CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23707-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23707 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 206/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appellodella società [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l. avverso la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa al mantenimento, ai sensi dell’art.4 C.C.N.L. Multiservizi, delle medesime condizioni contrattuali già convenute con il precedente appaltatore a far data dal 14.03.2017, ed alla conseguente sua riammissione in servizio con inquadramento ed orari di lavoro immutati, con correlata condanna al risarcimento del danno; 2. la Corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto l’appello privo del requisito di adeguata specificità in quanto le statuizioni “non risultano attinte da validi motivi di doglianza, non avendo la società appellante articolato alcuna contestazione o rilievo critico avverso le anzidette ragioni logico-giuridiche, essendosi limitata nella sostanza a riproporre l’originaria tesi difensiva”; la Corte, poi, ha argomentato che “l’impugnazione, ad ogni buon conto, è anche infondata”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la controricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 23707 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Errata applicazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 348 bis e ter c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità dell’appello, nonostante il gravame fosse sufficientemente specifico rispetto a quanto affermato dal primo giudice; con il secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.”, per aver ritenuto onere di parte datrice, nel caso di cambio appalto, dimostrare l’inesistenza di parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali; col terzo si lamenta: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.”; 2.va preliminarmente esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 348 ter c.p.c. (quale eccepita dalla controricorrente) secondo cui avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” il ricorso per cassazione deve essere proposto “contro il provvedimento di primo grado”,trattandosi, nel caso che ci occupa, di una sentenza d’appello – non di una ordinanza – che dichiara l’inammissibilità per vizi propri dell’atto di gravame; 3.ciò posto, il Collegio reputa il primo motivo di ricorso fondato; le Sezioni unite civili (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017) hanno considerato, in relazione agli artt. 342 e434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come, per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello, non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, risultando sufficiente che l’impugnazione contenga “una chiara Ric. 2021 n. 23707 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze”; si è, in particolare, ribadito che “la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata […] l'appello è rimasto una revisio prioris instantiae ; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione”; secondo il [OSCURATO:PERSONA] “la diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale” (tra le successive conf. v. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019); la pronuncia richiamata chiarisce anche che "l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado" e successivamente si è anche persuasivamente affermato che “l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può Ric. 2021 n. 23707 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ‘ex novo’ le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello” (Cass.n. 3115 del 2018); 4.poiché il motivo può essere scrutinato mediante l’esame dell’atto di appello in quanto il Collegio, rispetto all’error in procedendo prospettato, è giudice del fatto processuale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012; in conformità, da ultimo, Cass. n. 18481 del 2022), la Corte ritiene che, con i motivi di gravame ivi contenuti, la parte appellante avesse individuato sufficientemente, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dall'impugnazione, anche le ragioni in base alle quali veniva chiesta la riforma, in guisa tale che il quantum appellatum restava specificato in modo esauriente, ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, potendo le stesse – per quanto detto - anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; sicché la decisione della Corte territoriale che ha comminato la più grave delle sanzioni processuali, definendo integralmente l'appello con una mera pronuncia di rito, non può essere condiviso, essendo peraltro errato l’assunto secondo cui il gravame sarebbe inammissibile quando, in diritto, ripropone le difese già esposte in prime cure (cfr., di recente, Cass. n. n. 13905 del 2022); 5. sono invece inammissibili gli altri due motivi che attengono al merito e sono relativi ad una statuizione di infondatezza che non poteva resa dalla Corte territoriale, dopo essersi spogliata, con la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., della potestas iudicandi(Cass. SS.UU. n. 3840 del 2007); infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della Ric. 2021 n. 23707 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 11675 del 2020); invero, l’inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essendo soltanto l'atto conforme alle prescrizioni di cui alla citata disposizione idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione (Cass. n. 10930 del 2022; Cass. SS.UU. n. 16 del 2000); 6. conclusivamente il primo motivo di ricorso dev e essere accolto, dichiarati inammissibili gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in rela