CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Atessa il 14 ottobre 1974 avverso la sentenza resa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siena il 24 luglio 2018 ha disposto non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendosi il reato di truffa estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili già disposte in primo grado e in particolare il risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e il pagamento di una provvisionale pari ad euro 15.000, oltre alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità civile dell'imputata ed omesso esame dei motivi di appello. 2.2 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e alla liquidazione della provvisionale. 2.3 Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3. Con nota trasmessa il 24 gennaio 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di procuratore speciale dell'imputata ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso da parte della sua assistita, in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra la predetta e le parti civili costituite. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale delle parti civili costituite ha comunicato di avere preso atto della rinunzia. 4.La rinunzia al ricorso da parte della ricorrente comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso con le statuizioni conseguenziali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] L' [OSCURATO:PERSONA]