CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Caltanisetta ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni personali gravi ed aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove (in particolare di quelle dichiarative), senza addurre alcuno specifico, decisivo ed inopinabile loro travisamento, ed, anzi, sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Palla— wvin AcAkvii~.414 [OSCURATO:PERSONA] og