Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:243
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0767_RES
Causa C‑767/23 [Remling] (
i
)
A.M.
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Obbligo di motivare l’applicazione concreta di tali eccezioni – Normativa nazionale che conferisce al giudice nazionale di ultima istanza la facoltà di respingere i ricorsi con una motivazione sommaria – Presupposti necessari per motivare il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale»
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Giudice nazionale di ultima istanza che si pronuncia su una questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione – Obbligo di motivare la decisione di non procedere al rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale di ultima istanza di emettere una decisione motivata sommariamente – Inammissibilità – Eccezione – Esposizione delle ragioni che giustificano l’applicazione di una delle tre eccezioni Cilfit nella causa di cui trattasi
(Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 19‑38 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata dell’obbligo di un giudice nazionale di ultima istanza di motivare le ragioni per le quali si astiene dall’adire la Corte in via pregiudiziale.
A.M., cittadino marocchino, la cui moglie e i cui figli risiedono nei [OSCURATO:PERSONA] e possiedono la cittadinanza dei [OSCURATO:PERSONA], ha presentato domanda di permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione europea. Tale domanda è stata respinta, così come il ricorso amministrativo proposto da A.M.
Nell’ambito dell’appello interposto dinanzi al giudice del rinvio, A.M. afferma che il giudice di merito avrebbe commesso un errore rifiutando di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’onere della prova in materia di diritto di soggiorno derivato e ribadisce la sua domanda di rinvio pregiudiziale. Il giudice del rinvio ritiene che la risposta a tale questione emerga chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, esso ritiene di non essere tenuto a procedere al rinvio pregiudiziale e intende risolvere la controversia principale adottando una decisione motivata sommariamente, come consentito dalla legislazione nazionale.
In tale contesto, detto giudice chiede, in sostanza, se, in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un giudice nazionale di ultima istanza debba sempre indicare espressamente le ragioni per le quali si astiene dal procedere a un rinvio pregiudiziale, anche se il diritto nazionale gli consente di statuire sul tipo di causa di cui trattasi mediante una motivazione in forma abbreviata.
Giudizio della Corte
La Corte ricorda che, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di diritto interno non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni derivanti dalla sentenza Cilfit (
1
), con la motivazione che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte o che tale interpretazione si impone con un’evidenza che non lascia adito a ragionevoli dubbi. Quando un tale giudice ritiene che una di tali eccezioni sia applicabile, deve motivare la sua decisione su detto punto.
Tale interpretazione non mette in discussione la giurisprudenza della Corte secondo la quale un giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Al di fuori di tale ipotesi, il rigetto di un ricorso sulla base di una motivazione sommaria non può soddisfare l’obbligo incombente ai giudici nazionali.
L’obbligo di motivazione si impone quindi a un giudice nazionale di ultima istanza non solo nell’ipotesi in cui una delle parti della controversia abbia sollevato una questione di interpretazione o di validità del diritto dell’Unione, ma anche nell’ipotesi in cui, sebbene le parti di tale controversia non abbiano invocato il diritto dell’Unione, tale giudice abbia, in forza del suo diritto nazionale o del diritto dell’Unione, la facoltà o l’obbligo di sollevare d’ufficio i motivi di diritto fondati su una norma vincolante del diritto dell’Unione.
Anche nel caso in cui uno Stato membro autorizzi un siffatto giudice a ricorrere a una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia, tale motivazione deve esporre, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali si applica una delle tre eccezioni Cilfit nell’ambito della controversia e giustifica il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte.
Un siffatto obbligo si considera rispettato quando il giudice dichiara espressamente che intende avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore nella controversia di cui trattasi, a condizione che quest’ultimo abbia esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la questione di diritto dell’Unione sollevata non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione considerata fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
Al di fuori di tale ipotesi, i giudici nazionali di ultima istanza devono fornire una motivazione adeguata alle circostanze di fatto e di diritto della controversia.
Tale motivazione dovrebbe tuttavia, in linea generale, poter essere succinta qualora il giudice di cui trattasi ritenga che le questioni che una o più parti della controversia in esame gli suggeriscono di porre non siano pertinenti ai fini della soluzione della controversia, vale a dire qualora la risposta a tali questioni, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della lite.
Analogamente, nel caso in cui la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, un mero rinvio alla giurisprudenza pertinente della Corte può giustificare il rifiuto di adire quest’ultima. Tuttavia, qualora, in mancanza di una rigorosa identità delle questioni della controversia, una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto in questione, indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, potrebbe rivelarsi necessaria una motivazione più dettagliata per giustificare un siffatto rifiuto.
Infine, in linea generale, una motivazione più dettagliata sarà parimenti richiesta per dimostrare che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, dal momento che l’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà di interpretazione e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. Pertanto, un giudice nazionale di ultima istanza deve indicare perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali e alla Corte.
Tenuto conto di tali considerazioni, la Corte risponde alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni Cilfit.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (
283/81
,
EU:C:1982:335
).