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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21097/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-0 1.- Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale mediante l'escussione dei testi in ordine alla circostanza che fosse stata l'imputata a recarsi nel negozio per attivare l'utenza telefonica; 2) vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità stata basata solo sulla corrispondenza della foto della carta d'identità, intestata ad altra persona, alle sembianze dell'imputata; 3) vizi della motivazione, non essendo state indicate le ragioni del discostamento della pena dal minimo edittale; 4) vizi della motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione tra la condanna del presente procedimento e altre condanne, già passate in giudicato; 5) vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti e, ad ogni modo, privi di specificità.

La ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, che possano essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputata per i reati ascrittile, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che era superfluo assumere le testimonianze di tutti i gestori dei negozi di telefonia, ove furono conclusi i contratti di attivazione delle utenze telefoniche, per avere conferma da costoro sull'identità del soggetto che commise le truffe, qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA], esibendo una carta d'identità falsa a nome della medesima persona e utilizzando per i pagamenti la una falsa carta di credito.

In particolare, il Collegio del merito ha affermato che: "Tutti i gestori, infatti, come da prassi avevano richiesto al cliente di esibire un documento di identità al momento della conclusione dei vari contratti, trattenendo poi una fotocopia del medesimo che è stata acquisita.

Essendo stata sempre solo utilizzata la stessa carta d'identità falsa, sulla quale era apposta la foto della Salierno, è evidente che l'autrice delle truffe non può che essere stata l'odierna imputata, dal momento che non è pensabile che i vari operatori, che conclusero i contratti dopo aver chiesto di esibire il documento di identità, non abbiano proceduto a verificare la corrispondenza tra la persona che avevano davanti a loro e quella riprodotta nella foto applicata alla carta d'identità".

Del resto, la stessa carta d'identità è stata rinvenuta proprio nel possesso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] luglio 2016.

A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili, la ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità.

Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata laddove non è stata riconosciuta la continuazione, invocata dalla ricorrente.

La Corte territoriale ha ricordato che l'identità del programma criminoso non può presumersi, sicché l'interessato ha un onere di allegazione che di certo non può ritenersi assolto solo con la mera produzione della sentenza (nel caso di specie era stata prodotta solo la sentenza di secondo grado, nella quale però non veniva ricostruito compiutamente il fatto storico), occorrendo anche l'indicazione di concreti e specifici elementi dei quali possa desumersi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 81 cod. pen. 2.3 Prive di specificità sono le residue censure relative al trattamento sanzionatorio.

La Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento positivo, valorizzabile al fine di mitigare la pena.

In tal modo la menzionata Corte ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

La pena è stata ritenuta congrua, tenuto conto dell'insidiosità delle condotte e della dimostrata intensità del dolo.

Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di merci arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.- Quanto alla recidiva, la Corte del mento - con rilievi immuni da vizi - ha ritenuto che le nuove e plurime condotte criminose, accertate nell'odierno procedimento, erano espressione di un'eccezionale pervicacia e, quindi, di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'ente Giuseppina A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-0 1.- Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale mediante l'escussione dei testi in ordine alla circostanza che fosse stata l'imputata a recarsi nel negozio per attivare l'utenza telefonica; 2) vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità stata basata solo sulla corrispondenza della foto della carta d'identità, intestata ad altra persona, alle sembianze dell'imputata; 3) vizi della motivazione, non essendo state indicate le ragioni del discostamento della pena dal minimo edittale; 4) vizi della motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione tra la condanna del presente procedimento e altre condanne, già passate in giudicato; 5) vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti e, ad ogni modo, privi di specificità. La ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, che possano essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputata per i reati ascrittile, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che era superfluo assumere le testimonianze di tutti i gestori dei negozi di telefonia, ove furono conclusi i contratti di attivazione delle utenze telefoniche, per avere conferma da costoro sull'identità del soggetto che commise le truffe, qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA], esibendo una carta d'identità falsa a nome della medesima persona e utilizzando per i pagamenti la una falsa carta di credito. In particolare, il Collegio del merito ha affermato che: "Tutti i gestori, infatti, come da prassi avevano richiesto al cliente di esibire un documento di identità al momento della conclusione dei vari contratti, trattenendo poi una fotocopia del medesimo che è stata acquisita. Essendo stata sempre solo utilizzata la stessa carta d'identità falsa, sulla quale era apposta la foto della Salierno, è evidente che l'autrice delle truffe non può che essere stata l'odierna imputata, dal momento che non è pensabile che i vari operatori, che conclusero i contratti dopo aver chiesto di esibire il documento di identità, non abbiano proceduto a verificare la corrispondenza tra la persona che avevano davanti a loro e quella riprodotta nella foto applicata alla carta d'identità". Del resto, la stessa carta d'identità è stata rinvenuta proprio nel possesso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] luglio 2016. A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili, la ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata laddove non è stata riconosciuta la continuazione, invocata dalla ricorrente. La Corte territoriale ha ricordato che l'identità del programma criminoso non può presumersi, sicché l'interessato ha un onere di allegazione che di certo non può ritenersi assolto solo con la mera produzione della sentenza (nel caso di specie era stata prodotta solo la sentenza di secondo grado, nella quale però non veniva ricostruito compiutamente il fatto storico), occorrendo anche l'indicazione di concreti e specifici elementi dei quali possa desumersi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 81 cod. pen. 2.3 Prive di specificità sono le residue censure relative al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento positivo, valorizzabile al fine di mitigare la pena. In tal modo la menzionata Corte ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. La pena è stata ritenuta congrua, tenuto conto dell'insidiosità delle condotte e della dimostrata intensità del dolo. Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di merci arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.- Quanto alla recidiva, la Corte del mento - con rilievi immuni da vizi - ha ritenuto che le nuove e plurime condotte criminose, accertate nell'odierno procedimento, erano espressione di un'eccezionale pervicacia e, quindi, di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'ente Giuseppina A
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