CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21944/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, di riforma, ai sensi dell'artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 — 01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria atri [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA