CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 04686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29669/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 990/2021, depositata il 17/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’impresa denominata “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo il Comune di Calatafimi-Segesta, chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nella qualità di Ente gestore del canale inserito nel sistema fognario comunale, adiacente alla sua proprietà, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 300 mila o nella diversa somma ritenuta di giustizia) subiti a causa della esalazione di odori nauseabondi provenienti dal predetto canale, che, essendo percepiti anche all’interno del locale, avevano determinato l’allontanamento della clientela, con conseguente crisi economica dell’azienda. Si costituiva in giudizio il Comune di Calatafimi-Segesta, che, in via preliminare, eccepiva l’assenza dei titoli amministrativi autorizzativi all’esercizio dell’attività commerciale da parte della Craparotta e, nel merito, contestava la domanda attorea, deducendo la mancanza di elementi che potessero ricondurre la percepibilità degli odori al canale destinato allo smaltimento delle acque piovane. Nel corso del giudizio, con atto del 28 dicembre 2012, la Craparotta trasferiva il suo esercizio commerciale alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 188/2013 –dopo aver ritenuto di ricondurre la fattispecie sotto l’alveo applicativo dell’art.2051 c.c., in quanto il tratto dell’anzidetto canale era inserito nel sistema di fognature comunali e collocato all’interno del territorio del Comune di Calatafimi-Segesta – rigettava la domanda attorea, in quanto riteneva che dalle risultanze processuali (e in particolare dalla espletata consulenza tecnica) non fosse emerso il nesso di causalità tra la posizione del canale ed i danni lamentati da parte attorea. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione la Craparotta, quale titolare dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, nonché la società [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la riforma. In sintesi, secondo le parti appellanti, il primo giudice aveva errato: nel valutare gli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u.; nel rigettare la sua richiesta di prova testimoniale e la sua istanza di c.t.u. contabile; nel disconoscere la responsabilità del Comune ex art.2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni alla sua attività commerciale. Si costituiva il Comune di Calatafimi-Segesta, in persona del commissario straordinario pro tempore, il quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione e nel merito ne chiedeva il rigetto. La Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 990/2021 – disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dal Comune – rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando le appellanti alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] srl articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia testualmente: violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per avere la Corte di Appello con motivazione manifestamente illogica, non ha accertato la responsabilità oggettiva dell’ente pubblico per i danni cagionati dalle cose in custodia. Omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5 con specifico riferimento all’accertamento dell’organismo pubblico Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). Erroneità della decisione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di Merito in modo manifestamente illogico e contraddittorio, ha dato una lettura contraria della C.T.U. a danno dell’odierno ricorrente, senza tenere conto dell’accertamento dell’organismo pubblico Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) . Precisa la società ricorrente che oggetto della domanda era la responsabilità per danni di provenienza di odori nauseabondi proveniente dal canale di scolo, nel quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto confluire acque nere e di scarico delle fognature, canale comunale asseritamente inesistente per fare defluire le acque piovane . Sottolinea che, ancor prima della CTU, anche l’ARPA aveva accertato l’effettiva presenza di esalazioni maleodoranti provenienti dal canale per cui è ricorso, che era utilizzato dal Comune per lo scarico di acque reflue. Osserva che la responsabilità, oggetto della sua domanda, è inquadrabile nell’alveo tracciato dall’art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per la sua configurabilità, è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. In punto di quantum, si duole che i giudici di merito hanno errato a non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio e le prove che erano state richieste in primo grado e reiterate nel giudizio di appello, ma osserva che i danni subiti a seguito della chiusura dell’attività sono comunque desumibili nella relazione tecnica di parte. 2. Il motivo è inammissibile. Le censure in punto di an debeatur sono inammissibili sotto un duplice profilo. In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 13312/2018) che Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado Tanto si verifica nel caso di specie, come si desume dalla stessa rubrica del motivo, sopra testualmente riportata. D’altra parte - ed è questo un secondo profilo di inammissibilità - il ricorrente dà per pacifica (p. 17) la natura comunale del canale, senza neppure precisare sulla base di quali elementi tale natura avrebbe dovuto essere affermata ed il ricorso difetta radicalmente di autosufficienza sugli elementi a tal fine prodotti o richiesti: eppure, tali elementi erano viepiù necessari dinanzi all’univoca conclusione dal riconoscimento che si tratta di un canale naturale e di altro in cui recapitano scarichi privati, ma non inseriti nel sistema fognario comunale; conclusione che legittimava adeguata mente l’ esclusione della custodia del Comune sul bene stesso da cui l’originaria attrice pretende essersi verificato il dannoe, quindi, la sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Infine, il difetto di prova sull’an debeatur comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse o di decisività ai fini dell’accoglibilità della domanda, delle censure, che sono state formulate dalla ricorrente sul quantum debeatur, in relazione alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio contabile e delle altre istanze istruttorie richieste in primo grado e reiterate in appello. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulte