Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34206/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6496/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: con il primo motivo si sostiene che il comportamento violento del ricorrente è avvenuto dopo che l'atto di ufficio era già stato compiuto; il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado (che si integrano tra loro) e trascura che la condotta aggressiva, violenta e minatoria è stata tenuta prima e anche dopo l'intervento della polizia, tanto che - anche dopo il primo colpo inferto dal ricorrente (in tesi sferrato dopo il compimento dell'atto di ufficio) - il ricorrente, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, ha tenuto condotte minacciose e anche violente, tanto da richiedere l'intervento di più pattuglie per placarne le escandescenze e consentire così di condurre il ricorrente in ospedale, a causa del suo stato di esagitazione psico -motoria (v. sentenza impugnata, pag. 3-4); le condotte violente e minacciose sono pertanto avvenute in concomitanza con il compimento di atti di ufficio, con conseguente manifesta infondatezza del primo Motivo; ritenuta l'inammissibilità del secondo motivo (mancato esame ex 507 cod. proc. pen. della madre del ricorrente) perché generico, non avendo il ricorrente allegato con il necessario grado di precisione la decisività dell'approfondimento istruttorio sollecitato; ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso: il ricorrente si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata; si tratta di motivo manifestamente infondato, essendo tale esito del bilanciamento imposto dalla legge e avendo la Corte territoriale compiutamente motivato sulle ragioni per cui è da ritenere in concreto sussistente la recidiva reiterata contestata al ricorrente (gravato da 14 precedenti penali, anche di indole specifica); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] a Nat till

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6496/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: con il primo motivo si sostiene che il comportamento violento del ricorrente è avvenuto dopo che l'atto di ufficio era già stato compiuto; il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado (che si integrano tra loro) e trascura che la condotta aggressiva, violenta e minatoria è stata tenuta prima e anche dopo l'intervento della polizia, tanto che - anche dopo il primo colpo inferto dal ricorrente (in tesi sferrato dopo il compimento dell'atto di ufficio) - il ricorrente, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, ha tenuto condotte minacciose e anche violente, tanto da richiedere l'intervento di più pattuglie per placarne le escandescenze e consentire così di condurre il ricorrente in ospedale, a causa del suo stato di esagitazione psico -motoria (v. sentenza impugnata, pag. 3-4); le condotte violente e minacciose sono pertanto avvenute in concomitanza con il compimento di atti di ufficio, con conseguente manifesta infondatezza del primo Motivo; ritenuta l'inammissibilità del secondo motivo (mancato esame ex 507 cod. proc. pen. della madre del ricorrente) perché generico, non avendo il ricorrente allegato con il necessario grado di precisione la decisività dell'approfondimento istruttorio sollecitato; ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso: il ricorrente si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata; si tratta di motivo manifestamente infondato, essendo tale esito del bilanciamento imposto dalla legge e avendo la Corte territoriale compiutamente motivato sulle ragioni per cui è da ritenere in concreto sussistente la recidiva reiterata contestata al ricorrente (gravato da 14 precedenti penali, anche di indole specifica); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] a Nat till
Sentenza Cassazione n. 34206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris