catanzaro, per sentirli condannare alla rimozione di alberi e siepi posti a ridosso del muro di confine in violazione delle distanze legali, nonchéal risarcimento dei danni, subiti e subendi, a causa della mancata manutenzione della vegetazione. Con sentenza n. 518/2020, il Tribunale adito dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla prima domanda, attesa l’intervenuta spontanea rimozione delle piante da parte dei convenuti, e accolse la richiesta risarcitoria. Tullio e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero gravame. Nella resistenza della Cirillo , con sentenza n. 1439depositata il 27 dicembre 2023, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendola carente di prova, atteso che l’accertamento dei danni lamentati non poteva fondarsi esclusivamente su una CTP, in quanto sprovvista di autonomo valore probatorio, e che la testimonianza resa dal geometra [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito un’esaustiva descrizione dei danni denunciati. D’altra parte, osservò la Corte adita, l’espletamento di una consulenza d’ufficio non avrebbe sortitoalcuna utilità nel caso di specie, stante l’intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, verificatosi nelle more del giudizio. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con la prima censura la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto carente il compendio probatorio fornito, omettendo di considerare la circostanza, emersa in seguito all’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] e non contestata dalla parte costituita, dell’intervenuta spontanea rimozione degli alberi che avevano cagionato il danno lamentato dalla Cirillo, con conseguente venir meno della necessità di ulteriore attività istruttoria, essendosi verificato lo spontaneo adempimento rispetto alpetitum introdotto con l’atto di citazione . Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure non avrebbe valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi di prova raccolti, menzionando nella parte motiva della sentenza soltanto la perizia di parte e la prova testimoniale. In tal modo, avrebbe isolato e minimizzato la predetta CTP, recante allegazioni fotografiche antecedenti allarimozione degli alberi, malgrado la sua coerenza con l’intera istruttoria; inoltre, la Corte adita avrebbe erroneamente reputato insufficiente la testimonianza resa dal geometra Frustaci, senza fornire alcuna argomentazione, nemmeno apparente,sul punto. I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamenteperché connessi, sono fondati. Preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, per censurare la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. e riservata al giudice di merito (Sez. Un., n. 20867 del 30 settembre 2020 ; Sez. 2 , n. 10537 del18 aprile 2024). Nel caso di specie, non si permane nell’alveo delle valutazioni riservate al giudice di merito, atteso che la prima censura non riguarda il libero apprezzamento della Corte territoriale circa la sussistenza o no di una condotta di non contestazione, quanto piuttostola violazione da parte del giudice del dovere di considerare i fatti non contestati. Invero, [OSCURATO:PERSONA], assolvendo al primario onere probatorio incombente sulla parte attrice, aveva documentato la situazione in cui versava la sua proprietà mediante una relazione tecnica asseverata, corredata da allegati fotografici. In seguito alla produzione della documentazione inerente alla messa in mora dei convenuti e ai lavori di manutenzione resisi necessari per l ’inerzia degli stessi, l’istruttoria era statacompletata con la richiesta di prova orale e di CTU. All’esito della prova orale e, in specie, all’escussione del teste Frustaci, si apprendeva dell’intervenuta rimozione, in corso di causa, degli alberi che avevano cagionato i danni lamentati dall’attrice nell’atto di citazione, circostanza pacificae non contestata dalla parte costituita, nonché adesiva rispetto alla prospettazione attorea.I Pujero, infatti, omettevano del tutto di prendere posizione in ordine alla circostanza riportata dal teste escusso, in spregio all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il convenuto è tenuto, anche antecedentemente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., aprendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda(Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022; Sez. 3, n. 26908 del 26 novembre 2020). Alla luce della copiosa attività istruttoria in atti, parimenti fondata risulta la doglianza sollevata dalla ricorrente in merito alla valutazione parcellizzata del compendio probatorio, posta alla base della reiezione della domanda risarcitoria. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda de qua per mancanza di prova in relazione all’aned al quantum debeatur , giacché basata esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, in tal modo omettendo di illustrare nella parte motiva una complessiva e convincente argomentazione sulla pregnanza degli elementi di prova acquisiti agli atti che, unitamente considerati, avrebbero potuto condurrealla riforma della decisione impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, dovrà rivalutare la fattispecie concreta , in relazione ai principi di cui sopra. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anc